Art. 4. Patrimonio 1. La Fondazione e' dotata di un patrimonio pari a ... (Il patrimonio non deve essere inferiore a 100.000 euro). (Il patrimonio e' elevato a 150.000 euro nel caso in cui la Fondazione attivi nel territorio di riferimento altri percorsi di formazione, nell'ambito delle attivita' strumentali, accessorie e connesse di cui all'art. 3 del presente schema di statuto. Nell'ipotesi in cui la Fondazione faccia riferimento, secondo le condizioni e le modalita' di cui all'art. 3, comma 5, della legge 15 luglio 2022, n. 99, a piu' di un'area tecnologica tra quelle individuate con il decreto di cui all'art. 3, comma 1, o, nelle more dell'adozione di tale decreto, tra quelle di cui al comma 3 della legge sopracitata, il patrimonio e' ulteriormente elevato di 50.000 euro per ciascuna ulteriore area tecnologica di riferimento, sino ad un valore minimo congruo di almeno 250.000 euro a prescindere dal numero di aree tecnologiche in cui opera. 2. Il patrimonio della Fondazione e' composto: a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti - in proprieta', uso o possesso a qualsiasi titolo - di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilita' impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente dai fondatori e dai partecipanti; b) dai beni mobili e immobili che pervengono a qualsiasi titolo alla Fondazione; c) dalle donazioni, dai lasciti, dai legati e dagli altri atti di liberalita' disposti da enti o da persone fisiche con espressa destinazione all'incremento del patrimonio; d) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.