Art. 5 
 
                       Tempi di conservazione 
 
  1. Per i dispositivi impiantabili, le informazioni di cui  all'art.
3, commi 1 e 2, sono conservate per un tempo  pari  alla  vita  utile
attesa del dispositivo indicata dal fabbricante e, comunque,  per  un
periodo minimo pari a 15 anni a partire dalla data  di  registrazione
delle informazioni. 
  2. Per i dispositivi diversi da quelli  indicati  al  comma  1,  le
informazioni di cui all'art. 3,  comma  2,  sono  conservate  per  un
periodo minimo di 10 anni a partire dalla data di registrazione delle
informazioni. 
  3. Per i dispositivi di cui all'art. 3,  comma  3,  le  istituzioni
sanitarie e gli operatori sanitari di cui all'art.  1,  comma  1,  su
base volontaria possono applicare le disposizioni di cui al  comma  2
del presente articolo.