Art. 4 
 
                Finanziamento dei progetti regionali 
 
  1. Le regioni interessate alla realizzazione dei progetti  sono  le
medesime  che  accedono  all'assegnazione  delle  quote   del   Fondo
sanitario nazionale,  di  cui  all'art.  39,  comma  1,  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, tenendo conto  della  quota  di
compartecipazione  alla  spesa  sanitaria  a  carico  della   Regione
Sicilia. 
  2. L'assegnazione delle risorse alle  regioni  avviene  tramite  lo
stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5  milioni  di
euro per l'anno 2024, mediante  l'utilizzo  delle  risorse  destinate
alla realizzazione degli obiettivi  del  Piano  sanitario  nazionale,
anni 2023 e 2024, ai sensi dell'art. 1,  comma  34,  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662. 
  3. Il riparto delle risorse, di cui all'allegato  2,  e'  calcolato
sulla base della popolazione residente ultima disponibile. 
  4. Le quote  spettanti  a  ciascuna  regione  saranno  erogate  dal
Ministero   dell'economia   e    delle    finanze    subordinatamente
all'acquisizione dell'Intesa da parte della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di  Trento
e Bolzano, sulla proposta di delibera Comitato interministeriale  per
la programmazione economica  e  lo  sviluppo  sostenibile  avente  ad
oggetto la ripartizione del Fondo sanitario nazionale degli anni 2023
e 2024. 
  5. La mancata trasmissione, da parte delle  regioni,  dei  progetti
regionali, o la mancata approvazione dei progetti  presentati,  o  in
caso di approvazione dei progetti regionali per un importo  inferiore
a quanto indicato nell'allegato 2, o in caso di mancata presentazione
della  relazione  finale  sui  risultati   raggiunti   con   relativa
approvazione, entro i termini definiti nel presente atto, comportera'
il recupero delle somme erogate negli anni 2023 e 2024.