Art. 3 
 
               Esenzioni dal sistema di autorizzazioni 
 
  1. Le norme che disciplinano il sistema di autorizzazioni, ai sensi
dell'art. 62 paragrafo 4 del regolamento, come novellato dall'art. 1,
punto 10, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2117 non si  applicano
alle superfici destinate: 
    a scopi di sperimentazione; 
    alla coltura di piante madri per marze; 
    esclusivamente al  consumo  famigliare  dei  viticoltori,  ovvero
aventi una superficie non superiore ai 1.000 mq e le  cui  produzioni
non vengono in alcun modo commercializzate; 
    a nuovi impianti in conseguenza di misura  di  esproprio  e/o  di
occupazione temporanea per motivi di pubblica utilita'  a  norma  del
diritto nazionale; 
    per costituire collezione di varieta' di  viti  finalizzata  alla
preservazione delle risorse genetiche. 
  2. Le  regioni  possono  stabilire  l'obbligo  della  comunicazione
relativa all'impianto di vigneti destinati al consumo familiare. 
  3. Le regioni possono decidere che l'uva prodotta  dalle  superfici
impiantate a scopi di sperimentazione,  per  la  conservazione  delle
risorse genetiche e per la coltura di piante  madri  per  marze,  sia
commercializzata  qualora  non  vi  siano  rischi  di  turbativa  del
mercato.