Art. 20 
 
                            Sovrainnesto 
 
  1.  Salvo  diverse  disposizioni  regionali,  il  conduttore   puo'
effettuare un sovrainnesto  su  una  superficie  vitata  identificata
dallo Schedario viticolo. 
  2. Il conduttore comunica l'avvenuto sovrainnesto,  utilizzando  le
apposite  funzionalita'  del  sistema  informativo  entro  i  termini
previsti. Tale  comunicazione  aggiorna  lo  Schedario  viticolo.  Le
varieta' da reinnestare devono essere le  medesime  classificate  per
l'impianto nella rispettiva regione.