(Allegato A-art. 11)
                              Art. 11. 
 
                    Consiglio di amministrazione 
 
    1. Il consiglio di amministrazione e' costituito da un minimo  di
cinque membri, incluso il presidente. 
    I membri del consiglio di amministrazione restano in  carica  tre
esercizi e sino alla data dell'assemblea dei  partecipanti  convocata
per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo  esercizio  della
carica e sono rieleggibili. 
    2. Il consiglio di amministrazione e'  investito  dei  piu'  ampi
poteri per la gestione ordinaria  e  straordinaria,  con  criteri  di
economicita', efficacia ed efficienza,  e  ha  facolta'  di  compiere
tutti  gli  atti  che  ritenga  opportuni  per  l'attuazione  ed   il
raggiungimento degli scopi della Fondazione, esclusi soltanto  quelli
riservati dal presente statuto all'assemblea dei partecipanti. 
    3. Il consiglio di amministrazione,  in  particolare,  svolge  le
seguenti funzioni: 
      a) elegge al suo interno il presidente della Fondazione  e,  su
richiesta di almeno un  terzo  dei  suoi  componenti  o  su  proposta
dell'assemblea dei partecipanti, ne delibera la revoca, a maggioranza
assoluta degli aventi diritto al voto, per gravi motivi; 
      b) designa i componenti del comitato tecnico scientifico; 
      c) predispone il budget e il bilancio di esercizio, secondo  le
disposizioni dell'art. 2423 e seguenti del codice civile,  in  quanto
compatibili, da sottoporre all'assemblea dei partecipanti; 
      d) esercita le  attivita'  previste  dallo  statuto  in  merito
all'ammissione di nuovi partecipanti e alla verifica del possesso dei
requisiti e propone all'assemblea dei partecipanti  l'esclusione  dei
fondatori e dei partecipanti; 
      e) approva il piano delle attivita' sulla base delle  linee  di
indirizzo strategico definite dall'assemblea dei partecipanti; 
      f)  approva  lo  schema  di  regolamento  di  gestione   e   di
funzionamento della Fondazione; 
      g) propone all'assemblea dei partecipanti  i  provvedimenti  di
esclusione dei fondatori e dei partecipanti; 
      h)  istruisce  e  sottopone  all'assemblea   le   proposte   di
deliberazione  delle  materie  di   competenza   dell'assemblea   dei
partecipanti. 
    4. E' compito del  consiglio  di  amministrazione  predisporre  e
conservare  un  libro  delle  delibere,  nonche'  dei  verbali  delle
riunioni degli organi. 
    5. Qualora venissero a mancare uno o piu' membri della  consiglio
di amministrazione, l'assemblea dei partecipanti nomina il  sostituto
che rimarra' in carica rimarra' in  carica  fino  alla  scadenza  del
mandato del componente del consiglio di amministrazione sostituito. 
    6.  L'amministratore  che   rinunzia   all'ufficio   deve   darne
comunicazione scritta al consiglio di amministrazione e  al  revisore
dei conti. 
    7. Fatte salve le deliberazioni per le quali lo  statuto  prevede
quorum costitutivi rafforzati, il  consiglio  di  amministrazione  e'
validamente costituito con la presenza della maggioranza degli aventi
diritto di voto. 
    8. Fatte salve le deliberazioni per le quali lo  statuto  prevede
quorum  deliberativi  rafforzati,  il  consiglio  di  amministrazione
adotta le delibere a maggioranza dei presenti. 
    9. Le  riunioni  del  consiglio  di  amministrazione  si  possono
svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza alle  seguenti
condizioni di cui si da' atto nei relativi verbali: 
      che sia consentito al presidente di accertare l'identita' degli
intervenuti, regolare lo svolgimento  della  riunione,  constatare  e
proclamare i risultati della votazione; 
      che sia  consentito  al  soggetto  verbalizzante  di  percepire
adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione; 
      che  sia  consentito  agli  intervenuti  di  partecipare   alla
discussione e alla votazione simultanea  sugli  argomenti  all'ordine
del giorno, nonche' visionare, ricevere e trasmettere documenti. 
    10. In  caso  di  parita'  di  voti,  prevale  la  decisione  del
presidente. 
    11. Il consiglio di amministrazione puo' delegare alcuni poteri a
uno o piu' membri e puo' altresi' rilasciare procure al direttore, se
nominato. 
    12. Il consiglio  di  amministrazione  puo'  delegare  specifiche
attribuzioni e/o competenze ad un comitato esecutivo,  scelto  tra  i
suoi membri, ad eccezione delle materie sopra indicate  al  comma  3,
lettere a), c), d), e), e g).