Art. 7 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  2. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, e all'art. 4,  comma
1, si applicano a decorrere  da  centottanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo  per  gli
adempimenti di competenza. 
    Roma, 11 maggio 2023 
 
                                             Il Ministro della salute 
                                                    Schillaci         
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
        Giorgetti 

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione  e  del
merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero
della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali, reg. n. 1977