Art. 8 Modalita' di erogazione del finanziamento 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita' procede all'approvazione dei programmi ammessi a finanziamento. 2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita' dispone il trasferimento del contributo pubblico ai comuni titolari dei programmi ammessi a finanziamento, secondo le seguenti modalita': a) il settanta per cento della somma assegnata, entro venti giorni dalla richiesta successiva alla stipula dell'atto di concessione del finanziamento corredata dalla comunicazione di avvio delle attivita'; b) il trenta per cento, entro trenta giorni dalla richiesta successiva all'approvazione della relazione finale di cui all'art. 9, comma 2. 3. Le risorse destinate ai comuni che non accedono, in tutto o in parte, ai contributi previsti dal presente decreto rimangono nella disponibilita' del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita' che procede alla relativa riassegnazione ai restanti comuni titolari di programmi ammessi a finanziamento secondo i criteri di cui all'art. 1, comma 5.