Art. 6 Criteri di valutazione dei progetti 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita' verifica la conformita', la regolarita' e la completezza della domanda di finanziamento e della documentazione trasmessa in allegato alla stessa. 2. Ultimata la verifica preliminare in ordine alla conformita', alla regolarita' e alla completezza delle domande presentate, il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita' trasmette gli atti al comitato di cui all'art. 7 affinche' proceda alla valutazione del programma, assegnando un punteggio fino a un massimo di cento per cento, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: a) qualita', adeguatezza della proposta progettuale e coerenza del programma rispetto alle finalita' del fondo - fino a trenta punti; b) numero di persone con disabilita' residenti nell'area o nelle aree periferiche alle quali si rivolge potenzialmente il programma - fino a dieci punti; c) carattere innovativo e replicabilita' dell'intervento - fino a venti punti; d) coinvolgimento, anche nella fase progettuale, di enti privati, privilegiando in particolare ai sensi dell'art. 55 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le forme di co-programmazione e co-progettazione con gli enti del Terzo settore di cui all'art. 4, comma 1, del predetto codice, con le organizzazioni di volontariato e con le associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'art. 54 del medesimo codice, nonche', fino alla decorrenza del termine di cui all'art. 104, comma 2, del medesimo codice, con le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, e gli enti religiosi civilmente riconosciuti - fino a venti punti; e) quota di cofinanziamento aggiuntiva rispetto al contributo pubblico richiesto - fino a dieci punti; f) complementarita' e sinergie operative con altri interventi di contrasto ai fenomeni di marginalizzazione nelle aree periferiche finanziati con altri fondi pubblici - fino a dieci punti. 3. Sono ammissibili a finanziamento i programmi che, a seguito della valutazione da parte del comitato di cui all'art. 7 conseguano una valutazione minima pari a sessanta punti. 4. Al termine delle operazioni di valutazione, con decreto direttoriale, pubblicato sul sito istituzionale del Ministro per le disabilita', e' approvato l'elenco dei programmi ammessi a finanziamento.