Art. 3 Esenzioni dal sistema di autorizzazioni 1. Le norme che disciplinano il sistema di autorizzazioni, ai sensi dell'art. 62 paragrafo 4 del regolamento, come novellato dall'art. 1, punto 10, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2117 non si applicano alle superfici destinate: a scopi di sperimentazione; alla coltura di piante madri per marze; esclusivamente al consumo famigliare dei viticoltori, ovvero aventi una superficie non superiore ai 1.000 mq e le cui produzioni non vengono in alcun modo commercializzate; a nuovi impianti in conseguenza di misura di esproprio e/o di occupazione temporanea per motivi di pubblica utilita' a norma del diritto nazionale; per costituire collezione di varieta' di viti finalizzata alla preservazione delle risorse genetiche. 2. Le regioni possono stabilire l'obbligo della comunicazione relativa all'impianto di vigneti destinati al consumo familiare. 3. Le regioni possono decidere che l'uva prodotta dalle superfici impiantate a scopi di sperimentazione, per la conservazione delle risorse genetiche e per la coltura di piante madri per marze, sia commercializzata qualora non vi siano rischi di turbativa del mercato.