Art. 4 
 
             Modalita' di registrazione e conservazione 
 
  1. Le  istituzioni  sanitarie  e  gli  operatori  sanitari  di  cui
all'art. 1, comma 1, registrano e conservano gli UDI dei  dispositivi
di cui all'art. 3 in modalita' elettronica. 
  2. Le  istituzioni  sanitarie  e  gli  operatori  sanitari  di  cui
all'art. 1, comma 1, che ne facciano  richiesta,  anche  in  sede  di
procedura  di  acquisto,  ricevono  dagli  operatori   economici   le
specifiche  informazioni,  da  conferire  in   formato   elettronico,
necessarie per le finalita' di cui al comma 1 del presente articolo.