Art. 4 Finanziamento dei progetti regionali 1. Le regioni interessate alla realizzazione dei progetti sono le medesime che accedono all'assegnazione delle quote del Fondo sanitario nazionale, di cui all'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, tenendo conto della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico della Regione Sicilia. 2. L'assegnazione delle risorse alle regioni avviene tramite lo stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante l'utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale, anni 2023 e 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 3. Il riparto delle risorse, di cui all'allegato 2, e' calcolato sulla base della popolazione residente ultima disponibile. 4. Le quote spettanti a ciascuna regione saranno erogate dal Ministero dell'economia e delle finanze subordinatamente all'acquisizione dell'Intesa da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla proposta di delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile avente ad oggetto la ripartizione del Fondo sanitario nazionale degli anni 2023 e 2024. 5. La mancata trasmissione, da parte delle regioni, dei progetti regionali, o la mancata approvazione dei progetti presentati, o in caso di approvazione dei progetti regionali per un importo inferiore a quanto indicato nell'allegato 2, o in caso di mancata presentazione della relazione finale sui risultati raggiunti con relativa approvazione, entro i termini definiti nel presente atto, comportera' il recupero delle somme erogate negli anni 2023 e 2024.