Art. 6. Esercizio finanziario 1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 31 dicembre l'assemblea dei partecipanti approva il budget dell'esercizio successivo predisposto dal consiglio di amministrazione, ed entro il 30 giugno successivo, il bilancio di esercizio di quello decorso, predisposto dal consiglio di amministrazione. 2. Le previsioni di spesa contenute nel budget annuale hanno valore autorizzativo ai fini della gestione interna della Fondazione e del monitoraggio del relativo andamento. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, o da membri del consiglio di amministrazione muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attivita' della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attivita'. 3. Il consiglio di amministrazione assicura la pubblicita' e la trasparenza, anche tramite la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale, degli atti relativi all'attivita' della Fondazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali e agli altri documenti richiesti dalla normativa vigente in materia. 4. E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonche' di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.