Art. 2 Obiettivi 1. Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di garantire le esigenze di sicurezza per la salvaguardia delle persone e la tutela dei beni contro i rischi di incendio, gli impianti di cui all'art. 1 devono essere realizzati e gestiti in modo da garantire i seguenti obiettivi: a) minimizzare le cause di rilascio accidentale di gas nonche' di incendio e di esplosione; b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone; c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici o a locali contigui all'impianto; d) garantire la possibilita' per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.