(Allegato A-art. 6)
                               Art. 6. 
 
                        Esercizio finanziario 
 
    1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e  termina  il
31 dicembre di ciascun anno. 
    Entro il 31 dicembre  l'assemblea  dei  partecipanti  approva  il
budget  dell'esercizio  successivo  predisposto  dal   consiglio   di
amministrazione, ed entro il 30 giugno  successivo,  il  bilancio  di
esercizio  di  quello   decorso,   predisposto   dal   consiglio   di
amministrazione. 
    2. Le previsioni di spesa  contenute  nel  budget  annuale  hanno
valore autorizzativo ai fini della gestione interna della  Fondazione
e del monitoraggio del relativo andamento. 
    Gli impegni di spesa e le  obbligazioni,  direttamente  contratti
dal rappresentante legale della Fondazione, o da membri del consiglio
di amministrazione muniti di delega, non possono  eccedere  i  limiti
degli stanziamenti approvati; gli  eventuali  avanzi  delle  gestioni
annuali  dovranno  essere  impiegati  per   la   ricostituzione   del
patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale,
prima che per il potenziamento delle attivita' della Fondazione o per
l'acquisto di beni strumentali per l'incremento  o  il  miglioramento
della sua attivita'. 
    3. Il consiglio di amministrazione assicura la pubblicita'  e  la
trasparenza, anche tramite la  pubblicazione  sul  proprio  sito  web
istituzionale, degli atti relativi  all'attivita'  della  Fondazione,
con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti  annuali  e  agli
altri documenti richiesti dalla normativa vigente in materia. 
    4. E' vietata la distribuzione di  utili  o  avanzi  di  gestione
nonche' di fondi e riserve durante la vita della  Fondazione,  se  la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.