Art. 5 Pagamento dell'aiuto 1. L'aiuto di cui all'art. 47 del regolamento non puo' superare il 50% della somma dei costi diretti relativi all'eliminazione dei grappoli ovvero alla distruzione degli stessi ed alla conseguente perdita di reddito. 2. L'aiuto e' pagato in relazione alla superficie vitata definita in conformita' all'art. 42 del regolamento (UE) 2022/126, secondo la tempistica definita con circolare di AGEA e, comunque, entro dodici mesi dalla presentazione da parte del beneficiario di una domanda di pagamento finale, valida e completa, secondo quanto stabilito all'art. 25 del medesimo regolamento di esecuzione. 3. Nessun aiuto e' erogato in caso di danno totale o parziale subito dal vigneto prima della data della vendemmia verde e, in particolare, nel caso di calamita' naturali, cosi' come definite dal regolamento (UE) 2021/2116. Analogamente, in caso di calamita' naturale successiva all'effettuazione della vendemmia verde, nessuna compensazione finanziaria puo' essere erogata sotto forma di assicurazione del raccolto per perdite subite dal produttore. 4. Al fine di evitare il rischio del doppio finanziamento tra la vendemmia verde ed altri interventi PSN PAC 2023/2027 ed in particolare con le misure SRA01 ACA 1 - Produzione integrata e SRA29 - pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica, il beneficiario che presenta la domanda di vendemmia verde non puo' ricevere, nella stessa annualita', il pagamento dell'intervento di produzione integrata (SRA01-ACA 1) e biologico (SRA 29) o altre misure di sostegno che possano determinare doppio finanziamento.