(Allegato A-art. 8)
                               Art. 8. 
 
                        Esclusione e recesso 
 
    1. L'assemblea dei partecipanti, su  proposta  del  consiglio  di
amministrazione,  delibera,  a  maggioranza  assoluta  degli   aventi
diritto al voto, l'esclusione di fondatori e partecipanti per grave e
reiterato  inadempimento  degli  obblighi  e  doveri  derivanti   dal
presente statuto, tra cui: 
      a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni  e
i conferimenti previsti dal presente statuto; 
      b) condotta incompatibile con il dovere di  collaborazione  con
le altre componenti della Fondazione; 
      c)  comportamento  contrario  al  dovere  di  prestazioni   non
patrimoniali. 
    Nel caso di enti e/o persone giuridiche,  l'esclusione  ha  luogo
anche per i seguenti motivi: 
      a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; 
      b) apertura di procedure di liquidazione; 
      c) fallimento e/o apertura delle  procedure  concorsuali  anche
stragiudiziali. 
    2. I  partecipanti  possono,  in  ogni  momento,  recedere  dalla
Fondazione ai sensi dell'art. 24 del codice civile, fermo restando il
dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. 
    I fondatori possono, recedere dalla Fondazione, fermo restando il
dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. 
    In  caso  di  recesso  o  di  esclusione  di   un   fondatore   o
partecipante, la quota che questi ha versato non sara' restituita  ma
rimarra' a far parte del fondo di dotazione della Fondazione. 
    3. Le quote derivanti dai versamenti effettuati che formeranno il
fondo di dotazione sono indivisibili e intrasmissibili.