Art. 4 Registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli 1. La gestione del sistema di autorizzazioni e' attuata mediante l'implementazione e l'aggiornamento nell'ambito del SIAN del Registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli. 2. Il Registro informatico pubblico delle autorizzazioni e' consultabile nell'ambito dei servizi del fascicolo aziendale. 3. A decorrere dal 1° gennaio 2016 non e' consentito il trasferimento del diritto di reimpianto. 4. Entro sessanta giorni dalla data di impianto del vigneto, il beneficiario comunica alla regione la fruizione totale o parziale dell'autorizzazione, ai fini dell'aggiornamento del Registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli ed i rispettivi impianti sono iscritti nello Schedario viticolo grafico.