(Allegato A-art. 14)
                              Art. 14. 
 
                         Revisore dei conti 
 
    1.  Il  revisore  dei  conti  e'  nominato   dall'assemblea   dei
partecipanti tra soggetti di comprovata qualificazione professionale.
Resta  in  carica  tre  esercizi,   e   comunque   sino   alla   data
dell'assemblea dei  partecipanti  convocata  per  l'approvazione  del
bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica,  e  puo'  essere
riconfermato. 
    2. Non e' revocabile, salvo che per gravi violazioni della  legge
e  dello  statuto.   Il   provvedimento   di   revoca   e'   adottato
dall'assemblea dei partecipanti che, su richiesta di almeno un  terzo
dei componenti, decide a maggioranza assoluta degli aventi diritto al
voto. 
    3. Il ruolo e i compiti del revisore sono  definiti  in  coerenza
con quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 
    4. E' organo consultivo contabile della Fondazione, vigila  sulla
gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di
bilancio di esercizio,  redigendo  apposite  relazioni,  ed  effettua
verifiche di cassa. 
    5. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del  consiglio
di amministrazione e dell'assemblea dei partecipanti.