Art. 2 Finalita' 1. Le risorse del fondo sono destinate al finanziamento di progetti in cui articola il programma, che, nel rispetto delle finalita' di cui all'art. 1, comma 362, della legge n. 197 del 2022, sono finalizzati: a) migliorare la condizione e la qualita' della vita di persone con disabilita' e delle loro famiglie, in particolare per accrescere le opportunita' di inclusione sociale e rafforzare il livello di autonomia di coloro che sono in condizione o a rischio di isolamento e fragilita' sociale; b) migliorare la qualita', accessibilita' e integrazione dei servizi presenti nelle aree periferiche per accrescere l'inclusivita' del territorio, anche attraverso il coinvolgimento di tutta la comunita' nel rafforzamento della cultura della piena partecipazione e delle pari opportunita' delle persone con disabilita'. 2. Il programma prevede progetti che abbiano una durata compresa tra diciotto e ventiquattro mesi. 3. Sono esclusi dal finanziamento i progetti o gli interventi in corso di esecuzione o gia' terminati ovvero gia' finanziati alla data di efficacia del presente decreto. E' consentita la presentazione di progetti che prevedano metodologie o servizi gia' sperimentati in altre iniziative. 4. Sono esclusi dal finanziamento i progetti o gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con altri finanziamenti statali.