Art. 11. Consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione e' costituito da un minimo di cinque membri, incluso il presidente. I membri del consiglio di amministrazione restano in carica tre esercizi e sino alla data dell'assemblea dei partecipanti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili. 2. Il consiglio di amministrazione e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, con criteri di economicita', efficacia ed efficienza, e ha facolta' di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi della Fondazione, esclusi soltanto quelli riservati dal presente statuto all'assemblea dei partecipanti. 3. Il consiglio di amministrazione, in particolare, svolge le seguenti funzioni: a) elegge al suo interno il presidente della Fondazione e, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o su proposta dell'assemblea dei partecipanti, ne delibera la revoca, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, per gravi motivi; b) designa i componenti del comitato tecnico scientifico; c) predispone il budget e il bilancio di esercizio, secondo le disposizioni dell'art. 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili, da sottoporre all'assemblea dei partecipanti; d) esercita le attivita' previste dallo statuto in merito all'ammissione di nuovi partecipanti e alla verifica del possesso dei requisiti e propone all'assemblea dei partecipanti l'esclusione dei fondatori e dei partecipanti; e) approva il piano delle attivita' sulla base delle linee di indirizzo strategico definite dall'assemblea dei partecipanti; f) approva lo schema di regolamento di gestione e di funzionamento della Fondazione; g) propone all'assemblea dei partecipanti i provvedimenti di esclusione dei fondatori e dei partecipanti; h) istruisce e sottopone all'assemblea le proposte di deliberazione delle materie di competenza dell'assemblea dei partecipanti. 4. E' compito del consiglio di amministrazione predisporre e conservare un libro delle delibere, nonche' dei verbali delle riunioni degli organi. 5. Qualora venissero a mancare uno o piu' membri della consiglio di amministrazione, l'assemblea dei partecipanti nomina il sostituto che rimarra' in carica rimarra' in carica fino alla scadenza del mandato del componente del consiglio di amministrazione sostituito. 6. L'amministratore che rinunzia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio di amministrazione e al revisore dei conti. 7. Fatte salve le deliberazioni per le quali lo statuto prevede quorum costitutivi rafforzati, il consiglio di amministrazione e' validamente costituito con la presenza della maggioranza degli aventi diritto di voto. 8. Fatte salve le deliberazioni per le quali lo statuto prevede quorum deliberativi rafforzati, il consiglio di amministrazione adotta le delibere a maggioranza dei presenti. 9. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza alle seguenti condizioni di cui si da' atto nei relativi verbali: che sia consentito al presidente di accertare l'identita' degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione; che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonche' visionare, ricevere e trasmettere documenti. 10. In caso di parita' di voti, prevale la decisione del presidente. 11. Il consiglio di amministrazione puo' delegare alcuni poteri a uno o piu' membri e puo' altresi' rilasciare procure al direttore, se nominato. 12. Il consiglio di amministrazione puo' delegare specifiche attribuzioni e/o competenze ad un comitato esecutivo, scelto tra i suoi membri, ad eccezione delle materie sopra indicate al comma 3, lettere a), c), d), e), e g).