Art. 17. Strumenti deflattivi del contenzioso 1. Per le controversie relative al presente statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validita', deve esperirsi previamente un tentativo di composizione della controversia mediante ricorso alla mediazione finalizzata alla conciliazione, disciplinata dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, o, in alternativa, per mezzo del procedimento di negoziazione assistita, previsto dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.