Art. 3 
 
          Obbligo di registrazione e conservazione dell'UDI 
 
  1. Le  istituzioni  sanitarie  e  gli  operatori  sanitari  di  cui
all'art. 1, comma 1, registrano e conservano  l'UDI  dei  dispositivi
impiantabili di classe III che hanno fornito  o  che  hanno  ricevuto
secondo quanto stabilito all'art. 27, paragrafo  9,  del  regolamento
(UE) 2017/745. 
  2. Per  i  dispositivi  di  classe  III,  diversi  dai  dispositivi
impiantabili, e per i dispositivi  impiantabili  di  classe  IIb,  ad
eccezione dei dispositivi indicati nel paragrafo 3 dell'art.  18  del
regolamento (UE) 2017/745, le istituzioni sanitarie e  gli  operatori
sanitari di cui all'art. 1, comma 1, registrano e conservano gli  UDI
dei dispositivi che hanno ricevuto. 
  3. Le  istituzioni  sanitarie  e  gli  operatori  sanitari  di  cui
all'art. 1,  comma  1,  su  base  volontaria,  possono  registrare  e
conservare gli UDI dei dispositivi che  hanno  ricevuto,  diversi  da
quelli indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo, anche  al  fine
di  individuare  in  modo  univoco  il  dispositivo   oggetto   delle
comunicazioni relative alla vigilanza previste nell'art. 10, commi 2,
3 e 6 del decreto legislativo 137 del 2022.