Art. 8 
 
                              Comitato 
 
  1. L'importo dell'aiuto, determinato dalle regioni  in  conformita'
ai principi stabiliti dall'art. 14 del regolamento, tiene  conto  dei
criteri individuati da un comitato composto da due rappresentanti del
Ministero, di cui uno in  veste  di  presidente,  tre  rappresentanti
delle regioni, un rappresentante di Agea, un rappresentante di  INEA,
un rappresentante di ISMEA e un rappresentante del CRA. Ai componenti
del comitato non e' riconosciuto alcun compenso. 
  2. I criteri per determinare l'importo dell'aiuto sono definiti con
decreto direttoriale da  emanarsi  sulla  base  delle  determinazioni
assunte dal comitato di cui al comma 1.