(Allegato A-art. 16)
                              Art. 16. 
 
                    Scioglimento della Fondazione 
 
    1.  I  beni  della  Fondazione  che  restano  dopo  esaurita   la
liquidazione,   sono   devoluti...   (inserire   disposizioni   sulla
devoluzione  dei  beni  e  ove  non  disposte  provvede   l'autorita'
governativa ai sensi dell'art. 31 del codice civile). 
    2. I beni immobili, i beni mobili registrati, i  beni  mobili,  i
software  e  i  beni  immateriali,  che  restano  dopo  esaurita   la
liquidazione, acquistati dalla Fondazione prevalentemente con  fondi,
sovvenzioni, contributi,  finanziamenti,  o  altre  erogazioni  dello
stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato,  da
altri enti pubblici o dalle Comunita' europee sono devoluti ad  altre
Fondazioni ITS Academy o, ove non possibile, in favore di altri  enti
pubblici con finalita' formative. 
    3.  I  fondatori  possono  richiedere   lo   scioglimento   della
Fondazione in caso di non operosita' della medesima o  di  modifiche,
anche di fatto, degli scopi per cui la  Fondazione  stessa  e'  stata
costituita. 
    4.  Per   l'esecuzione   della   liquidazione   l'assemblea   dei
partecipanti nomina uno o piu' liquidatori.