(Allegato A-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                             Patrimonio 
 
    1. La Fondazione e' dotata  di  un  patrimonio  pari  a  ...  (Il
patrimonio non deve essere inferiore a 100.000 euro). 
    (Il patrimonio e' elevato a 150.000  euro  nel  caso  in  cui  la
Fondazione attivi nel territorio di  riferimento  altri  percorsi  di
formazione, nell'ambito delle  attivita'  strumentali,  accessorie  e
connesse di cui all'art. 3 del presente schema di statuto. 
    Nell'ipotesi in cui la Fondazione faccia riferimento, secondo  le
condizioni e le modalita' di cui all'art. 3, comma 5, della legge  15
luglio 2022,  n.  99,  a  piu'  di  un'area  tecnologica  tra  quelle
individuate con il decreto di cui all'art. 3, comma 1, o, nelle  more
dell'adozione di tale decreto, tra quelle di cui  al  comma  3  della
legge sopracitata, il patrimonio e' ulteriormente elevato  di  50.000
euro per ciascuna ulteriore area tecnologica di riferimento, sino  ad
un valore minimo congruo di almeno 250.000  euro  a  prescindere  dal
numero di aree tecnologiche in cui opera. 
    2. Il patrimonio della Fondazione e' composto: 
      a) dal fondo di dotazione  costituito  dai  conferimenti  -  in
proprieta', uso o possesso a qualsiasi titolo  -  di  denaro  o  beni
mobili e immobili, o altre utilita' impiegabili per il  perseguimento
degli  scopi,   effettuati   all'atto   della   costituzione   ovvero
successivamente dai fondatori e dai partecipanti; 
      b) dai beni mobili e immobili che pervengono a qualsiasi titolo
alla Fondazione; 
      c) dalle donazioni, dai lasciti, dai legati e dagli altri  atti
di liberalita' disposti da enti o da  persone  fisiche  con  espressa
destinazione all'incremento del patrimonio; 
      d) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione  europea,
dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.