Art. 5 
 
                        Pagamento dell'aiuto 
 
  1. L'aiuto di cui all'art. 47 del regolamento non puo' superare  il
50% della somma  dei  costi  diretti  relativi  all'eliminazione  dei
grappoli ovvero alla distruzione degli  stessi  ed  alla  conseguente
perdita di reddito. 
  2. L'aiuto e' pagato in relazione alla superficie  vitata  definita
in conformita' all'art. 42 del regolamento (UE) 2022/126, secondo  la
tempistica definita con circolare di AGEA e, comunque,  entro  dodici
mesi dalla presentazione da parte del beneficiario di una domanda  di
pagamento  finale,  valida  e  completa,  secondo  quanto   stabilito
all'art. 25 del medesimo regolamento di esecuzione. 
  3. Nessun aiuto e' erogato in  caso  di  danno  totale  o  parziale
subito dal vigneto prima della  data  della  vendemmia  verde  e,  in
particolare, nel caso di calamita' naturali, cosi' come definite  dal
regolamento  (UE)  2021/2116.  Analogamente,  in  caso  di  calamita'
naturale successiva all'effettuazione della vendemmia verde,  nessuna
compensazione  finanziaria  puo'  essere  erogata  sotto   forma   di
assicurazione del raccolto per perdite subite dal produttore. 
  4. Al fine di evitare il rischio del doppio  finanziamento  tra  la
vendemmia  verde  ed  altri  interventi  PSN  PAC  2023/2027  ed   in
particolare con le misure SRA01 ACA 1 - Produzione integrata e  SRA29
- pagamento al fine di adottare e  mantenere  pratiche  e  metodi  di
produzione biologica, il beneficiario  che  presenta  la  domanda  di
vendemmia verde  non  puo'  ricevere,  nella  stessa  annualita',  il
pagamento dell'intervento di produzione  integrata  (SRA01-ACA  1)  e
biologico (SRA 29) o altre misure di sostegno che possano determinare
doppio finanziamento.