IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge  15  marzo  1997,  n.  59»,  come  da  ultimo  modificato   dal
decreto-legge 9 gennaio 2020,  n.  1,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 e in  particolare,  gli  articoli  2,
comma  1,  n.  12),  51-bis,  51-  ter   e   51-quater,   concernenti
l'istituzione del Ministero dell'universita'  e  della  ricerca,  «al
quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in
materia  di  istruzione  universitaria,  di  ricerca  scientifica   e
tecnologica e di alta formazione  artistica  musicale  e  coreutica»,
nonche' la determinazione delle aree funzionali e  l'ordinamento  del
Ministero,    con    conseguente    soppressione    del     Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Vista la legge 9 maggio 1989,  n.  168,  istitutiva  del  Ministero
dell'universita'  e   della   ricerca   scientifica   e   tecnologica
concernente tra l'altro l'autonomia delle Universita',  e  successive
modifiche; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
settembre   2022,   n.   164,   recante   «Regolamento    concernente
l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca»; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  del  21  ottobre
2022 con il quale la senatrice Anna Maria Bernini e'  stata  nominata
Ministro dell'universita' e della ricerca; 
  Visto l'art. 5, comma 9 della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,
recante «Interventi correttivi di finanza pubblica»; 
  Visto l'art. 17, comma 125 della legge  15  maggio  1997,  n.  127,
recante   «Misure   urgenti   per   lo   snellimento   dell'attivita'
amministrativa  e  dei  procedimenti  di  decisione  e  controllo»  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270,  ad  oggetto
«Modifiche  al  regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia
didattica  degli  atenei,  approvato   con   decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509» pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 12 novembre 2004, n. 266; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive  modifiche  e
integrazioni, recante  «Norme  in  materia  di  organizzazione  delle
universita', di personale accademico e reclutamento,  nonche'  delega
al Governo per incentivare la qualita'  e  l'efficienza  del  sistema
universitario», e, in particolare, l'art. 18, comma  1,  lettera  b),
che prevede che «ai procedimenti per la  chiamata  di  professori  di
prima e di seconda fascia possono partecipare, altresi', gli studiosi
stabilmente  impegnati  all'estero  in   attivita'   di   ricerca   o
insegnamento a livello universitario in posizioni di livello  pari  a
quelle oggetto del bando, sulla base di  tabelle  di  corrispondenza,
aggiornate ogni tre anni, definite dal  Ministro  dell'universita'  e
della ricerca, sentito il consiglio universitario nazionale»; 
  Visto il decreto-legge 6 novembre 2021,  n.  152,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  dicembre  2021,  n.   233   e,   in
particolare, l'art. 26, comma 2, che ha introdotto, nell'art. 7 della
citata  legge  n.  240/2010,  il  comma  5-bis  ai  sensi  del  quale
«nell'ambito delle relative disponibilita' di  bilancio  e  a  valere
sulle facolta' assunzionali disponibili a legislazione  vigente,  per
fare fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o  di  terza
missione,  le  universita'  possono  procedere   alla   chiamata   di
professori ordinari e associati in servizio  da  almeno  cinque  anni
presso altre universita' nella fascia corrispondente a quella per  la
quale viene bandita la  selezione,  ovvero  di  studiosi  stabilmente
impegnati all'estero in attivita' di ricerca o di  insegnamento,  che
ricoprono da almeno cinque  anni  presso  universita'  straniere  una
posizione  accademica  equipollente  sulla   base   di   tabelle   di
corrispondenza definite e  aggiornate  ogni  tre  anni  dal  Ministro
dell'universita' e della ricerca, sentito il consiglio  universitario
nazionale, mediante lo svolgimento di procedure selettive  in  ordine
alla  corrispondenza  delle  proposte  progettuali   presentate   dal
candidato alle esigenze didattiche, di ricerca o  di  terza  missione
espresse dalle universita'»; 
  Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n.  36,  recante  «Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno
2022, n. 79 e, in particolare, l'art. 14; 
  Visto l'art.  24  della  legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  come
modificato dall'art. 14, comma 6-decies, del decreto-legge 30  aprile
2022, n. 36, convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno  2022,
n. 79, recante norme in materia di ricercatori universitari  a  tempo
determinato; 
  Visti altresi' i commi da 6-terdecies  e  6-undevicies  del  citato
art. 14 del decreto-legge 30 aprile  2022,  n.  36,  convertito,  con
modificazioni, in legge 29 giugno  2022,  n.  79,  che  prevedono  il
regime  transitorio  di  applicazione  delle  nuove  disposizioni  in
materia di reclutamento universitario; 
  Visto l'art. 1, comma 9  della  legge  4  novembre  2005,  n.  230,
recante «Nuove disposizioni concernenti i  professori  e  ricercatori
universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei
professori universitari», e successive modificazioni e  integrazioni,
atto  a  regolare  le  procedure  di  chiamata  diretta  di  studiosi
stabilmente impegnati all'estero o presso istituti universitari o  di
ricerca  esteri,  anche  se  ubicati  nel  territorio  italiano,   in
attivita' di ricerca o di insegnamento a livello  universitario,  che
ricoprano da almeno un triennio presso istituzioni universitarie o di
ricerca  estere  una  posizione  accademica  equipollente  a   quella
italiana  sulla  base  di  tabelle  di  corrispondenza   definite   e
aggiornate ogni  tre  anni  dal  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca, sentito il consiglio universitario nazionale; 
  Visto il decreto ministeriale  1°  settembre  2016,  n.  662,  come
integrato dal decreto ministeriale 1° giugno 2017,  n.  372,  recante
«Definizioni  della   tabella   di   corrispondenza   tra   posizioni
accademiche italiane ed estere di cui all'art. 18, comma  1,  lettera
b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240»; 
  Visto il parere  espresso  dal  consiglio  universitario  nazionale
nell'adunanza del 24 febbraio 2022 (prot. n. 1569 del 2  marzo  2022)
relativo  alla  verifica  e  all'aggiornamento   della   tabella   di
corrispondenza di cui all'art. 18, comma 1, lettera b) della legge 30
dicembre 2010, n. 240 e all'applicazione di quanto previsto  all'art.
24, comma 3, lettera b) della stessa legge 30 dicembre 2010, n.  240,
nonche' di quanto  disposto  all'art.  1,  comma  9,  della  legge  4
novembre 2005, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il parere  espresso  dal  consiglio  universitario  nazionale
nell'adunanza del 12 ottobre 2022 (prot.  n.  12470  del  17  ottobre
2022), che tiene conto delle modifiche normative introdotte dall'art.
14  della  legge  29  giugno  2022,  n.  79,  di   conversione,   con
modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36; 
  Visto il successivo parere  espresso  dal  consiglio  universitario
nazionale nell'adunanza del 20 aprile 2022  (prot.  n.  5066  del  21
aprile  2023),  di  integrazione  e  parziale  rettifica  dei  propri
precedenti pareri espressi nell'adunanza del 24 febbraio 2022  e  del
12 ottobre 2022; 
  Ritenuto di procedere all'aggiornamento  delle  citate  tabelle  di
corrispondenza in conformita' alle indicazioni fornite dal  consiglio
universitario  nazionale  con  i  citati  pareri   in   merito   alla
corrispondenza tra posizioni accademiche italiane  ed  estere  tenuto
conto delle modifiche normative introdotte dall'art. 14  della  legge
29 giugno 2022, n. 79; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al fine di garantire la piena applicazione  di  quanto  previsto
all'art. 18, comma 1, lettera b), all'art. 7, comma  5-bis,  all'art.
24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 di  cui  al  regime
transitorio  previsto  dal  decreto-legge  30  aprile  2022,  n.  36,
convertito, con modificazioni,  in  legge  29  giugno  2022,  n.  79,
nonche' di quanto disposto  dall'art.  1,  comma  9,  della  legge  4
novembre 2005, n. 230, e successive modifiche  e  integrazioni,  sono
determinate le  corrispondenze  di  cui  alle  tabelle  allegate  che
costituiscono parte integrante del presente decreto.