Art. 10. Presidente 1. Il presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione e, di norma, e' espressione delle imprese fondatrici e partecipanti alla Fondazione. Resta in carica per tre esercizi, e comunque, sino alla data dell'assemblea dei partecipanti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, ed e' rieleggibile. 2. Il presidente presiede e convoca il consiglio di amministrazione e l'assemblea dei partecipanti, e ne stabilisce l'ordine del giorno. 3. Il presidente puo' essere revocato, per gravi motivi, dal consiglio di amministrazione che, su richiesta di un terzo dei suoi componenti o su proposta dell'assemblea dei partecipanti, decide con delibera adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 4. Il presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali ed altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attivita' della Fondazione.