Art. 3 Tempi e modalita' di presentazione delle richieste di chiarimenti e delle domande di finanziamento 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita' provvede, entro sessanta giorni dalla registrazione del presente decreto, alla pubblicazione di uno o piu' avvisi pubblici per procedere all'attuazione della procedura di presentazione e selezione del programma. 2. I comuni di cui all'art. 1 presentano le domande di finanziamento entro e non oltre centoventi giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico sul sito istituzionale del Ministro per le disabilita'. 3. La domanda e' presentata esclusivamente in via telematica, trasmettendo la documentazione richiesta dall'art. 4 all'indirizzo di posta elettronica certificata ufficio.disabilita@pec.governo.it - del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita' della Presidenza del Consiglio dei ministri. 4. La pubblicazione degli avvisi, dei termini, dei chiarimenti e degli esiti riguardanti la procedura di cui al presente decreto e' effettuata sul sito istituzionale del Ministro per le disabilita', a cura del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita'.