Art. 8 Comitato 1. L'importo dell'aiuto, determinato dalle regioni in conformita' ai principi stabiliti dall'art. 14 del regolamento, tiene conto dei criteri individuati da un comitato composto da due rappresentanti del Ministero, di cui uno in veste di presidente, tre rappresentanti delle regioni, un rappresentante di Agea, un rappresentante di INEA, un rappresentante di ISMEA e un rappresentante del CRA. Ai componenti del comitato non e' riconosciuto alcun compenso. 2. I criteri per determinare l'importo dell'aiuto sono definiti con decreto direttoriale da emanarsi sulla base delle determinazioni assunte dal comitato di cui al comma 1.