Art. 18. Clausola arbitrale 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 del presente statuto, e in via ad esso subordinata in caso di tentativo infruttuoso degli strumenti deflattivi del contenzioso da esso richiamati o nel caso in cui essi non siano esperibili, tutte le controversie relative al presente statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validita', saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri. 2. In caso di disaccordo il presidente sara' scelto dal presidente del tribunale di competenza, al quale spettera' altresi' la nomina dell'eventuale arbitro non designato dalle due parti.