(Allegato A-art. 18)
                              Art. 18. 
 
                         Clausola arbitrale 
 
    1. Fermo restando  quanto  previsto  dall'art.  17  del  presente
statuto,  e  in  via  ad  esso  subordinata  in  caso  di   tentativo
infruttuoso  degli  strumenti  deflattivi  del  contenzioso  da  esso
richiamati o nel caso in cui essi  non  siano  esperibili,  tutte  le
controversie relative al presente statuto, comprese  quelle  inerenti
alla sua interpretazione, esecuzione e validita', saranno deferite ad
un collegio arbitrale di tre  arbitri,  due  dei  quali  nominati  da
ciascuna parte  e  il  terzo,  con  funzione  di  presidente,  scelto
congiuntamente dai due arbitri. 
    2.  In  caso  di  disaccordo  il  presidente  sara'  scelto   dal
presidente del tribunale di competenza, al quale  spettera'  altresi'
la nomina dell'eventuale arbitro non designato dalle due parti.