Art. 4 
 
              Applicazione delle disposizioni tecniche 
 
  1. Le disposizioni di cui all'allegato 1 si applicano agli impianti
di  produzione   di   idrogeno   mediante   elettrolisi   (cosiddetti
elettrolizzatori) e ai relativi sistemi  di  stoccaggio  di  idrogeno
gassoso: 
    a) di nuova realizzazione; 
    b) esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto,
in caso di modifiche rilevanti ai fini  della  sicurezza  antincendio
che comportano variazione delle preesistenti condizioni di  sicurezza
antincendio, limitatamente alle parti interessate dall'intervento. 
  2. Non sono richiesti adeguamenti per le attivita' che,  alla  data
di entrata in vigore del presente decreto: 
    a) siano in possesso di atti  abilitativi  riguardanti  anche  la
sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati  dalle
competenti  autorita',  cosi'  come   previsto   dall'art.   38   del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
    b) siano in regola con gli adempimenti di cui agli articoli 3,  4
e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1°  agosto  2011,  n.
151.