Art. 4 Modalita' di attuazione dell'intervento 1. Le regioni emanano le disposizioni attuative dell'intervento individuando le priorita' ed i criteri di cui all'art. 3, comma 4. 2. Per poter beneficiare dell'aiuto, il produttore presenta la domanda all'OP, entro il 10 giugno di ciascun anno secondo modalita' applicative predisposte da Agea in accordo con le regioni. 3. La domanda contiene, almeno, i seguenti elementi: a) l'individuazione della parcella viticola, o delle singole unita' vitate se presenti nello schedario viticolo grafico, oggetto dell'intervento; b) la resa media come risultante dalle dichiarazioni di vendemmia presentate annualmente e relative alle ultime cinque campagne vitivinicole, escludendo la campagna con la resa piu' alta e quella con la resa piu' bassa; c) il metodo utilizzato tra quelli indicati al comma 4, lettera c) dell'art. 3; d) la varieta' di vite coltivata sulla parcella viticola o sull'unita' vitata, se presente nello schedario viticolo grafico, oggetto dell'intervento e la destinazione produttiva (vino comune, vino a DOP/IGP); e) la dichiarazione di non aver usufruito degli aiuti previsti per l'intervento nella campagna precedente, per la stessa parcella. 4. I termini per la pubblicazione sul sito di Agea coordinamento delle domande ammissibili e per la notifica di cui all'art. 8, lettera a), i) del regolamento di esecuzione, sono determinati dall'Agea in accordo con le regioni. 5. Entro il 10 aprile di ciascun anno, tenuto conto delle proposte delle regioni interessate e della situazione del mercato, viene disposta, con decreto direttoriale, l'attivazione dell'intervento per la campagna in corso.