(Allegato A-art. 10)
                              Art. 10. 
 
                             Presidente 
 
    1. Il presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione  e,
di norma, e' espressione delle imprese fondatrici e partecipanti alla
Fondazione. Resta in carica per tre esercizi, e comunque,  sino  alla
data dell'assemblea dei partecipanti convocata per l'approvazione del
bilancio  relativo  all'ultimo  esercizio   della   carica,   ed   e'
rieleggibile. 
    2.  Il  presidente   presiede   e   convoca   il   consiglio   di
amministrazione e  l'assemblea  dei  partecipanti,  e  ne  stabilisce
l'ordine del giorno. 
    3. Il presidente puo' essere  revocato,  per  gravi  motivi,  dal
consiglio di amministrazione che, su richiesta di un terzo  dei  suoi
componenti o su proposta dell'assemblea dei partecipanti, decide  con
delibera adottata a maggioranza  assoluta  degli  aventi  diritto  al
voto. 
    4.  Il  presidente  cura  le  relazioni  con  enti,  istituzioni,
imprese, parti sociali ed altri organismi per instaurare rapporti  di
collaborazione a sostegno delle attivita' della Fondazione.