(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
                                                    (art. 3, comma 1) 
 
 
Regola tecnica di  prevenzione  incendi  per  l'individuazione  delle
  metodologie per l'analisi del rischio e delle misure  di  sicurezza
  antincendio da adottare per la progettazione,  la  realizzazione  e
  l'esercizio  di  impianti  di  produzione  di   idrogeno   mediante
  elettrolisi e relativi sistemi di stoccaggio 
 
                  Titolo I - Disposizioni generali 
 
    1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali. 
    1.1 Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si
rimanda a quanto stabilito con decreto del Ministro  dell'interno  in
data 30 novembre 1983. 
    1.2. Ai fini della presente regola tecnica, si definisce: 
    1.2.1 Area di  pertinenza  dell'impianto  per  la  produzione  di
idrogeno: 
      area  di  pertinenza  sulla  quale   insistono   gli   elementi
costitutivi dell'impianto di produzione. 
    1.2.2 Area di sosta del carro bombolaio: 
      area adibita alla sosta temporanea dei  carri  bombolai  quando
non sono collegati all'impianto, delimitata da  apposita  segnaletica
orizzontale, corrispondente alla proiezione in  pianta  dell'ingombro
massimo del carro bombolaio. 
    1.2.3 Baia di carico: 
      sistema  deputato  al   trasferimento   dell'idrogeno   tramite
dispositivi di erogazione del gas. 
    1.2.4 Balance of stack: 
      sistemi e  componenti  ausiliari  dello  stack  di  elettrolisi
(separatori  gas/liquido,  sistemi  di   raffreddamento,   pompe   di
ricircolo, polishing acqua, etc.). 
    1.2.5 Box: 
      area delimitata da muri perimetrali costruiti  in  calcestruzzo
armato, o in altro materiale incombustibile  di  adeguata  resistenza
meccanica, con caratteristiche  costruttive  dei  manufatti  tali  da
garantire solo perimetralmente la mitigazione degli effetti dovuti  a
scenari da rilascio e di  incendio  ed  ai  materiali  che  venissero
proiettati a seguito di un eventuale scoppio. Il box puo' avere uno o
due dei quattro lati  completamente  aperti  a  condizione  che  tali
aperture non siano rivolte verso zone ove e' prevista o consentita la
presenza di persone estranee all'impianto e/o  di  parti  vulnerabili
dell'impianto  e   delle   relative   pertinenze.   L'altezza   della
delimitazione e' maggiore di almeno 1 m rispetto al punto  piu'  alto
degli elementi pericolosi in esso contenuti. La pavimentazione  e  la
copertura, che qualora presente deve essere  di  tipo  leggero,  sono
realizzate in materiali incombustibili. Al suo interno sono  adottati
idonei accorgimenti per prevenire la formazione e  la  permanenza  di
atmosfere esplosive. 
    1.2.6 Carro bombolaio (o veicolo-batteria o vagone-batteria): 
      veicolo o vagone comprendente elementi collegati tra loro da un
tubo collettore e fissati in modo stabile ad un'unita' di  trasporto;
sono elementi di un veicolo-batteria  o  di  un  vagone-batteria:  le
bombole, i tubi, i pacchi di bombole e i fusti a pressione come  pure
le cisterne destinate  al  trasporto  di  gas  aventi  una  capacita'
superiore 450 litri. 
    1.2.7 Cella elettrolitica: 
      cella  elettrochimica  che  permette  di   convertire   energia
elettrica in energia chimica; nel  caso  specifico  viene  effettuata
l'elettrolisi di acqua ricavandone idrogeno e ossigeno. 
    1.2.8 Dispositivo di erogazione del gas: 
      dispositivo montato all'estremita' di una tubazione  semirigida
che si innesta al dispositivo di carico posto sul carro  bombolaio  o
su altri mezzi di trasporto e atto a  realizzare  la  connessione  in
modo sicuro ed ermetico. 
    1.2.9 Elettrolizzatore: 
      sistema di produzione dell'idrogeno e dell'ossigeno composto da
un modulo  di  elettrolisi,  un  trasformatore  ed  un  raddrizzatore
(impianto per la produzione di idrogeno mediante elettrolisi). 
    1.2.10 Gestore o responsabile dell'attivita': 
      qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce uno
stabilimento o un impianto, oppure a cui e' stato delegato il  potere
economico o decisionale determinante per  l'esercizio  tecnico  dello
stabilimento o dell'impianto  stesso;  il  gestore  coincide  con  il
responsabile dell'attivita' di cui all'allegato  I  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 151/2011. 
    1.2.11 Gruppo di riduzione e stabilizzazione della pressione: 
      insieme di apparecchi atti  alla  riduzione  e  stabilizzazione
della  pressione  dell'idrogeno   e,   eventualmente,   dell'ossigeno
destinato all'impianto utilizzatore. 
    1.2.12 Idrogeno gassoso: 
      idrogeno che e' stato prodotto in forma gassosa  con  grado  di
purezza caratterizzato da una frazione molare minima del 98%. 
    1.2.13 Impianto di produzione di idrogeno mediante elettrolisi: 
      impianto composto  da  uno  o  piu'  elettrolizzatori  e  dalle
eventuali infrastrutture  connesse  quali:  compressori,  stoccaggio,
purificazione, baie di  carico,  riduzione  e  stabilizzazione  della
pressione. 
    1.2.14 Locali destinati a servizi accessori: 
      locali, all'interno  delle  pertinenze  del  sito,  adibiti  ad
attivita' complementari quali, ad esempio, uffici, locale tecnico  di
controllo, servizi igienici, magazzini, officine  senza  utilizzo  di
fiamme libere, etc. 
    1.2.15 Modulo di elettrolisi: 
      sistema composto da uno o piu' stack di elettrolisi, balance of
stack ed eventuale sistema di purificazione dell'idrogeno; il  modulo
puo' includere anche il trattamento acqua (sistema di  produzione  di
acqua demineralizzata). 
    1.2.16 Pacco bombole: 
      insieme di bombole collegate fra  loro  e  poste  in  posizione
orizzontale o verticale, supportate da una struttura  in  carpenteria
metallica e dotate di unico collettore di scarico  che  raccoglie  le
singole uscite dalle bombole;  nella  definizione  di  pacco  bombole
possono essere ricompresi  i  CGEM  «Container  per  gas  a  elementi
multipli», ovvero unita' di trasporto comprendenti elementi collegati
tra loro da un tubo collettore e montati in un telaio; sono  elementi
di un CGEM: le bombole, i tubi, i fusti a pressione  e  i  pacchi  di
bombole, come pure  le  cisterne  per  i  gas  aventi  una  capacita'
superiore a 450 litri. 
    1.2.17 Personale addetto: 
      personale adeguatamente informato, formato e addestrato nonche'
autorizzato  ad  intervenire  anche  nella  gestione   dell'impianto,
localmente o a distanza mediante sala controllo remota. 
    1.2.18 Raddrizzatore: 
      apparecchiatura  elettrica  la  cui  funzione  e'   quella   di
convertire la corrente alternata in corrente continua, necessaria  al
processo di elettrolisi. 
    1.2.19 Serbatoio tampone (buffer tank): 
      serbatoio di idrogeno in pressione la cui funzione e' quella di
gestire eventuali variazioni di carico tra l'elettrolizzatore  ed  il
sistema di compressione. 
    1.2.20 Sistema di compressione: 
      sistema costituito da uno o piu'  compressori  in  serie  o  in
parallelo deputato alla  compressione  del  gas  dalla  pressione  di
ingresso  fino  a  quella  di  utilizzo,  di  caricamento  nei  carri
bombolai, di stoccaggio o di altro impiego. 
    1.2.21 Sistema di purificazione di idrogeno: 
      sistema che prevede  la  rimozione  di  residui  di  produzione
contenuti nell'idrogeno, che nel caso della produzione di idrogeno da
elettrolisi sono costituiti prevalentemente da acqua e ossigeno. 
    1.2.22 Sito: 
      area in cui sorge l'attivita'. 
    1.2.23 Stack di elettrolisi: 
      insieme di celle elettrolitiche interconnesse e costituenti  un
unico elemento fisico separato da altri eventuali insiemi di celle. 
    1.2.24 Stoccaggio di idrogeno compresso: 
      deposito in sito  di  idrogeno  compresso,  realizzato  tramite
serbatoi fissi, attuabile anche mediante pacchi bombole. 
    1.2.25 Trasformatore: 
      trasformatore che riceve in ingresso corrente alternata, la cui
funzione e' quella di fornire al raddrizzatore la  corretta  tensione
di alimentazione. 
    1.2.26 Valvola di intercettazione comandata a distanza: 
      valvola mantenuta aperta in esercizio il cui  azionamento  puo'
avvenire anche da un  punto  predeterminato  distante  dal  punto  di
installazione della valvola; gli elementi costituenti il  sistema  di
attuazione sono realizzati in  maniera  da  determinare  la  chiusura
automatica della valvola in caso di malfunzionamento o rottura di uno
di questi. 
    1.2.27 Valvola di sicurezza: 
      valvola limitatrice di pressione a funzionamento automatico, il
cui scopo e' quello di impedire che un  impianto  o  parte  di  esso,
contenente gas o vapori, possa essere  sottoposto  ad  una  pressione
superiore a quella di progetto. 
    1.2.28 Valvola di scarico per gli impianti di emergenza: 
      valvola mantenuta chiusa in esercizio, il cui azionamento  puo'
avvenire anche da un  punto  predeterminato  distante  dal  punto  di
installazione della valvola; gli elementi costituenti il  sistema  di
attuazione sono  realizzati  in  maniera  da  determinare  l'apertura
automatica della valvola in caso di malfunzionamento o rottura di uno
di questi. 
    1.2.29 Efficienza di un elettrolizzatore: 
      rapporto      tra      l'energia      elettrica       assorbita
dall'elettrolizzatore  [kWh]  ed  il  volume  di  idrogeno   prodotto
dall'elettrolizzatore stesso [Nm³]. 
    2. Classificazione degli impianti. 
    In considerazione delle molteplici applicazioni degli impianti di
produzione  di  idrogeno,  questi  possono  essere  classificati   in
funzione delle pressioni di esercizio dell'idrogeno come  di  seguito
riportate: 
      P ≤ 0,5 barg; 
      0,5 barg < P ≤ 50 barg; 
      50 barg < P ≤ 100 barg; 
      100 barg < P ≤ 300 barg; 
      300 barg < P ≤ 500 barg; 
      500 barg < P ≤ 700 barg; 
      700 barg < P ≤ 1000 barg. 
    I primi due livelli di pressione di idrogeno (P ≤ 0,5  barg;  0,5
barg < P ≤ 50 barg) sono tipici degli elettrolizzatori. 
    Per pressioni di esercizio maggiori di 1000 barg o  nel  caso  di
adozione di sistemi di stoccaggio diversi  da  quelli  riportati  nel
presente decreto, il progettista, a  seguito  della  valutazione  del
rischio di incendio, dovra' implementare apposite misure di sicurezza
antincendio determinate anche mediante le  metodologie  previste  con
approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al decreto
del Ministro dell'interno 9 maggio 2007. 
    3. Elementi costitutivi degli impianti. 
    I vari elementi che  costituiscono  l'impianto  di  produzione  e
stoccaggio hanno le caratteristiche, i dispositivi di sicurezza e  le
apparecchiature di cui al successivo titolo II. 
    Gli  impianti  di  produzione  e  stoccaggio  di  idrogeno   sono
costituiti, tipicamente, dai seguenti elementi: 
      a) elettrolizzatore; 
      b) serbatoio tampone; 
      c) sistema di compressione; 
      d) stoccaggio di idrogeno; 
      e) gruppo di riduzione e stabilizzazione della pressione; 
      f) stazione di caricamento (baie di carico); 
      g) tubazioni di collegamento (elementi di connessione  tra  gli
elementi a), b), c), d), e) e f) per il trasferimento dell'idrogeno); 
      h) area di sosta per i carri bombolai; 
      i) locali destinati a servizi accessori. 
    Si riporta in calce uno schema, a mero titolo esemplificativo, di
un impianto tipo. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    4. Elementi pericolosi. 
    Sono considerati elementi pericolosi dell'impianto, ai fini della
determinazione delle distanze di sicurezza e  di  protezione,  quelli
indicati al punto 3, dalla lettera a),  limitatamente  al  modulo  di
elettrolisi, alla lettera g) del medesimo punto. 
    5. Materiali. 
    I materiali impiegati per  la  realizzazione  degli  elementi  di
impianto devono essere compatibili con l'idrogeno alle temperature  e
pressioni di utilizzo. In particolare, i materiali sono scelti  anche
tenendo conto delle problematiche specifiche derivanti da fenomeni di
infragilimento da idrogeno. Al fine di operare la corretta scelta  si
puo' fare  riferimento  anche  a  quanto  previsto  dalla  norma  ISO
11114-4. 
    Nella scelta dei materiali sono tenute in considerazione anche le
problematiche di permeabilita' e porosita' all'idrogeno. 
    Per la scelta dei materiali impiegati sono, altresi',  tenute  in
considerazione   le    problematiche    legate    alla    fatica    e
all'invecchiamento, in relazione alle  condizioni  di  impiego  e  ai
tempi di esercizio previsti. 
    Le attivita' di progettazione, controllo, verifica e manutenzione
sono definite e programmate anche in funzione  delle  indicazioni  di
cui al presente punto. 
    6. Verifica  dell'assoggettabilita'  di  un  elettrolizzatore  al
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. 
    Gli impianti di produzione di idrogeno  non  sono  esplicitamente
inclusi nell'allegato I del decreto del Presidente  della  Repubblica
n. 151/2011. Il progettista, tuttavia, valuta quali  delle  attivita'
presenti sono ascrivibili ai punti del suddetto allegato I  (impianti
di compressione o di  decompressione,  impianti  e  depositi  di  gas
infiammabili compressi in  bombole  o  in  serbatoi  fissi,  reti  di
trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, impianti  fissi  di
distribuzione di carburanti gassosi, ecc.). 
    In   particolare,   gli   elettrolizzatori    sono    ascrivibili
all'attivita' n. 1 dell'allegato I «Stabilimenti ed impianti  ove  si
producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti», qualora  le
quantita' globali in ciclo dei gas infiammabili risultino superiori a
25 Nm³/h, oltre che per l'attivita' di deposito di  gas  infiammabili
correlata ai quantitativi detenuti. 
    Al fine di verificare se un elettrolizzatore, di cui  si  conosce
la potenza espressa in kW, si configuri  come  attivita'  di  cui  al
punto 1.1.C di cui al citato allegato I del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 151/2011, e' possibile far riferimento al  valore
della sua «efficienza» espresso in kWh/Nm³, come  definita  al  punto
1.2.29. 
    A titolo d'esempio, assumendo pari  a  5  kWh/Nm³  il  valore  di
riferimento dell'efficienza di un elettrolizzatore, il valore  soglia
della potenza espressa in kW, superato il quale  l'attivita'  risulta
soggetta ai controlli  di  prevenzione  incendi,  puo'  essere  cosi'
calcolato: 
 
                    25 Nm³/h x 5 kWh/Nm³ = 125 kW 
 
                  Titolo II - Modalita' costruttive 
 
    7. Accesso all'area. 
    7.1 Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei  vigili
del fuoco il sito va dotato di  almeno  un  accesso  con  i  seguenti
requisiti minimi: 
      larghezza: 3.50 m; 
      altezza libera: 4 m; 
      raggio di volta: 13 m; 
      pendenza: non superiore al 10%; 
      resistenza  al  carico:  almeno  20  tonnellate  (8   sull'asse
anteriore, 12 sull'asse posteriore, passo 4 m). 
    7.2 In impianti predisposti al rifornimento di carri bombolai,  i
percorsi  all'interno  dell'area  dell'impianto,  o  nelle  immediate
vicinanze, devono consentire l'accesso e la manovra dei mezzi. L'area
deve consentire ai mezzi, in caso di emergenza, di allontanarsi nella
direzione di marcia. 
    7.3 Le aree su cui sorgono gli elementi pericolosi dell'impianto,
di cui al punto 4, sono recintate, con un'altezza non inferiore a 1,8
m, o comunque realizzate in maniera  da  rendere  inaccessibili  tali
elementi e prevenire manomissioni. 
    Nel caso di installazioni all'interno  di  siti  gia'  dotati  di
recinzione propria, la predetta recinzione non e' necessaria. Qualora
prevista, tale recinzione od ogni altra misura adottata  per  rendere
inaccessibili tali elementi e' posta ad una distanza  dagli  elementi
dell'impianto che  ne  consenta  l'esercizio  e  la  manutenzione  in
sicurezza. 
    8. Impianto di produzione di idrogeno. 
    L'impianto  per  la  produzione  dell'idrogeno  e'   oggetto   di
specifica valutazione di rischio, da condursi secondo le modalita' di
cui all'allegato I del decreto del  Ministro  dell'interno  7  agosto
2012. 
    L'impianto e' progettato e realizzato in conformita' alla  regola
dell'arte. Sono ritenuti a regola d'arte gli impianti  conformi  alla
norma ISO 22734, per le parti che risultano applicabili. 
    La  valutazione  del  rischio  include   quello   connesso   alla
formazione di atmosfere potenzialmente esplosive. A tale  scopo  puo'
essere adottato, quale utile riferimento, il capitolo V.2 del decreto
del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 adottando, in  aggiunta  alle
misure contenute nel  presente  decreto,  le  misure  finalizzate  al
conseguimento del livello  minimo  di  protezione  di  cui  al  punto
V.2.2.6. 
    9. Unita' di stoccaggio di idrogeno compresso. 
    9.1 L'accumulo di idrogeno gassoso, sia  intermedio  di  processo
che per stoccaggio all'interno dell'impianto, puo' avvenire in unita'
di stoccaggio, costituita anche da piu' recipienti, con pressione  di
esercizio variabile non superiore a 1000 barg. 
    Le unita' di stoccaggio, fatta eccezione per i serbatoi  tampone,
sono collocate in apposito box  come  definito  al  precedente  punto
1.2.5. 
    Se il volume complessivo del deposito e' superiore a 6000 Nm³, il
box e' suddiviso in  porzioni  (ciascuna  contenente  un  volume  non
superiore a 6000 Nm³) delimitate da muri  costruiti  in  calcestruzzo
armato, o in altro materiale incombustibile  di  adeguata  resistenza
meccanica, con caratteristiche  costruttive  dei  manufatti  tali  da
garantire solo perimetralmente la mitigazione degli effetti dovuti ad
incidenti. 
    9.2 Gli  stoccaggi  devono  essere  progettati  e  realizzati  in
conformita' alla regola dell'arte. 
    Ogni unita' di stoccaggio  di  idrogeno  gassoso  ha  i  seguenti
requisiti di sicurezza: 
      la struttura di supporto, se presente, e' incombustibile ed  ha
caratteristiche di resistenza al fuoco almeno R60 o protetta in  modo
da garantire prestazioni equivalenti a R60; 
      dispone  di  dispositivi  di  sicurezza  che  impediscano  alla
pressione di superare il valore di progetto, indipendentemente  dalla
temperatura di stoccaggio. Tali dispositivi sono posizionati  tenendo
conto della tipologia di stoccaggio adottata; 
      dispone  di  un  dispositivo  di   rilevazione   incendio,   di
temperatura o di fiamma, che determina l'attivazione del  sistema  di
raffreddamento esterno del recipiente; 
      ciascuna unita' di stoccaggio deve essere isolabile  dal  resto
dell'impianto tramite valvole di intercettazione di emergenza. 
    Ogni unita' di stoccaggio  e'  dotata,  inoltre,  di  sistema  di
misura della pressione. 
    Le unita' di stoccaggio sono disposte all'interno di ciascun  box
in maniera tale da  limitare  i  rischi  di  impatto  diretto  di  un
eventuale rilascio tra unita' adiacenti. 
    Le unita' di stoccaggio sono posizionate ad una distanza tra loro
e dalle pareti del  box  tale  da  consentire  l'effettuazione  delle
operazioni di sorveglianza e di manutenzione. 
    10. Compressori. 
    I compressori sono progettati e realizzati  in  conformita'  alla
regola dell'arte. 
    Ciascun compressore e' equipaggiato con un sistema  di  sicurezza
contro le sovrappressioni  nonche'  con  un  sistema  di  valvole  di
scarico per la depressurizzazione di emergenza; e', inoltre, connesso
con  il  resto  dell'impianto  mediante  opportuni  sistemi  per   lo
smorzamento delle vibrazioni. 
    I compressori sono dotati di idonei sistemi per lo svuotamento  e
l'inertizzazione per consentire le operazioni di manutenzione. 
    Gli accessori di sicurezza (valvole di  sicurezza)  installati  a
valle dei compressori, a garanzia che non siano superate le pressioni
massime di esercizio, sono  installati  indipendentemente  da  quelli
eventualmente all'interno o gia' a bordo. 
    I  compressori,  comprensivi  degli  eventuali   dispositivi   di
pertinenza (ad esempio serbatoi adibiti a smorzare le  pulsazioni  di
pressione) sono collocati in box, come definiti al  precedente  punto
1.2.5. Per compressori con pressioni in uscita non  superiori  a  300
barg, le barriere, qualora necessarie,  sono  individuate  ricorrendo
alla valutazione del rischio di incendio ed esplosione. 
    I recipienti adibiti a smorzare pulsazioni di pressione superiore
a 150 barg hanno volume geometrico non superiore  a  0,4  m³.  Per  i
recipienti adibiti a smorzare pulsazioni di pressione  aventi  volume
geometrico superiore a 0,4 m³, sono effettuate specifiche valutazioni
del rischio. 
    11. Baie di carico. 
    Sono aree, come definite al punto 1.2.3,  che  vengono  impiegate
per alloggiare i carri bombolai. 
    Durante il carico e scarico  dell'idrogeno  gassoso,  i  tubi  di
collegamento del carro bombolaio all'impianto sono considerati  parte
dell'installazione. 
    Il percorso previsto  per  il  carro  bombolaio,  tra  l'ingresso
dell'impianto ed il punto  di  carico  e  scarico  e  poi  da  questo
all'uscita,  transita  su  idonea  pavimentazione  e  con  raggi   di
curvatura che  consentano  il  movimento  del  mezzo  senza  manovre.
L'eventuale caricamento del  carro  bombolaio  senza  la  motrice  e'
effettuato nei tempi strettamente necessari; in tal  caso,  il  carro
bombolaio e' parcheggiato in modo che la motrice possa agganciarlo  e
trainarlo, anche in caso di emergenza, verso  l'uscita  dell'impianto
senza necessita' di manovre. 
    La baia di carico e' dotata di  un  dispositivo  di  arresto  che
interrompe il flusso dell'idrogeno, sia sul  lato  impianto  che  sul
lato carro  bombolaio,  non  appena  viene  premuto  il  pulsante  di
emergenza, collocato in prossimita' della stazione di caricamento. 
    12. Impianto gas. 
    E' l'impianto costituito dall'insieme di  tubazioni,  valvole  di
intercettazione,   di   scarico   e   di   sicurezza,   nonche'    di
apparecchiature   che   compongono   la   rete   di    alimentazione,
compressione, smorzamento, accumulo,  distribuzione  del  gas  e  dal
relativo sistema di emergenza. I materiali  impiegati  rispondono  ai
requisiti di sicurezza per le apparecchiature a pressione. 
    Le pressioni  di  progetto  dell'impianto  sono  almeno  del  10%
superiori alle massime pressioni nominali di  esercizio  e,  in  ogni
caso, non inferiori alle pressioni di  intervento  delle  valvole  di
sicurezza. 
    La sovrappressione nella linea di  alimentazione  delle  baie  di
carico con pressioni superiori a 300 bar non  deve  essere  superiore
all'1% della pressione di erogazione, con pulsazioni della  pressione
non superiori al 4%. 
    12.1. Tubazioni rigide. 
    Le tubazioni rigide in pressione sono: 
      a)  progettate,  costruite  e  collaudate  secondo  il  decreto
legislativo 15 febbraio 2016, n. 26; 
      b) collocate a vista, facilmente ispezionabili, soprassuolo, in
posizione protetta da possibili urti; se cio'  non  fosse  possibile,
potrebbero essere posate in  appositi  cunicoli  carrabili,  comunque
ispezionabili, dotati di griglie di aerazione con  superficie  almeno
pari alla sezione  del  cunicolo,  oppure  possono  essere  collocate
interrate, a profondita' di interramento non inferiore a 0,50 m; 
      c) protette da fenomeni di corrosione esterna; 
      d)  prive  di  sollecitazioni  significative  all'interno   del
materiale prodottesi a causa  del  montaggio,  degli  assestamenti  o
delle differenze di temperatura; 
      e) realizzate preferibilmente con  giunti  saldati  e  comunque
ispezionabili; 
      f) chiaramente segnalate e individuate, anche a terra. 
    La scelta delle modalita' di posa delle tubazioni deve  garantire
il corretto espletamento delle attivita' di  ispezione,  controllo  e
manutenzione. 
    12.2. Tubazioni flessibili. 
    Le tubazioni flessibili,  utilizzabili  per  i  collegamenti  dei
compressori, dei carri bombolai e dei pacchi bombole, hanno pressione
nominale non inferiore a  quella  del  sistema  di  condotte  in  cui
vengono inserite. 
    Le tubazioni flessibili in pressione sono progettate, costruite e
collaudate secondo il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26. 
    12.3. Dispositivi di limitazione della pressione ed accessori  di
sicurezza. 
    I dispositivi di limitazione della pressione e gli  accessori  di
sicurezza sono progettati e realizzati secondo le disposizioni di cui
al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26. 
    12.4. Dispositivi di intercettazione e scarico dell'impianto. 
    Sono dispositivi di intercettazione e scarico i seguenti: 
      a) valvole di intercettazione d'emergenza con  la  funzione  di
arresto  del  trasferimento  dell'idrogeno   tra   le   varie   parti
dell'impianto, del tipo normalmente aperte in esercizio e  chiuse  in
emergenza  (fail  close);  esse  sono  a   funzionamento   automatico
asservito ad un sistema di controllo di sicurezza; 
      b) valvole di scarico impianti di emergenza con la funzione  di
consentire la depressurizzazione rapida di una parte di impianto o il
convogliamento dell'idrogeno in particolari  parti  di  impianto  con
finalita' di sicurezza, del tipo normalmente chiuso  in  esercizio  e
aperte in emergenza (fail open); esse sono a funzionamento manuale  e
automatico, eventualmente asservite  a  un  sistema  di  controllo  e
attivazione manuale da remoto; 
      c) valvole di intercettazione e scarico manuali con la funzione
di intercettazione, isolamento e scarico di  parti  di  impianto  per
scopi di manutenzione. 
    I dispositivi di intercettazione e scarico dell'impianto, sia con
funzioni di emergenza che di esercizio, sono  facilmente  accessibili
per la manutenzione e l'ispezione. 
    I dispositivi  di  intercettazione  e  scarico  con  funzione  di
emergenza sono progettati per poter funzionare in tali condizioni  ed
essere chiaramente individuati da apposita segnaletica. 
    I dispositivi di intercettazione  e  scarico  di  emergenza  sono
installati  in  modo  da   poter   intercettare   e   depressurizzare
apparecchiature e tratti di tubazioni in seguito di eventi anomali  o
incidentali. 
    Tutti i  collettori  dei  dispositivi  di  scarico  devono  avere
resistenza   meccanica   adeguata   alle    sollecitazioni    indotte
dall'efflusso del gas. 
    Lo scarico in atmosfera dell'idrogeno deve avvenire ad un'altezza
sufficiente da non costituire pericolo per persone e impianti in caso
di innesco. 
    13. Costruzioni elettriche. 
    13.1. Le costruzioni elettriche sono  realizzate  secondo  quanto
indicato dalla legge 1° marzo  1968,  n.  186,  tenendo  conto  della
classificazione del rischio elettrico dei luoghi, da condursi secondo
le norme tecniche di riferimento e garantendo  il  conseguimento  dei
seguenti obiettivi di sicurezza antincendio: 
      a) limitare la probabilita' di costituire causa di  incendio  o
di esplosione; 
      b) limitare la propagazione di un incendio  attraverso  i  suoi
componenti; 
      c) consentire  agli  occupanti  di  lasciare  gli  ambienti  in
condizione di sicurezza; 
      d) consentire alle squadre di soccorso di operare in condizioni
di sicurezza. 
    13.2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui  al  punto
13.1: 
      a) le installazioni previste nei punti  8,  9,  10  e  11  sono
protette contro il rischio di fulminazione e  contro  il  rischio  di
formazione di cariche elettrostatiche secondo le  norme  tecniche  di
riferimento; 
      b) gli impianti elettrici rispondono alle  seguenti  misure  di
sicurezza: 
        1. sono dotati di almeno un dispositivo  di  sezionamento  di
emergenza ubicato in posizione protetta, tale da togliere tensione  a
tutto l'impianto o, in alternativa, sono  gestiti  secondo  procedure
riportate nel piano di emergenza  in  modo  tale  da  non  costituire
pericolo durante le operazioni di spegnimento; 
        2. sono suddivisi in  piu'  circuiti  terminali  in  modo  da
garantire l'indipendenza elettrica dei circuiti di alimentazione  dei
servizi di sicurezza e dei  circuiti  di  alimentazione  degli  altri
servizi; 
        3.  sono  dotati  di  circuiti,  protetti  dal   fuoco,   per
l'alimentazione dei servizi di sicurezza destinati  a  funzionare  in
caso di incendio secondo le specifiche previste dalle norme  tecniche
di riferimento  applicabili  e,  comunque,  non  inferiore  a  quanto
riportato nella tabella seguente: 
 
=====================================================================
|                           |                |Tempi di commutazione |
|                           |                |  tra alimentazione   |
|                           |                |    ordinaria e di    |
|     Tipo di impianto      |Autonomia (min) |   emergenza (sec)    |
+===========================+================+======================+
| Impianto di illuminazione |                |                      |
|       di sicurezza        |      60        |         0.5          |
+---------------------------+----------------+----------------------+
|   Sistemi di controllo    |      60        |         15           |
+---------------------------+----------------+----------------------+
| Impianti di spegnimento e |                |                      |
|      raffreddamento       |      120       |         15           |
+---------------------------+----------------+----------------------+
 
     13.3. Impianto di terra e di protezione  delle  strutture  dalle
scariche atmosferiche. 
    L'impianto e' provvisto di  impianto  di  terra  e  delle  misure
necessarie alla protezione dagli effetti diretti  e  indiretti  delle
scariche atmosferiche a seguito del  calcolo  della  probabilita'  di
fulminazione secondo quanto indicato  dalle  disposizioni  vigenti  e
dalle norme tecniche applicabili; 
    Il punto di riempimento e' corredato di morsetto di  terra  e  di
pinze per il collegamento equipotenziale tra impianto fisso  e  carro
bombolaio, provvisto di idonea apparecchiatura di  sicurezza  per  la
verifica dell'ottenimento della continuita' elettrica  soltanto  dopo
il collegamento della pinza al mezzo mobile (ad es.  interruttore  di
sicurezza incorporato  nella  pinza);  l'avvio  delle  operazioni  di
riempimento puo' avvenire solo con il previo assenso del collegamento
di terra. 
    14. Prevenzione di formazione di miscele esplosive. 
    Al fine di  minimizzare  il  rischio  di  formazione  di  miscele
idrogeno-aria potenzialmente esplosive e' effettuata  la  valutazione
del rischio e sono adottate le conseguenti misure  di  protezione  in
conformita' alle disposizioni contenute nel capitolo V.2 del  decreto
del Ministro dell'interno 3 agosto 2015. 
    Sono adottate, altresi', le seguenti ulteriori misure: 
      a) in caso  di  deviazione  della  portata  e  della  pressione
dell'idrogeno  gassoso   dai   limiti   di   funzionamento   regolare
dell'impianto come  dichiarati  dal  costruttore,  e'  installato  un
sistema  di  controllo  del   processo   che   attua   l'interruzione
dell'alimentazione delle apparecchiature elettriche non  classificate
ai  sensi  della  direttiva  2014/34/UE  (ATEX)   e   l'avvio   della
ventilazione; il sistema di ventilazione e' dimensionato in  modo  da
mantenere una concentrazione media di  idrogeno  gassoso  all'interno
del locale elettrolizzatore (e di qualsiasi box  con  apparecchiature
contenenti idrogeno) al di sotto dell'1% in volume, anche in  accordo
con i criteri descritti nella norma ISO 22734; 
      b) nel locale contenente l'elettrolizzatore  e'  installato  un
sistema  di  rilevamento  dell'idrogeno  in  grado  di  attivare   la
ventilazione automatica in caso di concentrazioni  pari  o  superiore
all'1% in volume; la selezione del numero, della dislocazione e della
tipologia dei rilevatori di idrogeno viene effettuata in  conformita'
alla regola dell'arte, con particolare riferimento alla norma CEI  EN
60079-29-1 o norma tecnica equivalente; l'installazione, l'uso  e  la
manutenzione dei rilevatori di idrogeno gassoso  sono  conformi  alla
norma CEI EN 60079-29-2 o norma tecnica equivalente. 
    Inoltre, al  fine  di  evitare  che  possano  formarsi  atmosfere
arricchite in  ossigeno  (con  concentrazione  di  ossigeno  in  aria
superiore  al  23,5%  in  volume),  qualora  l'elettrolizzatore   sia
progettato per  poter  rilasciare  ossigeno  all'interno  di  aree  o
ambienti chiusi, sia previsto un impianto di rilevazione di ossigeno,
che attiva il sistema di ventilazione. 
 
              Titolo III - Misure di protezione attiva 
 
    15. Impianti di rilevazione e allarme. 
    Gli elementi pericolosi dell'impianto, di cui al  punto  4,  sono
sorvegliati  mediante  l'installazione   dei   sistemi   di   seguito
specificati: 
      a)  sistema  di  rilevazione,  controllo  e   monitoraggio   di
temperatura degli elementi pericolosi dell'impianto, qualora  possano
essere raggiunti elevati valori di temperatura; 
      b) sistema di rilevazione e controllo fughe di gas in tutte  le
aree dell'impianto suscettibili di essere interessate dalla possibile
formazione  di  un'atmosfera  esplosiva,  secondo  gli  esiti   della
valutazione del rischio da condursi in conformita' alle  disposizioni
contenute nel capitolo V.2 del decreto del  Ministro  dell'interno  3
agosto 2015; l'impianto, per quanto possibile, e' realizzato  secondo
le norme tecniche di riferimento; 
      c) sistema di rilevazione di fiamma collocato in tutte le  aree
dell'impianto suscettibili di essere interessate  dall'accensione  di
eventuali perdite di idrogeno; l'impianto, per quanto  possibile,  e'
realizzato secondo le norme tecniche di riferimento. 
    E'  inoltre  richiesta  l'installazione   di   un   impianto   di
rivelazione  e  allarme  incendi  (IRAI)  a  protezione   dell'intera
attivita', con le seguenti funzioni principali: 
      A, rivelazione automatica dell'incendio; 
      B, funzione di controllo e segnalazione; 
      C, funzione di allarme incendio; 
      L, funzione di alimentazione di sicurezza; 
      D, funzione di segnalazione manuale. 
    Le funzioni B, C, L, D sono estese a tutta l'attivita', mentre la
funzione A puo' essere prevista anche solo nelle aree o  locali  dove
e' possibile l'innesco di un incendio. 
    Le segnalazioni dei sistemi sono riportate ad  apposita  centrale
collocata  in   locale   tecnico   all'interno   dell'impianto,   con
possibilita' di ripetizione anche all'esterno, e riportate al sistema
di emergenza di cui al successivo punto; all'esterno e' installato un
dispositivo   di   segnalazione   luminoso   e   sonoro,    collegato
all'attivazione dei sistemi di controllo. 
    16. Impianti di spegnimento e raffreddamento. 
    Gli elementi pericolosi dell'impianto sono protetti con una  rete
idranti progettata,  installata,  collaudata  e  gestita  secondo  la
regola dell'arte ed in conformita' alle direttive di cui  al  decreto
del Ministero dell'interno 20 dicembre  2012.  Per  la  progettazione
della rete si puo' fare riferimento alla norma UNI  10779,  assumendo
per l'attivita' un livello di pericolosita' non inferiore a 2. 
    Gli stoccaggi di idrogeno compresso, fatta eccezione per i pacchi
bombole di volume geometrico inferiore a 1 m³,  sono  protetti  anche
tramite impianti di raffreddamento a pioggia. 
    17. Estintori. 
    Per consentire la pronta estinzione di un principio di  incendio,
sono  installati  estintori  di  capacita'  estinguente  minima   non
inferiore a 27A 89B e carica minima non inferiore a 6 kg o  6  litri,
in numero tale da garantire una distanza  massima  di  raggiungimento
pari a 20 m. 
    In  esito  alle  risultanze  della  valutazione  del  rischio  di
incendio, sono  installati  estintori  per  altri  rischi  specifici,
idoneamente posizionati  a  distanza  non  superiore  a  15  m  dalle
sorgenti di rischio. 
    Gli  estintori  devono  essere  sempre  disponibili   per   l'uso
immediato, pertanto sono collocati: 
      in posizione  facilmente  visibile  e  raggiungibile,  lungo  i
percorsi d'esodo in prossimita' delle uscite dei locali, di  piano  o
finali; 
      in prossimita' di eventuali ambiti a rischio specifico. 
    Nei luoghi di lavoro al chiuso, nei  confronti  dei  principi  di
incendio di classe A o classe B, e' opportuno l'utilizzo di estintori
a base d'acqua (estintori idrici). 
    Qualora  sia  previsto  l'impiego  di  estintori  su  impianti  o
apparecchiature elettriche  in  tensione,  devono  essere  installati
estintori idonei all'uso previsto. 
    18. Sistema di emergenza (ESS). 
    18.1  L'impianto  di  produzione  e'  dotato  di  un  sistema  di
emergenza   (Emergency   Shutdown   System,   ESS)   che   interrompe
immediatamente    l'alimentazione    degli    elementi     pericolosi
dell'impianto in caso di pericolo  grave  ed  immediato  e  non  puo'
essere disattivato con il solo intervento dei  sistemi  di  controllo
del processo. 
    Il sistema ESS puo' essere attivato a seguito di  intervento  dei
sistemi di rilevazione automatica o dell'IRAI di cui al punto 15.  In
ogni caso, sono previsti pulsanti di  emergenza  (Emergency  Shutdown
Device, ESD), con riarmo  manuale,  collocati  in  prossimita'  degli
elementi pericolosi dell'impianto. 
    Il sistema ESS interviene almeno nei seguenti casi: 
      a) superamento della concentrazione di  idrogeno  in  atmosfera
pari o superiore all'1% in volume; 
      b) allarme incendio attivato dall'impianto IRAI; 
      c) arresto o mancanza della ventilazione meccanica  nel  locale
dell'elettrolizzatore, o nel caso di portata inferiore al  75%  della
portata di progetto; 
      d) attivazione di un pulsante di emergenza ESD; 
      e) pressione differenziale all'interno delle celle (stack)  tra
ossigeno e idrogeno oltre i limiti indicati dal costruttore; 
      f) alta pressione e alta temperatura in uscita dai compressori; 
      g) bassa pressione di aspirazione in ingresso ai compressori. 
    18.2 Una volta attivato, il  sistema  ESS  garantisce  almeno  le
seguenti funzioni: 
      a) arrestare la produzione di idrogeno (elettrolizzatore); 
      b) depressurizzare le apparecchiature  contenenti  idrogeno  in
pressione, con convogliamento dello stesso in un luogo sicuro,  fatta
eccezione per i carri bombolai e gli stoccaggi in generale; 
      c) isolare completamente le tubazioni di mandata alle  baie  di
carico; 
      d)  isolare  completamente  la   linea   di   bassa   pressione
dall'aspirazione e la linea di mandata dei compressori; 
      e) isolare completamente gli stoccaggi; 
      f) interrompere il circuito  elettrico  dell'impianto  e  delle
installazioni accessorie, ad esclusione delle  linee  che  alimentano
gli impianti di sicurezza. 
    Il sistema ESS e' dotato di dispositivi di blocco al riavvio, che
necessitano  di  un  ripristino  intenzionale  della  generazione  di
idrogeno. In ogni caso il sistema e' progettato in  maniera  tale  da
non creare una condizione di pericolo al momento del ripristino. 
 
                  Titolo IV - Distanze di sicurezza 
 
    19.1 Distanze di sicurezza. 
    Nella progettazione, sono  rispettate  le  seguenti  distanze  di
sicurezza: 
      A) Elementi pericolosi dell'impianto. 
    
=====================================================================
|    PRESSIONE     |                                                |
|     IDROGENO     |             DISTANZE DI SICUREZZA (m)          |
|      (barg)      |                                                |
+==================+================================================+
|                  |                                                |
|                  +===============+================+===============+
|                  |    ESTERNA    |   PROTEZIONE   |    INTERNA    |
+==================+===============+================+===============+
|  700 < P ≤ 1000  |      30       |       15       |      15       |
+------------------+---------------+----------------+---------------+
|  500 < P ≤ 700   |      25       |       15       |      15       |
+------------------+---------------+----------------+---------------+
|  300 < P ≤ 500   |      20       |       15       |      15       |
+------------------+---------------+----------------+---------------+
|  100 < P ≤ 300   |      17       |       12       |      12       |
+------------------+---------------+----------------+---------------+
|   50 < P ≤ 100   |      12       |        8       |       8       |
+------------------+---------------+----------------+---------------+
|   30 < P ≤ 50    |       8       |        6       |       6       |
+------------------+---------------+----------------+---------------+
|   10 < P ≤ 30    |       7       |        5       |       5       |
+------------------+---------------+----------------+---------------+
|      P ≤ 10      |       5       |        3       |       3       |
+------------------+---------------+----------------+---------------+
    
      Per il locale compressori la distanza di sicurezza esterna,  ad
eccezione di quella computata  rispetto  ad  edifici  destinati  alla
collettivita', puo' essere ridotta del 50%, qualora risulti  che  tra
le aperture ivi presenti e le costruzioni esterne all'impianto  siano
realizzate  idonee  schermature  di  tipo  continuo   con   muri   in
calcestruzzo  o  in  altro  materiale  incombustibile   di   adeguata
resistenza meccanica, tali da assicurare il contenimento di eventuali
schegge proiettate verso le costruzioni esterne. In ogni  caso,  tale
distanza non puo' essere inferiore alla minore  tra  la  distanza  di
sicurezza interna e  la  distanza  di  protezione,  previste  per  il
medesimo valore di pressione. 
      I tratti di tubazione (sia ad alta che  bassa  pressione)  sono
considerati elementi pericolosi e per essi si applicano  le  distanze
di sicurezza indicate in tabella, correlate al pertinente  valore  di
pressione, ad eccezione delle distanze di sicurezza interna verso gli
elementi di processo strettamente collegati. 
      Rispetto agli edifici destinati alla collettivita' come scuole,
ospedali,  uffici,  edifici  per  il  culto,   locali   di   pubblico
spettacolo,     impianti      sportivi,      complessi      ricettivi
turistico-alberghieri, supermercati e centri commerciali,  caserme  e
rispetto ai luoghi in cui  suole  verificarsi  affluenza  di  persone
quali stazioni di  linee  di  trasporto  pubblico,  aree  per  fiere,
mercati e simili, le distanze di sicurezza esterna sono  raddoppiate.
Nel computo delle distanze di sicurezza esterna possono  comprendersi
anche le larghezze di strade,  fiumi,  torrenti  e  canali.  Inoltre,
quando  la  distanza  di  sicurezza  esterna  e'  riferita  ad   aree
edificabili, e' consentito comprendere in essa  anche  la  prescritta
distanza di rispetto, nei casi in cui i  regolamenti  edilizi  locali
vietino la costruzione sul confine. 
      B) Altre distanze di sicurezza. 
      Tra gli elementi pericolosi, di cui al punto 3 dalla lettera a)
alla g), ed i sottoelencati locali  destinati  a  servizi  accessori,
sono rispettate le seguenti distanze di sicurezza interna: 
        a)  locali  destinati  a  servizi  accessori:   distanze   di
sicurezza di cui alla precedente lettera A); 
        b) cabina di consegna energia elettrica: 22 m. 
      Le aperture  dei  locali  contenenti  gli  elementi  pericolosi
dell'impianto di cui al punto 3,  dalla  lettera  a)  alla  f),  sono
schermate con muri paraschegge, qualora siano  rivolte  verso  locali
destinati a servizi accessori. 
      Tra gli elementi pericolosi dell'impianto e le linee elettriche
aeree, con  valori  di  tensione  maggiori  di  1000  V  in  corrente
alternata e di 1500 V in corrente continua,  e'  osservata,  rispetto
alla proiezione in pianta, una distanza di 45 m. 
      I piazzali dell'impianto  non  sono  comunque  attraversati  da
linee elettriche aeree con valori  di  tensione  superiori  a  quelli
sopra indicati. 
    19.2 Metodologie alternative per la determinazione delle distanze
di sicurezza. 
    Distanze di sicurezza differenti rispetto a quelle  del  presente
titolo  possono  essere  eventualmente  individuate,  applicando   le
metodologie dell'approccio ingegneristico alla sicurezza  antincendio
previste dal decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007. 
    Qualora gli elementi pericolosi superino i  valori  di  pressione
indicati nella tabella di cui al punto 19.1, le distanze di sicurezza
sono    determinate    attraverso    l'applicazione    dell'approccio
ingegneristico  alla  sicurezza  antincendio  di   cui   al   decreto
ministeriale 9 maggio 2007. 
 
                    Titolo V - Norme di esercizio 
 
    20.1. Generalita'. 
    Nell'esercizio degli impianti  di  produzione  di  idrogeno  sono
osservate, oltre agli obblighi di cui  all'art.  6  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  1°  agosto  2011,  n.  151,   e   alle
disposizioni riportate nei decreti del Ministro dell'interno  del  1°
settembre 2021, 2 settembre 2021 e 3 settembre 2021, le  prescrizioni
specificate nei punti seguenti. 
    Il   responsabile   dell'attivita'   assicura   la   manutenzione
dell'impianto a regola d'arte. 
    20.2. Esercizio dell'impianto. 
    L'esercizio e' ammesso  solo  sotto  la  sorveglianza,  anche  da
remoto, del responsabile dell'attivita' ovvero di una o piu'  persone
formalmente designate dallo stesso. Il responsabile dell'attivita'  e
il personale designato ricevono una specifica  formazione  in  merito
alla conduzione dell'impianto, ai pericoli ed agli inconvenienti  che
possono derivare dai prodotti utilizzati o stoccati e alle misure  di
sicurezza da adottare in caso di incidente. Tale formazione e' estesa
anche al personale addetto alla manutenzione. 
    Nelle aree di impianto e, in particolare, nei  box  sono  vietati
gli stoccaggi di materiali infiammabili o combustibili, fatti salvi i
materiali infiammabili  o  combustibili  necessari  al  funzionamento
dell'impianto medesimo. 
    20.3. Operazione di carico e scarico dei carri bombolai. 
    Durante le operazioni di carico e  scarico  dei  carri  bombolai,
nonche' durante il  normale  esercizio  dell'impianto,  il  personale
addetto deve osservare e far osservare le seguenti prescrizioni: 
      a) posizionare almeno un estintore in  dotazione  all'impianto,
pronto all'uso, nelle vicinanze della baia di carico interessata; 
      b) accertarsi che i motori dei mezzi che  trasportano  i  carri
bombolai siano spenti ed attendere almeno quindici minuti,  dal  loro
spegnimento, prima di iniziare le operazioni di carico e scarico; 
      c) durante le operazioni di carico e scarico, rispettare e  far
rispettare il divieto  di  fumare,  anche  a  bordo  del  veicolo,  e
comunque impedire che vengano accese o fatte circolare fiamme  libere
entro il raggio di almeno 6 m dal perimetro delle baie di carico; far
rispettare inoltre il divieto di accensione ed utilizzo  di  telefoni
cellulari o altri sistemi wi-fi, anche a bordo del veicolo  ed  entro
il raggio di almeno 2 m dal perimetro delle baie di carico; 
      d) il collegamento tra carro bombolaio e serbatoio deve  essere
attuato in modo da assicurare la continuita' elettrica; nel luogo  in
cui si effettuano le operazioni  di  riempimento  e'  installata  una
presa per il collegamento equipotenziale tra autocisterna ed impianto
fisso. 
    Il personale addetto deve essere  presente  durante  le  fasi  di
carico e scarico. 
    20.4. Prescrizioni generali di emergenza. 
    Il personale addetto all'impianto deve: 
      a) essere edotto sulle norme contenute nel  presente  allegato,
sul regolamento  interno  di  sicurezza  e  sul  piano  di  emergenza
predisposto; 
      b) intervenire immediatamente in caso di incendio o di pericolo
agendo sui dispositivi e sulle attrezzature di emergenza in dotazione
all'impianto, nonche' impedire, attraverso segnalazioni,  sbarramenti
ed ogni altro mezzo idoneo, che  altri  veicoli  o  persone  accedano
all'impianto; 
      c) avvisare i servizi di soccorso. 
    20.5. Documenti tecnici. 
    Presso l'impianto devono essere disponibili i seguenti documenti: 
      a)  un  manuale  operativo   contenente   le   istruzioni   per
l'esercizio dell'impianto; 
      b) la pianificazione di emergenza contenente le  procedure  per
la messa in sicurezza dell'impianto; 
      c)  uno  schema  di  flusso  semplificato  degli  impianti   di
stoccaggio, di produzione, di misura,  compressione  e  distribuzione
dell'idrogeno; 
      d) una planimetria riportante  l'ubicazione  degli  impianti  e
delle attrezzature  antincendio,  nonche'  l'indicazione  delle  aree
protette dai singoli impianti antincendio; 
      e) gli schemi  degli  impianti  elettrici,  di  segnalazione  e
allarme; 
      f) il registro di manutenzione dell'impianto,  con  indicazione
delle periodicita' manutentive previste  e  che  dia  evidenza  delle
attivita' svolte. 
    20.6. Segnaletica di sicurezza. 
    Devono essere osservate, tra  le  altre,  le  disposizioni  sulla
segnaletica di sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81. Inoltre, in posizione ben visibile, deve essere esposta idonea
cartellonistica che riproduce uno schema di flusso dell'impianto  con
indicazioni delle valvole, delle apparecchiature e  delle  unita'  di
stoccaggio, in modo da renderle facilmente individuabili. 
    Deve essere esposta  una  planimetria  dell'impianto  ed  affisse
istruzioni per gli addetti, inerenti: 
      a) al comportamento da tenere in caso di emergenza; 
      b) alla posizione dei dispositivi di sicurezza; 
      c) alle manovre da eseguire per mettere in sicurezza l'impianto
(ad esempio: azionamento dei pulsanti di emergenza, funzionamento dei
presidi antincendio).