(Allegato A-art. 17)
                              Art. 17. 
 
                Strumenti deflattivi del contenzioso 
 
    1. Per le controversie relative  al  presente  statuto,  comprese
quelle inerenti alla sua  interpretazione,  esecuzione  e  validita',
deve  esperirsi  previamente  un  tentativo  di  composizione   della
controversia  mediante  ricorso  alla  mediazione  finalizzata   alla
conciliazione, disciplinata dal decreto legislativo 4 marzo 2010,  n.
28, o, in alternativa, per mezzo  del  procedimento  di  negoziazione
assistita, previsto dal decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  132,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.