Art. 14. Revisore dei conti 1. Il revisore dei conti e' nominato dall'assemblea dei partecipanti tra soggetti di comprovata qualificazione professionale. Resta in carica tre esercizi, e comunque sino alla data dell'assemblea dei partecipanti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, e puo' essere riconfermato. 2. Non e' revocabile, salvo che per gravi violazioni della legge e dello statuto. Il provvedimento di revoca e' adottato dall'assemblea dei partecipanti che, su richiesta di almeno un terzo dei componenti, decide a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 3. Il ruolo e i compiti del revisore sono definiti in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 4. E' organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di bilancio di esercizio, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. 5. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione e dell'assemblea dei partecipanti.