(Allegato A-art. 15)
                              Art. 15. 
 
           Controllo sull'amministrazione della Fondazione 
 
    1.  Il  Prefetto  della  provincia  in  cui  ha  sede  legale  la
Fondazione esercita il controllo sull'amministrazione dell'ente con i
poteri previsti dal capo II, titolo II, libro I del codice civile  e,
in particolare, dall'art. 23, ultimo comma, e dagli articoli 25,  26,
27 e 28. 
    2. Al fine di rendere incisivo e concreto l'esercizio dei  poteri
di controllo,  l'organo  competente  della  Fondazione  trasmette  al
Prefetto,  entro   quindici   giorni   dall'adozione,   le   delibere
concernenti l'amministrazione della Fondazione. 
    3. L'annullamento delle delibere, nei casi previsti dall'art.  25
del codice civile, puo'  essere  altresi'  chiesto,  con  documentata
istanza  indirizzata  al  Prefetto,  da  un  terzo   dei   componenti
dell'organo che  abbia  fatto  constatare  il  proprio  dissenso  nel
verbale di adozione della delibera. 
    4. Qualora le disposizioni contenute nell'atto di Fondazione  non
possano attuarsi, ovvero qualora gli amministratori non  agiscano  in
conformita' dello statuto e  dello  scopo  della  Fondazione,  ovvero
commettano gravi e reiterate violazioni di legge, i competenti organi
della Fondazione ovvero i componenti del consiglio di amministrazione
sono tenuti a dare tempestiva informazione al Prefetto, il quale, ove
ricorrano i presupposti, provvede all'adozione  degli  atti  previsti
dall'art. 25  del  codice  civile  per  assicurare  il  funzionamento
dell'ente. 
    5. L'inosservanza degli obblighi di informazione e  comunicazione
al Prefetto, di cui ai commi 2 e 4,  puo'  essere  valutata  ai  fini
dell'adozione del provvedimento di scioglimento dell'amministrazione,
di cui all'art. 25 del codice civile.