Art. 12. Assemblea dei partecipanti 1. L'assemblea dei partecipanti e' composta da tutti i membri fondatori e partecipanti. 2. Nell'assemblea dei partecipanti: ad ogni fondatore compete un diritto di voto; ad ogni partecipante compete un diritto di voto, fermo restando che i diritti di voto complessivamente attribuiti ai partecipanti non possono risultare superiori ad un terzo dei diritti di voto che competono complessivamente ai fondatori. Nell'ipotesi in cui il numero dei partecipanti sia superiore ad un terzo di quello dei fondatori, ai singoli membri partecipanti competono i diritti di voto stabiliti dall'assemblea all'atto dell'ammissione, determinati in misura tale da assicurare che i voti complessivamente attribuiti ai partecipanti risultino non superiori al suddetto limite di un terzo dei voti spettanti ai membri fondatori. (Fermo restando che i diritti di voto complessivamente attribuiti ai partecipanti non possono risultare superiori ad un terzo dei diritti di voto che competono ai fondatori, ai fini della semplificazione di funzionamento dell'assemblea e dei processi decisionali, in caso di pluralita' di partecipazioni omologhe, l'assemblea dei partecipanti puo' determinare, con regolamento proposto dal consiglio di amministrazione, meccanismi di individuazione di rappresentanze unitarie delle diverse categorie di soggetti interessati, nonche' la possibile suddivisione e il raggruppamento per categorie di attivita' e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuita', alla qualita' e alla quantita' dell'apporto. Lo statuto puo' comunque prevedere che le deliberazioni dell'assemblea dei partecipanti possano essere adottate con voti di diverso peso ponderale, sia per fondatori che per partecipanti). 3. L'assemblea dei partecipanti decide sulle materie riservate alla sua competenza dal presente statuto, e, in particolare, svolge le seguenti funzioni: a) stabilisce le linee generali delle attivita' della Fondazione per il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 2 del presente statuto; b) esercita le attivita' previste dallo statuto in merito alla ammissione di nuovi fondatori e alla esclusione dei fondatori e dei partecipanti; c) approva il budget e il bilancio di esercizio predisposti dal consiglio di amministrazione; d) delibera in ordine al patrimonio della Fondazione; e) puo' articolare proposte al consiglio di amministrazione sui programmi della Fondazione e/o specifiche iniziative per il perseguimento degli scopi della Fondazione; f) nomina i componenti del consiglio di amministrazione; g) nomina il revisore dei conti tra soggetti di comprovata qualificazione professionale e ne stabilisce il compenso. Su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ne delibera la revoca, per gravi violazioni di legge e di statuto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto; h) delibera in merito alle modifiche del presente statuto; i) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio. 4. Fatte salve le deliberazioni per le quali lo statuto prevede dei quorum costitutivi rafforzati, l'assemblea dei partecipanti e' validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli aventi diritto di voto e in seconda convocazione e successive qualunque sia il numero degli intervenuti. 5. Fatte salve le deliberazioni per le quali lo statuto prevede quorum deliberativi rafforzati, l'assemblea dei partecipanti adotta le delibere a maggioranza dei presenti. 6. Per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 7. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto. 8. Le riunioni dell'assemblea si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza alle seguenti condizioni di cui si da' atto nei relativi verbali: che sia consentito al presidente di accertare l'identita' degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione; che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonche' visionare, ricevere e trasmettere documenti.