Art. 6 
 
                 Criteri di valutazione dei progetti 
 
  1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  per  le
politiche  in  favore  delle  persone  con  disabilita'  verifica  la
conformita',  la  regolarita'  e  la  completezza  della  domanda  di
finanziamento e  della  documentazione  trasmessa  in  allegato  alla
stessa. 
  2. Ultimata la verifica preliminare  in  ordine  alla  conformita',
alla regolarita' e alla  completezza  delle  domande  presentate,  il
Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita'
trasmette gli atti al comitato di cui all'art.  7  affinche'  proceda
alla valutazione del programma, assegnando un  punteggio  fino  a  un
massimo di cento per  cento,  sulla  base  dei  seguenti  criteri  di
valutazione: 
    a) qualita', adeguatezza della proposta  progettuale  e  coerenza
del programma rispetto alle finalita'  del  fondo  -  fino  a  trenta
punti; 
    b) numero di persone con disabilita' residenti nell'area o  nelle
aree periferiche alle quali si rivolge potenzialmente il programma  -
fino a dieci punti; 
    c) carattere innovativo e replicabilita' dell'intervento  -  fino
a venti punti; 
    d) coinvolgimento, anche nella fase progettuale, di enti privati,
privilegiando in particolare ai sensi dell'art. 55 del codice di  cui
al  decreto  legislativo  3  luglio  2017,  n.  117,  le   forme   di
co-programmazione e co-progettazione con gli enti del  Terzo  settore
di  cui  all'art.  4,  comma  1,  del   predetto   codice,   con   le
organizzazioni di volontariato e con le  associazioni  di  promozione
sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui  all'art.  54
del medesimo codice, nonche', fino alla decorrenza del termine di cui
all'art. 104, comma 2, del medesimo codice, con le organizzazioni non
lucrative di  utilita'  sociale  di  cui  al  decreto  legislativo  4
dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, e  gli  enti
religiosi civilmente riconosciuti - fino a venti punti; 
    e) quota di cofinanziamento  aggiuntiva  rispetto  al  contributo
pubblico richiesto - fino a dieci punti; 
    f) complementarita' e sinergie operative con altri interventi  di
contrasto ai fenomeni di  marginalizzazione  nelle  aree  periferiche
finanziati con altri fondi pubblici - fino a dieci punti. 
  3. Sono ammissibili a finanziamento  i  programmi  che,  a  seguito
della valutazione da parte del comitato di cui all'art. 7  conseguano
una valutazione minima pari a sessanta punti. 
  4.  Al  termine  delle  operazioni  di  valutazione,  con   decreto
direttoriale, pubblicato sul sito istituzionale del Ministro  per  le
disabilita',  e'  approvato  l'elenco   dei   programmi   ammessi   a
finanziamento.