Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto  si  applicano  le  definizioni  di
«identificativo unico del dispositivo» di cui all'art. 2, n. 15, e di
«istituzione sanitaria» di cui all'art. 2,  n.  36,  del  regolamento
(UE)  2017/745,  nonche'  le  definizioni  contenute  nella  parte  C
dell'allegato VI. 
  2.  Ai  fini   del   presente   decreto,   per   UDI   si   intende
l'identificativo comprendente l'UDI-DI (identificativo del modello di
dispositivo)  e  l'UDI-PI  (identificativo  della  produzione),  come
indicato al punto 3.3 del citato Allegato VI, parte C.