Art. 16. Scioglimento della Fondazione 1. I beni della Fondazione che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti... (inserire disposizioni sulla devoluzione dei beni e ove non disposte provvede l'autorita' governativa ai sensi dell'art. 31 del codice civile). 2. I beni immobili, i beni mobili registrati, i beni mobili, i software e i beni immateriali, che restano dopo esaurita la liquidazione, acquistati dalla Fondazione prevalentemente con fondi, sovvenzioni, contributi, finanziamenti, o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunita' europee sono devoluti ad altre Fondazioni ITS Academy o, ove non possibile, in favore di altri enti pubblici con finalita' formative. 3. I fondatori possono richiedere lo scioglimento della Fondazione in caso di non operosita' della medesima o di modifiche, anche di fatto, degli scopi per cui la Fondazione stessa e' stata costituita. 4. Per l'esecuzione della liquidazione l'assemblea dei partecipanti nomina uno o piu' liquidatori.