Art. 17 Conversione in autorizzazioni di diritti di impianto in capo ai produttori 1. I titolari di diritto di impianto presentano alla regione competente le richieste di conversione in autorizzazione fino al 31 dicembre 2022 e, comunque, non oltre la data di scadenza del diritto. 2. In deroga a quanto stabilito al precedente comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2023, una superficie equivalente alla superficie coperta da diritti di impianto che era ammissibile alla conversione in autorizzazioni all'impianto al 31 dicembre 2022 ma non ancora convertiti in autorizzazioni, resta a disposizione del Ministero e puo' formare oggetto di nuove autorizzazioni a norma dell'art. 64 del regolamento, da rilasciare entro il 31 dicembre 2025. 3. Il Ministero assegna le autorizzazioni di cui al comma 2, in aggiunta alle autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'art. 6 del presente decreto, a partire dall'anno 2023 ed entro il 31 dicembre 2025. 4. Le regioni concedono le autorizzazioni, di cui al comma 1, entro tre mesi dalla presentazione delle richieste ed aggiornano contestualmente il Registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli. 5. Le regioni possono esentare i richiedenti dall'obbligo di indicare, nella domanda, l'ubicazione specifica della superficie nell'azienda del richiedente per cui e' stata chiesta l'autorizzazione.