Art. 4 
 
               Modalita' di attuazione dell'intervento 
 
  1. Le regioni emanano  le  disposizioni  attuative  dell'intervento
individuando le priorita' ed i criteri di cui all'art. 3, comma 4. 
  2. Per poter beneficiare  dell'aiuto,  il  produttore  presenta  la
domanda all'OP, entro il 10 giugno di ciascun anno secondo  modalita'
applicative predisposte da Agea in accordo con le regioni. 
  3. La domanda contiene, almeno, i seguenti elementi: 
    a) l'individuazione della  parcella  viticola,  o  delle  singole
unita' vitate se presenti nello schedario viticolo  grafico,  oggetto
dell'intervento; 
    b) la resa media come risultante dalle dichiarazioni di vendemmia
presentate  annualmente  e  relative  alle  ultime  cinque   campagne
vitivinicole, escludendo la campagna con la resa piu' alta  e  quella
con la resa piu' bassa; 
    c) il metodo utilizzato tra quelli indicati al comma  4,  lettera
c) dell'art. 3; 
    d) la varieta'  di  vite  coltivata  sulla  parcella  viticola  o
sull'unita' vitata, se presente  nello  schedario  viticolo  grafico,
oggetto dell'intervento e la destinazione  produttiva  (vino  comune,
vino a DOP/IGP); 
    e) la dichiarazione di non aver usufruito  degli  aiuti  previsti
per l'intervento nella campagna precedente, per la stessa parcella. 
  4. I termini per la pubblicazione sul sito  di  Agea  coordinamento
delle domande ammissibili e  per  la  notifica  di  cui  all'art.  8,
lettera a),  i)  del  regolamento  di  esecuzione,  sono  determinati
dall'Agea in accordo con le regioni. 
  5. Entro il 10 aprile di ciascun anno, tenuto conto delle  proposte
delle regioni interessate  e  della  situazione  del  mercato,  viene
disposta, con decreto direttoriale, l'attivazione dell'intervento per
la campagna in corso.