Art. 8 
 
              Modalita' di erogazione del finanziamento 
 
  1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  per  le
politiche  in  favore   delle   persone   con   disabilita'   procede
all'approvazione dei programmi ammessi a finanziamento. 
  2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  per  le
politiche  in  favore  delle  persone  con  disabilita'  dispone   il
trasferimento  del  contributo  pubblico  ai  comuni   titolari   dei
programmi ammessi a finanziamento, secondo le seguenti modalita': 
    a) il settanta per  cento  della  somma  assegnata,  entro  venti
giorni  dalla  richiesta  successiva  alla   stipula   dell'atto   di
concessione del finanziamento corredata dalla comunicazione di  avvio
delle attivita'; 
    b) il trenta per  cento,  entro  trenta  giorni  dalla  richiesta
successiva all'approvazione della relazione finale di cui all'art. 9,
comma 2. 
  3. Le risorse destinate ai comuni che non accedono, in tutto  o  in
parte, ai contributi previsti dal presente  decreto  rimangono  nella
disponibilita' del Dipartimento per  le  politiche  in  favore  delle
persone con disabilita' che procede alla relativa  riassegnazione  ai
restanti comuni titolari di programmi ammessi a finanziamento secondo
i criteri di cui all'art. 1, comma 5.