Art. 3 
 
Tempi e modalita' di presentazione delle richieste di  chiarimenti  e
                   delle domande di finanziamento 
 
  1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  per  le
politiche in favore delle persone  con  disabilita'  provvede,  entro
sessanta  giorni  dalla  registrazione  del  presente  decreto,  alla
pubblicazione  di  uno  o  piu'   avvisi   pubblici   per   procedere
all'attuazione della  procedura  di  presentazione  e  selezione  del
programma. 
  2.  I  comuni  di  cui  all'art.  1  presentano   le   domande   di
finanziamento entro e non  oltre  centoventi  giorni  dalla  data  di
pubblicazione  dell'avviso  pubblico  sul  sito   istituzionale   del
Ministro per le disabilita'. 
  3. La domanda  e'  presentata  esclusivamente  in  via  telematica,
trasmettendo la documentazione richiesta dall'art. 4 all'indirizzo di
posta elettronica certificata ufficio.disabilita@pec.governo.it - del
Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita'
della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  4. La pubblicazione degli avvisi, dei termini,  dei  chiarimenti  e
degli esiti riguardanti la procedura di cui al  presente  decreto  e'
effettuata sul sito istituzionale del Ministro per le disabilita',  a
cura del Dipartimento per le politiche in favore  delle  persone  con
disabilita'.