Art. 3 
 
                        Disposizioni generali 
 
  1. Ai sensi dell'art.  4,  comma  1,  della  legge  n.  99/2022,  i
soggetti fondatori  delle  Fondazioni  ITS  Academy,  quale  standard
organizzativo minimo, sono i seguenti: 
    a) almeno un istituto di  scuola  secondaria  di  secondo  grado,
statale o paritaria, ubicato nella provincia presso la quale ha  sede
la Fondazione, la cui  offerta  formativa  sia  coerente  con  l'area
tecnologica di riferimento dell'ITS Academy; 
    b) una struttura formativa  accreditata  dalla  regione,  situata
anche in una provincia diversa da quella ove ha sede la fondazione; 
    c) una o piu' imprese, gruppi, consorzi e  reti  di  imprese  del
settore produttivo che utilizzano in modo  prevalente  le  tecnologie
che caratterizzano l'ITS Academy in relazione alle aree  tecnologiche
individuate dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito  di
cui all'art. 3, comma 1; 
    d)  un'universita',   o   un'istituzione   dell'alta   formazione
artistica, musicale e coreutica, o un dipartimento universitario o un
altro organismo appartenente al sistema universitario  della  ricerca
scientifica e tecnologica ovvero  un  ente  di  ricerca,  pubblico  o
privato, o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico  di
cui all'art. 1 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, o  un
ente pubblico di ricerca di cui all'art. 1 del decreto legislativo 25
novembre 2016, n. 218, operanti nell'area tecnologica di  riferimento
dell'ITS Academy. 
  Ciascuna Fondazione ITS Academy stabilisce nel  proprio  statuto  i
requisiti di partecipazione, le modalita' di  verifica  dei  medesimi
requisiti, con particolare riferimento  al  possesso  di  documentata
esperienza nel campo dell'innovazione, acquisita soprattutto  con  la
partecipazione a progetti nazionali e internazionali  di  formazione,
ricerca e sviluppo, la procedura di ammissione, i limiti e la  natura
dei rapporti tra i partecipanti nonche' i diritti e gli  obblighi  ad
essi connessi e le eventuali incompatibilita'. 
  2. Come previsto dall'art. 4, comma 7, della legge n. 99/2022, sono
organi minimi necessari della Fondazione ITS Academy: 
    a) il presidente che ne e' il legale rappresentante e che e',  di
norma, espressione delle imprese fondatrici e  partecipanti  aderenti
alla Fondazione; 
    b) il consiglio  di  amministrazione,  costituito  da  un  numero
minimo di cinque membri, compreso il presidente; 
    c) l'assemblea dei partecipanti; 
    d) il comitato tecnico-scientifico, con compiti di consulenza per
la programmazione, la realizzazione, il monitoraggio, la  valutazione
e il periodico aggiornamento dell'offerta formativa e  per  le  altre
attivita' realizzate dall'ITS Academy; 
    e) il revisore dei conti. 
  Il ruolo di presidente della Fondazione e di  dirigente  scolastico
dell'istituto di  scuola  secondaria  di  secondo  grado,  statale  o
paritaria,  socio  fondatore  della   Fondazione,   sono   tra   loro
incompatibili. 
  3. Ciascuna Fondazione ITS Academy  e'  dotata  di  un  patrimonio,
uniforme per tutto il territorio nazionale, non inferiore  a  100.000
euro. 
  Il patrimonio e'  elevato  a  150.000  euro  nel  caso  in  cui  la
Fondazione attivi nel territorio di  riferimento  altri  percorsi  di
formazione, nell'ambito delle  attivita'  strumentali,  accessorie  e
connesse di cui all'art.  3  dello  schema  di  statuto  allegato  al
presente decreto. 
  Nell'ipotesi in cui la Fondazione faccia  riferimento,  secondo  le
condizioni e le modalita' di cui all'art. 3, comma 5, della legge  n.
99/2022, a piu' di un'area tecnologica tra quelle individuate con  il
decreto di cui all'art. 3, comma 1, o, nelle  more  dell'adozione  di
tale decreto, tra quelle di cui al comma 3 della  legge  sopracitata,
il patrimonio e' elevato di 50.000 euro per ciascuna  ulteriore  area
tecnologica di riferimento sino ad un valore minimo congruo di almeno
250.000 euro a prescindere dal numero di  aree  tecnologiche  in  cui
opera. 
  4. Entro  dodici  mesi  dall'efficacia  del  presente  decreto,  le
Fondazioni ITS Academy gia' esistenti adeguano lo  statuto  a  quanto
previsto dal presente decreto e sulla base dello schema di statuto di
cui all'Allegato A. Fino alla data di entrata  in  carica  dei  nuovi
organi nominati in conformita' allo statuto  adeguato  ai  sensi  del
presente decreto, le fondazioni, previa determinazione  della  giunta
esecutiva, possono prorogare la durata degli organi previgenti.