Art. 7 
 
                        Recuperi e penalita' 
 
  1. L'aiuto e' versato solo dopo la  verifica  che  l'intervento  e'
stato  realizzato  sull'intera  superficie  oggetto  della   domanda.
Tuttavia, in base a quanto disposto all'art. 54, paragrafo 4, IV e  V
capoverso  del  regolamento   delegato,   e'   possibile   realizzare
l'intervento su una superficie inferiore rispetto  a  quella  oggetto
della domanda. In tale caso se la differenza: 
    a) non supera il 20%,  l'aiuto  e'  calcolato  sulla  base  della
superficie effettivamente oggetto dell'intervento; 
    b) supera il 20% ma e' uguale o  inferiore  al  50%,  l'aiuto  e'
erogato  sulla   base   della   superficie   effettivamente   oggetto
dell'intervento e ridotta del doppio della differenza; 
    c) supera il 50%,  non  e'  concesso  alcun  aiuto  per  l'intera
operazione e non accede all'intervento per i successivi  tre  anni  a
decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno. 
  2. Nessuna penalita'  si  applica  in  caso  di  forza  maggiore  o
circostanze  eccezionali  individuate  a  livello   comunitario   e/o
nazionale.