Art. 6 
 
                  Autorizzazioni per nuovi impianti 
 
  1. Le autorizzazioni per nuovi impianti sono rilasciate  ogni  anno
nella misura dell'1% della superficie maggiore tra: 
      a) la superficie vitata nazionale dichiarata alla data  del  31
luglio dell'anno precedente  a  quello  in  cui  sono  presentate  le
domande di autorizzazione, nonche'  delle  superfici  autorizzate  di
nuovi impianti oggetto di rinuncia nella annualita' precedente; 
      b) la superficie vitata nazionale riferita  alla  data  del  31
luglio 2015, integrata dalle superfici corrispondenti ai  diritti  di
impianto  e  di  reimpianto  che  potevano   essere   convertiti   in
autorizzazioni  al  1°  gennaio   2016,   nonche'   delle   superfici
autorizzate di nuovi impianti oggetto di  rinuncia  nella  annualita'
precedente. 
  2. Le autorizzazioni hanno validita' di tre  anni  dalla  data  del
rilascio. 
  3. Il Ministero rende noto, con decreto direttoriale, entro  il  30
novembre di ogni anno, il criterio di cui al comma 1, adottato  sulla
base di proprie scelte strategiche, nonche' la  superficie  che  puo'
essere oggetto di autorizzazioni per nuovi  impianti  nell'annualita'
successiva. 
  4. Le  autorizzazioni  per  nuovo  impianto  non  usufruiscono  del
contributo  nell'ambito  della  misura   della   ristrutturazione   e
riconversione dei vigneti, prevista dall'art. 46 del regolamento.