Art. 18 
 
                            Comunicazioni 
 
  1. Al fine di ottemperare agli obblighi  di  comunicazione  di  cui
all'art.  33  del  regolamento  di  esecuzione,  Agea   comunica   al
Ministero: 
    entro il 15 febbraio di ogni anno: 
      a) le superfici sulle quali e' stata accertata la  presenza  di
impianti privi di autorizzazioni; 
      b) le superfici non autorizzate che sono state estirpate  nella
campagna precedente; 
      c) l'elenco  delle  organizzazioni  professionali  riconosciute
operanti nel settore di cui all'art. 65 del regolamento. 
    Entro il 15 ottobre di ogni anno: 
      a) le domande ricevute; 
      b) le domande respinte; 
      c) le autorizzazioni per reimpianti concessi; 
      d) le domande di conversione di diritti in autorizzazioni. 
  2. A norma dell'art. 35, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione
le informazioni di cui al comma 1 sono conservate  per  almeno  dieci
campagne successive a quella in cui sono state presentate.