Art. 6 Autorizzazioni per nuovi impianti 1. Le autorizzazioni per nuovi impianti sono rilasciate ogni anno nella misura dell'1% della superficie maggiore tra: a) la superficie vitata nazionale dichiarata alla data del 31 luglio dell'anno precedente a quello in cui sono presentate le domande di autorizzazione, nonche' delle superfici autorizzate di nuovi impianti oggetto di rinuncia nella annualita' precedente; b) la superficie vitata nazionale riferita alla data del 31 luglio 2015, integrata dalle superfici corrispondenti ai diritti di impianto e di reimpianto che potevano essere convertiti in autorizzazioni al 1° gennaio 2016, nonche' delle superfici autorizzate di nuovi impianti oggetto di rinuncia nella annualita' precedente. 2. Le autorizzazioni hanno validita' di tre anni dalla data del rilascio. 3. Il Ministero rende noto, con decreto direttoriale, entro il 30 novembre di ogni anno, il criterio di cui al comma 1, adottato sulla base di proprie scelte strategiche, nonche' la superficie che puo' essere oggetto di autorizzazioni per nuovi impianti nell'annualita' successiva. 4. Le autorizzazioni per nuovo impianto non usufruiscono del contributo nell'ambito della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, prevista dall'art. 46 del regolamento.