Art. 4 
 
                 Registro informatico pubblico delle 
              autorizzazioni per gli impianti viticoli 
 
  1. La gestione del sistema di autorizzazioni  e'  attuata  mediante
l'implementazione e l'aggiornamento nell'ambito del SIAN del Registro
informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli. 
  2.  Il  Registro  informatico  pubblico  delle  autorizzazioni   e'
consultabile nell'ambito dei servizi del fascicolo aziendale. 
  3.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2016  non  e'   consentito   il
trasferimento del diritto di reimpianto. 
  4. Entro sessanta giorni dalla data di  impianto  del  vigneto,  il
beneficiario comunica alla regione la  fruizione  totale  o  parziale
dell'autorizzazione,  ai   fini   dell'aggiornamento   del   Registro
informatico pubblico delle autorizzazioni per gli  impianti  viticoli
ed i rispettivi  impianti  sono  iscritti  nello  Schedario  viticolo
grafico.