Art. 6 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1.  Le  istituzioni  e   gli   operatori   interessati   provvedono
all'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al   presente   decreto
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica.