(Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
A. Finalita'. 
    1. Il presente allegato individua i criteri e  le  modalita'  per
l'installazione  dei  defibrillatori  semiautomatici   e   automatici
esterni (DAE) e indica i criteri  per  l'individuazione  dei  luoghi,
degli eventi, delle strutture e dei  mezzi  di  trasporto  dove  deve
essere garantita la disponibilita' di DAE. 
B. Caratteristiche dei DAE. 
    1. I DAE sono dispositivi medici che  possono  essere  utilizzati
sia in strutture sanitarie sia in qualunque altro tipo di  strutture,
fisse o mobili, stabili o temporanee, da parte dei  soggetti  di  cui
all'articolo 1, comma 1, della legge 3  aprile  2001,  n.  120,  come
modificato dall'art. 3, comma 1, lettera a),  della  legge  4  agosto
2021, n. 116. 
    2. I suddetti dispositivi devono  consentire  l'esecuzione  delle
seguenti operazioni: 
      analisi automatica dell'attivita' elettrica del  cuore  di  una
persona  vittima  di  un  arresto  cardiocircolatorio,  al  fine   di
interrompere una fibrillazione o tachicardia ventricolare; 
      ove la predetta analisi sia  positiva,  caricamento  automatico
dell'apparecchio volto a  ripristinare  un  ritmo  cardiaco  efficace
attraverso  shock  elettrici  esterni   transtoracici,   d'intensita'
appropriata, separati da intervalli di analisi.  In  accordo  con  le
linee guida internazionali, gli intervalli di tempo tra gli eventuali
shock sono programmati negli apparecchi e non sono  accessibili  agli
utilizzatori non medici; 
      registrazione dei tratti elettrocardiografici realizzati e  dei
dati di utilizzazione dell'apparecchio. 
C.  Criteri  e  modalita'  per  l'installazione   di   defibrillatori
semiautomatici e automatici esterni. 
    1. I defibrillatori semiautomatici e  automatici  esterni  devono
essere distribuiti secondo un'ottica capillare e strategica, tale  da
costituire una rete  di  dispositivi  in  grado  di  favorire,  prima
dell'intervento dei mezzi di soccorso  sanitari,  la  defibrillazione
entro quattro/cinque minuti dall'arresto cardiaco. 
    2. L'installazione di DAE deve  tenere  conto  del  numero  delle
persone, dei flussi, della  superficie  (mq),  delle  difficolta'  di
accesso  al  luogo  (presenza,  ad  esempio,  di  porte  tagliafuoco,
tornelli, check point di  sicurezza,  etc.).  E'  altresi'  opportuno
prevedere un incremento del numero dei defibrillatori disponibili  in
ipotesi di massiccio aumento dei flussi, ad  esempio  in  ragione  di
particolari eventi o periodi dell'anno. 
    3. Nei centri  abitati,  la  densita'  ottimale  di  DAE  e'  non
inferiore a 2 DAE/Km². 
    4. Ai fini della gestione e del corretto funzionamento  dei  DAE,
fermi restando i compiti attribuiti al datore di lavoro  dal  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve essere individuato un soggetto
responsabile del corretto funzionamento del DAE  e  dell'informazione
all'utenza, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 4 agosto 2021,
n. 116, il quale deve assicurare: 
      a.  la  presenza  di  apposita  segnaletica,  come  di  seguito
specificata; 
      b.  la  verifica  dello  stato  di   buon   funzionamento   dei
defibrillatori, che prevede  l'istituzione  di  un  registro  su  cui
annotare  periodicamente,  con  frequenza  minima  di  una  volta   a
settimana, lo stato attivo del defibrillatore, della batteria e delle
piastre. E'  auspicabile  l'utilizzo  di  DAE  di  nuova  generazione
provvisti di connettivita' Wi-Fi/SIM  integrata,  che  consentano  la
gestione  del  dispositivo  da  remoto   mediante   il   sistema   di
telecontrollo, monitorando costantemente, con avvisi  automatici,  il
risultato  degli  autotest,  la  scadenza  delle  batterie  e   degli
elettrodi. Ove non provvisti di un sistema di connettivita' integrata
e certificata, i DAE devono essere dotati di sistemi  di  connessione
di  terze  parti  conformi,  in  termini  di  sicurezza  elettrica  e
compatibilita'    elettromagnetica,     con     altri     dispositivi
elettromedicali e con i defibrillatori medesimi. 
    5. In conformita' a quanto previsto dall'art. 6, comma  3,  della
legge n. 116 del 2021, i DAE devono essere collegati  al  sistema  di
monitoraggio remoto della centrale operativa del sistema di emergenza
sanitaria «118» piu' vicina, al fine di consentire  la  verifica,  in
tempo reale, dello stato operativo dei medesimi e la  scadenza  delle
parti   deteriorabili,   nonche'   la   segnalazione   di   eventuali
malfunzionamenti. 
D. Segnaletica. 
    1. Ai fini di una corretta installazione e gestione dei  DAE,  e'
necessario  l'utilizzo   della   apposita   segnaletica   individuata
nell'allegato B del presente decreto, tale da garantire: 
      a.  la  presenza  di   segnaletica   posizionata   all'ingresso
dell'edificio con indicazione del luogo di posizionamento del DAE; 
      b. la presenza di segnaletica  nelle  immediate  vicinanze  del
dispositivo, il quale deve essere posizionato in luoghi  visibili  ed
accessibili a tutti gli utenti della  struttura,  preferibilmente  in
apposita teca o su staffa di supporto, con il divieto di posizionarlo
in luoghi dove non sia visibile (ripostigli,  stanze  non  aperte  al
pubblico) e di applicare chiusure di sicurezza. 
    2. I DAE installati in luoghi pubblici devono essere indicati, in
modo chiaro e visibile, con la segnaletica internazionale di  cui  al
punto 2 dell'allegato  B,  la  quale,  preferibilmente,  e'  altresi'
utilizzata, in aggiunta ai pittogrammi nazionali di cui  al  punto  1
del medesimo allegato, per segnalare i DAE in tutti i contesti in cui
e' ipotizzata la presenza di soggetti stranieri non italofoni. 
    3. La presenza di segnaletica deve essere  prevista  anche  sulle
planimetrie per emergenza ed evacuazione.  E'  necessario  provvedere
all'aggiornamento  delle  stesse  ogniqualvolta  venga  acquistato  o
riposizionato un defibrillatore. 
E. Criteri per la collocazione  di  defibrillatori  semiautomatici  e
automatici esterni. 
    1.  La  collocazione  ottimale  dei  defibrillatori  deve  essere
determinata in modo che gli stessi siano equidistanti da un punto  di
vista temporale rispetto ai luoghi di potenziale utilizzo, al fine di
consentire l'utilizzo del DAE prima del quarto  minuto  dal  presunto
arresto cardiaco (perdita di coscienza). In particolare, i  DAE  sono
da  collocare  in  luoghi  di  aggregazione  cittadina  e  di  grande
frequentazione o ad alto afflusso  turistico,  nonche'  in  strutture
dove si registra un grande afflusso  di  pubblico,  tenendo  comunque
conto  della  distanza  dalle  sedi  del  sistema  di  emergenza.  In
conformita' a quanto previsto dall'art. 2, comma 3,  della  legge  n.
116 del 2021 e fatto salvo quanto riportato nei successivi punti 3, 4
e 5, gli enti  territoriali  possono  incentivare,  anche  attraverso
l'individuazione di misure  premiali,  l'installazione  dei  DAE  nei
centri commerciali, nei condomini, negli alberghi e  nelle  strutture
aperte al  pubblico,  nel  rispetto  dell'equilibrio  dei  rispettivi
bilanci e della normativa vigente. 
    2. In aggiunta alla diffusione dei DAE presso i luoghi ed i mezzi
di trasporto di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della legge n.  116  del
2021, sulla base dei criteri di cui al  precedente  punto  1,  devono
essere  identificate,  all'interno  del  territorio   regionale,   le
seguenti aree: 
      aree con particolare afflusso di pubblico; 
      aree con particolari specificita', come luoghi isolati  e  zone
disagiate (montagna, piccole isole),  pur  se  a  bassa  densita'  di
popolazione. 
    3. Va  pertanto  valutata,  in  considerazione  dell'afflusso  di
utenti e dei dati epidemiologici, l'opportunita' di dotare di  DAE  i
seguenti luoghi e strutture: 
      luoghi in cui si pratica attivita' sanitaria e  sociosanitaria:
strutture sanitarie e sociosanitarie residenziali e  semiresidenziali
autorizzate,  poliambulatori,  ambulatori  dei  medici  di   medicina
generale; 
      luoghi in cui si pratica attivita' ricreativa ludica,  sportiva
agonistica e non agonistica anche  a  livello  dilettantistico,  come
auditorium, cinema, teatri,  parchi  divertimento,  discoteche,  sale
gioco e strutture ricreative, stadi, centri sportivi; 
      luoghi dove vi e' presenza di  flussi  elevati  e  continui  di
persone o attivita' a rischio, quali grandi e piccoli scali per mezzi
di trasporto aerei, ferroviari e marittimi, strutture industriali; 
      luoghi che richiamano  un'alta  affluenza  di  persone  e  sono
caratterizzati  da  picchi   notevoli   di   frequentazione:   centri
commerciali, ipermercati,  grandi  magazzini,  alberghi,  ristoranti,
stabilimenti balneari e  stazioni  sciistiche,  chiese  e  luoghi  di
culto; 
      strutture sede di istituti penitenziari, istituti penali per  i
minori, centri di permanenza temporanea e assistenza; 
      strutture di enti pubblici: scuole, universita', uffici; 
      postazioni temporanee per manifestazioni  o  eventi  artistici,
sportivi, civili, religiosi; 
      farmacie, per  l'alta  affluenza  di  persone  e  la  capillare
diffusione nei centri urbani che  le  rendono,  di  fatto,  punti  di
riferimento in caso di emergenze sul territorio; 
      luoghi pubblici  aperti  H24,  come  stazioni  di  servizio  ed
autogrill. 
    4. In conformita' a quanto indicato dal decreto  ministeriale  18
marzo 2011, inoltre, in via prioritaria devono essere dotati di DAE a
bordo, durante il servizio attivo, i seguenti mezzi: 
      mezzi di soccorso  sanitario  a  disposizione  del  sistema  di
emergenza territoriale 118; 
      mezzi di soccorso sanitario appartenenti alle organizzazioni di
volontariato, alla Croce rossa  italiana  ed  al  Dipartimento  della
protezione civile; 
      mezzi aerei e navali adibiti al soccorso e al  trasporto  degli
infermi; 
      ambulanze  di  soggetti  pubblici  e  privati  che   effettuano
servizio di assistenza e trasporto sanitario. 
    5. E' altresi' opportuno dotare di DAE  i  mezzi  destinati  agli
interventi  di  emergenza  della  Polizia  di  Stato,  della  Polizia
penitenziaria, dell'Arma dei Carabinieri,  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco, del Corpo della Guardia di finanza,  della  Polizia
locale, del Soccorso alpino  e  speleologico,  delle  Capitanerie  di
porto.