(Allegato A-art. 12)
                              Art. 12. 
 
                     Assemblea dei partecipanti 
 
    1. L'assemblea dei partecipanti e' composta  da  tutti  i  membri
fondatori e partecipanti. 
    2. Nell'assemblea dei partecipanti: 
      ad ogni fondatore compete un diritto di voto; 
      ad ogni partecipante compete un diritto di voto, fermo restando
che i diritti di voto complessivamente attribuiti ai partecipanti non
possono risultare superiori ad un  terzo  dei  diritti  di  voto  che
competono complessivamente  ai  fondatori.  Nell'ipotesi  in  cui  il
numero dei partecipanti sia superiore  ad  un  terzo  di  quello  dei
fondatori, ai singoli membri partecipanti competono i diritti di voto
stabiliti dall'assemblea  all'atto  dell'ammissione,  determinati  in
misura tale da assicurare che i voti complessivamente  attribuiti  ai
partecipanti risultino non superiori al suddetto limite di  un  terzo
dei voti spettanti ai membri fondatori. 
    (Fermo restando che i diritti di voto complessivamente attribuiti
ai partecipanti non possono  risultare  superiori  ad  un  terzo  dei
diritti  di  voto  che  competono  ai  fondatori,   ai   fini   della
semplificazione  di  funzionamento  dell'assemblea  e  dei   processi
decisionali,  in  caso  di  pluralita'  di  partecipazioni  omologhe,
l'assemblea  dei  partecipanti  puo'  determinare,  con   regolamento
proposto   dal   consiglio   di   amministrazione,   meccanismi    di
individuazione di rappresentanze unitarie delle diverse categorie  di
soggetti  interessati,  nonche'  la  possibile  suddivisione   e   il
raggruppamento per  categorie  di  attivita'  e  partecipazione  alla
Fondazione, in relazione  alla  continuita',  alla  qualita'  e  alla
quantita' dell'apporto. 
    Lo  statuto  puo'  comunque  prevedere   che   le   deliberazioni
dell'assemblea dei partecipanti possano essere adottate con  voti  di
diverso peso ponderale, sia per fondatori che per partecipanti). 
    3. L'assemblea dei partecipanti decide  sulle  materie  riservate
alla sua competenza dal presente statuto, e, in  particolare,  svolge
le seguenti funzioni: 
      a)  stabilisce  le  linee  generali   delle   attivita'   della
Fondazione per il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 2 del
presente statuto; 
      b) esercita le attivita' previste dallo statuto in merito  alla
ammissione di nuovi fondatori e alla esclusione dei fondatori  e  dei
partecipanti; 
      c) approva il budget e il bilancio di esercizio predisposti dal
consiglio di amministrazione; 
      d) delibera in ordine al patrimonio della Fondazione; 
      e) puo' articolare proposte al consiglio di amministrazione sui
programmi  della  Fondazione  e/o  specifiche   iniziative   per   il
perseguimento degli scopi della Fondazione; 
      f) nomina i componenti del consiglio di amministrazione; 
      g) nomina il revisore dei  conti  tra  soggetti  di  comprovata
qualificazione  professionale  e  ne  stabilisce  il   compenso.   Su
richiesta di almeno un terzo dei  suoi  componenti,  ne  delibera  la
revoca, per gravi violazioni di legge e  di  statuto,  a  maggioranza
assoluta degli aventi diritto di voto; 
      h) delibera in merito alle modifiche del presente statuto; 
      i) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione  e  la
devoluzione del patrimonio. 
    4. Fatte salve le deliberazioni per le quali lo  statuto  prevede
dei quorum costitutivi rafforzati, l'assemblea  dei  partecipanti  e'
validamente costituita in prima convocazione con  la  presenza  della
maggioranza degli aventi diritto di voto e in seconda convocazione  e
successive qualunque sia il numero degli intervenuti. 
    5. Fatte salve le deliberazioni per le quali lo  statuto  prevede
quorum deliberativi rafforzati, l'assemblea dei  partecipanti  adotta
le delibere a maggioranza dei presenti. 
    6. Per  le  modifiche  dell'atto  costitutivo  e  dello  statuto,
occorrono la presenza di almeno tre quarti degli  aventi  diritto  al
voto e il voto favorevole della  maggioranza  assoluta  degli  aventi
diritto al voto. 
    7. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio
occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi  diritto
al voto. 
    8. Le riunioni  dell'assemblea  si  possono  svolgere  anche  per
audio-conferenza o video-conferenza alle seguenti condizioni  di  cui
si da' atto nei relativi verbali: 
      che sia consentito al presidente di accertare l'identita' degli
intervenuti, regolare lo svolgimento  della  riunione,  constatare  e
proclamare i risultati della votazione; 
      che sia  consentito  al  soggetto  verbalizzante  di  percepire
adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione; 
      che  sia  consentito  agli  intervenuti  di  partecipare   alla
discussione e alla votazione simultanea  sugli  argomenti  all'ordine
del giorno, nonche' visionare, ricevere e trasmettere documenti.