Art. 17 
 
              Conversione in autorizzazioni di diritti 
                  di impianto in capo ai produttori 
 
  1. I titolari  di  diritto  di  impianto  presentano  alla  regione
competente le richieste di conversione in autorizzazione fino  al  31
dicembre 2022 e, comunque, non oltre la data di scadenza del diritto. 
  2. In deroga a quanto stabilito al precedente comma 1, a  decorrere
dal 1° gennaio  2023,  una  superficie  equivalente  alla  superficie
coperta da diritti di impianto che era ammissibile  alla  conversione
in autorizzazioni all'impianto al 31  dicembre  2022  ma  non  ancora
convertiti in autorizzazioni, resta a disposizione  del  Ministero  e
puo' formare oggetto di nuove autorizzazioni a norma dell'art. 64 del
regolamento, da rilasciare entro il 31 dicembre 2025. 
  3. Il Ministero assegna le autorizzazioni di cui  al  comma  2,  in
aggiunta alle autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'art. 6 del
presente decreto, a partire dall'anno 2023 ed entro  il  31  dicembre
2025. 
  4. Le regioni concedono le  autorizzazioni,  di  cui  al  comma  1,
entro tre mesi dalla  presentazione  delle  richieste  ed  aggiornano
contestualmente il Registro informatico pubblico delle autorizzazioni
per gli impianti viticoli. 
  5. Le  regioni  possono  esentare  i  richiedenti  dall'obbligo  di
indicare, nella  domanda,  l'ubicazione  specifica  della  superficie
nell'azienda   del   richiedente   per   cui   e'    stata    chiesta
l'autorizzazione.