Art. 8. Esclusione e recesso 1. L'assemblea dei partecipanti, su proposta del consiglio di amministrazione, delibera, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, l'esclusione di fondatori e partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui: a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente statuto; b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione; c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi: a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; b) apertura di procedure di liquidazione; c) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali. 2. I partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del codice civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. I fondatori possono, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. In caso di recesso o di esclusione di un fondatore o partecipante, la quota che questi ha versato non sara' restituita ma rimarra' a far parte del fondo di dotazione della Fondazione. 3. Le quote derivanti dai versamenti effettuati che formeranno il fondo di dotazione sono indivisibili e intrasmissibili.