Art. 2 
 
                              Finalita' 
 
  1. Le risorse del fondo sono destinate al finanziamento di progetti
in cui articola il programma, che, nel rispetto  delle  finalita'  di
cui all'art. 1,  comma  362,  della  legge  n.  197  del  2022,  sono
finalizzati: 
    a) migliorare la condizione e la qualita' della vita  di  persone
con disabilita' e delle loro famiglie, in particolare per  accrescere
le opportunita' di inclusione sociale  e  rafforzare  il  livello  di
autonomia di coloro che sono in condizione o a rischio di  isolamento
e fragilita' sociale; 
    b) migliorare la  qualita',  accessibilita'  e  integrazione  dei
servizi presenti nelle aree periferiche per accrescere l'inclusivita'
del territorio,  anche  attraverso  il  coinvolgimento  di  tutta  la
comunita' nel rafforzamento della cultura della piena  partecipazione
e delle pari opportunita' delle persone con disabilita'. 
  2. Il programma prevede progetti che abbiano  una  durata  compresa
tra diciotto e ventiquattro mesi. 
  3. Sono esclusi dal finanziamento i progetti o  gli  interventi  in
corso di esecuzione o gia' terminati ovvero gia' finanziati alla data
di efficacia del presente decreto. E' consentita la presentazione  di
progetti che prevedano metodologie o  servizi  gia'  sperimentati  in
altre iniziative. 
  4. Sono esclusi dal  finanziamento  i  progetti  o  gli  interventi
finanziati, in tutto o in parte, con altri finanziamenti statali.