Art. 15. Controllo sull'amministrazione della Fondazione 1. Il Prefetto della provincia in cui ha sede legale la Fondazione esercita il controllo sull'amministrazione dell'ente con i poteri previsti dal capo II, titolo II, libro I del codice civile e, in particolare, dall'art. 23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28. 2. Al fine di rendere incisivo e concreto l'esercizio dei poteri di controllo, l'organo competente della Fondazione trasmette al Prefetto, entro quindici giorni dall'adozione, le delibere concernenti l'amministrazione della Fondazione. 3. L'annullamento delle delibere, nei casi previsti dall'art. 25 del codice civile, puo' essere altresi' chiesto, con documentata istanza indirizzata al Prefetto, da un terzo dei componenti dell'organo che abbia fatto constatare il proprio dissenso nel verbale di adozione della delibera. 4. Qualora le disposizioni contenute nell'atto di Fondazione non possano attuarsi, ovvero qualora gli amministratori non agiscano in conformita' dello statuto e dello scopo della Fondazione, ovvero commettano gravi e reiterate violazioni di legge, i competenti organi della Fondazione ovvero i componenti del consiglio di amministrazione sono tenuti a dare tempestiva informazione al Prefetto, il quale, ove ricorrano i presupposti, provvede all'adozione degli atti previsti dall'art. 25 del codice civile per assicurare il funzionamento dell'ente. 5. L'inosservanza degli obblighi di informazione e comunicazione al Prefetto, di cui ai commi 2 e 4, puo' essere valutata ai fini dell'adozione del provvedimento di scioglimento dell'amministrazione, di cui all'art. 25 del codice civile.