Art. 7 Recuperi e penalita' 1. L'aiuto e' versato solo dopo la verifica che l'intervento e' stato realizzato sull'intera superficie oggetto della domanda. Tuttavia, in base a quanto disposto all'art. 54, paragrafo 4, IV e V capoverso del regolamento delegato, e' possibile realizzare l'intervento su una superficie inferiore rispetto a quella oggetto della domanda. In tale caso se la differenza: a) non supera il 20%, l'aiuto e' calcolato sulla base della superficie effettivamente oggetto dell'intervento; b) supera il 20% ma e' uguale o inferiore al 50%, l'aiuto e' erogato sulla base della superficie effettivamente oggetto dell'intervento e ridotta del doppio della differenza; c) supera il 50%, non e' concesso alcun aiuto per l'intera operazione e non accede all'intervento per i successivi tre anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno. 2. Nessuna penalita' si applica in caso di forza maggiore o circostanze eccezionali individuate a livello comunitario e/o nazionale.