Art. 18 Comunicazioni 1. Al fine di ottemperare agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 33 del regolamento di esecuzione, Agea comunica al Ministero: entro il 15 febbraio di ogni anno: a) le superfici sulle quali e' stata accertata la presenza di impianti privi di autorizzazioni; b) le superfici non autorizzate che sono state estirpate nella campagna precedente; c) l'elenco delle organizzazioni professionali riconosciute operanti nel settore di cui all'art. 65 del regolamento. Entro il 15 ottobre di ogni anno: a) le domande ricevute; b) le domande respinte; c) le autorizzazioni per reimpianti concessi; d) le domande di conversione di diritti in autorizzazioni. 2. A norma dell'art. 35, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione le informazioni di cui al comma 1 sono conservate per almeno dieci campagne successive a quella in cui sono state presentate.