Art. 20 Sovrainnesto 1. Salvo diverse disposizioni regionali, il conduttore puo' effettuare un sovrainnesto su una superficie vitata identificata dallo Schedario viticolo. 2. Il conduttore comunica l'avvenuto sovrainnesto, utilizzando le apposite funzionalita' del sistema informativo entro i termini previsti. Tale comunicazione aggiorna lo Schedario viticolo. Le varieta' da reinnestare devono essere le medesime classificate per l'impianto nella rispettiva regione.