Art. 5. Fondo di gestione 1. Il Fondo di gestione, utilizzato per il funzionamento e la realizzazione degli scopi della Fondazione, e' costituito da: a) ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio; b) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attivita' della Fondazione medesima; c) dai ricavi delle attivita' istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.