(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
Linee guida volte a favorire le pari opportunita' generazionali e  di
  genere,  nonche'  l'inclusione   lavorativa   delle   persone   con
  disabilita' nei contratti riservati 
 
1. Finalita' e ambito di applicazione 
    L'art. 61 del decreto legislativo 31 marzo 2023,  n.  36  recante
codice dei contratti pubblici, contiene disposizioni volte a favorire
le pari opportunita' generazionali  e  di  genere  e  per  promuovere
l'inclusione lavorativa delle persone con  disabilita'  in  relazione
alle procedure afferenti ai contratti riservati. Ai  sensi  dell'art.
61, comma 1, del decreto legislativo sopracitato, in  tali  contratti
«Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti  possono  riservare  il
diritto di partecipazione alle  procedure  di  appalto  e  quelle  di
concessione o possono riservarne l'esecuzione a operatori economici e
a cooperative sociali e loro consorzi il  cui  scopo  principale  sia
l'integrazione sociale e professionale delle persone con  disabilita'
o svantaggiate, o possono riservarne  l'esecuzione  nel  contesto  di
programmi di lavoro protetti  quando  almeno  il  30  per  cento  dei
lavoratori  dei  suddetti  operatori  economici   sia   composto   da
lavoratori con disabilita' o da lavoratori svantaggiati». 
    Ai sensi del  comma  2  del  sopracitato  articolo  «Le  stazioni
appaltanti e gli enti concedenti prevedono nei bandi di  gara,  negli
avvisi e negli inviti, come  requisiti  necessari  o  come  ulteriori
requisiti premiali dell'offerta,  meccanismi  e  strumenti  idonei  a
realizzare  le  pari  opportunita'  generazionali,  di  genere  e  di
inclusione lavorativa per le persone con disabilita' o svantaggiate». 
    Si considerano soggetti con disabilita' quelli di cui all'art.  1
della legge 12 marzo 1999, n. 68,  le  persone  svantaggiate,  quelle
previste dall'art. 4 della legge 8 novembre  1991,  n.  381,  gli  ex
degenti di ospedali psichiatrici, anche  giudiziari,  i  soggetti  in
trattamento  psichiatrico,  i  tossicodipendenti,  gli  alcolisti,  i
minori in eta' lavorativa in situazioni di difficolta' familiare,  le
persone  detenute  o  internate  negli   istituti   penitenziari,   i
condannati e gli  internati  ammessi  alle  misure  alternative  alla
detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 della  legge
26 luglio 1975, n. 354. 
    In sede di prima applicazione del codice, ai sensi  del  comma  4
dell'art. 61 del decreto  legislativo  31  marzo  2023,  n.  36,  gli
strumenti e i meccanismi premiali sono definiti con le presenti linee
guida adottate ai sensi dell'art. 1 comma 8  dell'allegato  II.3  del
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. 
    In particolare, sono  direttamente  applicabili  le  disposizioni
volte ad impegnare le  aziende  ad  affrontare  in  modo  trasparente
l'analisi del proprio contesto lavorativo, attraverso: 
      a. la redazione e la produzione del rapporto  sulla  situazione
del personale, di cui all'art. 46 del decreto legislativo  11  aprile
2006, n. 198; 
      b. la consegna della relazione di genere sulla  situazione  del
personale maschile  e  femminile  di  cui  al  comma  2  dell'art.  1
dell'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; 
      c. la presentazione della dichiarazione e della relazione circa
il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al  lavoro  delle
persone con disabilita', di cui all'art.  17  della  legge  12  marzo
1999, n. 68. 
    Gli obblighi di consegna previsti ai commi 1, 2 e 3, dell'art.  1
dell'allegato II.3 del decreto legislativo  31  marzo  2023,  n.  36,
derivano direttamente dalla legge e si applicano anche in mancanza di
espressa previsione nel bando di gara, ma per  esigenza  di  certezza
dei rapporti giuridici e di tutela dell'affidamento  degli  operatori
economici e' senz'altro opportuno che il contenuto di detti  obblighi
sia espressamente indicato nel bando di gara e nel contratto. 
    Altre misure,  invece,  richiedono  che  le  stazioni  appaltanti
traducano i principi enucleati dalla norma primaria  in  clausole  da
inserire  all'interno  dei  bandi  di  gara,  tenendo   conto   delle
specificita' dei settori in cui agiscono  le  gare  d'appalto,  delle
tipologie specifiche di contratto nonche' del loro oggetto (commi  4,
5 e 7 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36). 
2. Rapporto sulla situazione del personale, relazione di genere sulla
  situazione del personale maschile e femminile, e  dichiarazione  di
  regolarita' sul diritto al lavoro  delle  persone  con  disabilita'
  (commi  1,  2  e3,  dell'art.  1  dell'allegato  II.3  del  decreto
  legislativo 31 marzo 2023, n. 36) 
Rapporto sulla situazione del personale. 
    Il comma 1 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del decreto legislativo
31 marzo 2023, n. 36, introduce una nuova causa di  esclusione  dalle
gare, applicabile a tutte le procedure di appalto  e  di  concessione
riservate o la cui esecuzione sia riservata a operatori economici e a
cooperative sociali e loro  consorzi  il  cui  scopo  principale  sia
l'integrazione sociale e professionale delle persone con  disabilita'
o svantaggiate, o la cui esecuzione sia  riservata  nel  contesto  di
programmi di lavoro protetti, quando  almeno  il  30  per  cento  dei
lavoratori  dei  suddetti  operatori  economici   sia   composto   da
lavoratori con disabilita' o da lavoratori svantaggiati. 
    In particolare, gli operatori economici pubblici  e  privati  che
occupano oltre  cinquanta  dipendenti  devono  produrre,  a  pena  di
esclusione dalla gara, copia dell'ultimo  rapporto  sulla  situazione
del personale che essi sono tenuti a redigere ai sensi  dell'art.  46
del codice delle pari opportunita' di cui al decreto  legislativo  11
aprile 2006, n. 198, con attestazione della sua conformita' a  quello
eventualmente gia' trasmesso alle rappresentanze sindacali  aziendali
e ai consiglieri regionali di parita'. 
    Si tratta di un rapporto che  le  aziende  devono  predisporre  e
trasmettere  con  cadenza  biennale  alle  rappresentanze   sindacali
aziendali. La consigliera  e  il  consigliere  regionale  di  parita'
elaborano i relativi risultati trasmettendoli alla consigliera  o  al
consigliere nazionale di parita', al Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, al Dipartimento per  le  pari  opportunita'  della
Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  all'Istituto  nazionale  di
statistica e al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. 
    Il rapporto ha ad oggetto la situazione del personale maschile  e
femminile in ognuna delle professioni  ed  in  relazione  allo  stato
delle assunzioni, della formazione, della  promozione  professionale,
dei livelli, dei passaggi di  categoria  o  di  qualifica,  di  altri
fenomeni  di  mobilita',  dell'intervento  della  cassa  integrazione
guadagni, dei licenziamenti, dei  prepensionamenti  e  pensionamenti,
nonche' della retribuzione effettivamente corrisposta ed e' redatto e
presentato in conformita' alle indicazioni definite con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali  adottato  di  concerto
con il Ministro delle pari opportunita' e la famiglia  del  29  marzo
2022. 
    Qualora le imprese non abbiano trasmesso il suddetto rapporto nei
termini previsti  dal  richiamato  art.  46  del  codice  delle  pari
opportunita', esse  sono  tenute  a  predisporlo  e  a  trasmetterlo,
contestualmente  alla  sua  produzione  in   sede   di   gara,   alle
rappresentanze  sindacali  aziendali  e   alla   consigliera   e   al
consigliere regionale di parita'. 
    Considerato che la legge 5 novembre 2021, n. 162, ha  ridotto  la
soglia dimensionale delle imprese tenute alla redazione del rapporto,
che ora deve essere predisposto e trasmesso da operatori che occupano
oltre  cinquanta  dipendenti,  mentre  in  precedenza  doveva  essere
redatto dalle imprese con oltre cento dipendenti, deve ritenersi  che
le imprese con un numero di dipendenti  compreso  tra  cinquantuno  e
cento dovranno produrre, al momento della presentazione della domanda
di partecipazione dell'offerta, copia dell'ultimo  rapporto  redatto,
con   attestazione   della   sua   contestuale   trasmissione    alle
rappresentanze  sindacali  aziendali  e   alla   consigliera   e   al
consigliere regionale di parita'. 
    La mancata produzione del rapporto sulla situazione del personale
e delle relative attestazioni di trasmissione  costituisce  causa  di
esclusione della gara. 
Rapporto  periodico  sulla  situazione  del  personale   maschile   e
femminile 
    Per la predisposizione del  rapporto  le  aziende  utilizzano  la
piattaforma «equalmonitor» del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali,    cui    accedono    con    le     proprie     credenziali:
https://servizi.lavoro.gov.it/equalmonitor 
Relazione  di  genere  sulla  situazione  del  personale  maschile  e
femminile 
    Il comma 2 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del decreto legislativo
31 marzo 2023, n. 36 impone agli operatori economici che occupano  un
numero pari o superiore a  quindici  dipendenti  e  non  superiore  a
cinquanta di consegnare alla  stazione  appaltante,  entro  sei  mesi
dalla conclusione  del  contratto,  una  relazione  di  genere  sulla
situazione  del  personale  maschile  e  femminile  in  ognuna  delle
professioni ed  in  relazione  allo  stato  delle  assunzioni,  della
formazione della promozione professionale, dei livelli, dei  passaggi
di  categoria  o  di  qualifica,  di  altri  fenomeni  di  mobilita',
dell'intervento della cassa integrazione guadagni, dei  licenziamenti
dei   prepensionamenti   e    pensionamenti,    della    retribuzione
effettivamente corrisposta. 
    Anche in questo caso,  analogamente  a  quanto  previsto  per  il
rapporto sulla situazione del personale di cui al comma 1 dell'art. 1
dell'allegato  II.3,  la  relazione  deve   essere   trasmessa   alle
rappresentanze  sindacali  aziendali  ed  al   consigliere   e   alla
consigliera regionale di parita'. 
    A differenza degli effetti derivanti dalle omissioni previste dal
comma 1, la  mancata  produzione  della  relazione  di  genere  sulla
situazione del personale maschile e femminile, costituendo obbligo da
adempiersi a valle della  stipulazione  del  contratto,  non  conduce
all'esclusione dalla gara ma all'applicazione delle penali di cui  al
comma 6 dell'art. 1 dell'allegato II.3, da commisurarsi in base  alla
gravita' della violazione e proporzionali  rispetto  all'importo  del
contratto o alle prestazioni dello stesso. 
    La violazione  dell'obbligo  di  produzione  della  relazione  di
genere imposto dal comma 2 determina,  inoltre,  l'impossibilita'  di
partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per
un periodo di dodici mesi,  ad  ulteriori  procedure  di  affidamento
afferenti ai contratti riservati  di  cui  all'art.  61  del  decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36. 
    Per le sanzioni si veda anche  lo  specifico  paragrafo  relativo
all'applicazione delle penali. 
Dichiarazione di regolarita' sul diritto al lavoro delle persone  con
  disabilita'. 
    Il comma 3 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del decreto legislativo
31 marzo 2023, n. 36, impone agli operatori economici che occupano un
numero pari o superiore a  quindici  dipendenti  e  non  superiore  a
cinquanta di consegnare alla  stazione  appaltante,  entro  sei  mesi
dalla  conclusione  del  contratto,  una  dichiarazione  del   legale
rappresentante che attesti di essere  in  regola  con  le  norme  che
disciplinano il diritto al  lavoro  delle  persone  con  disabilita',
nonche' una relazione che  chiarisca  l'avvenuto  assolvimento  degli
obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12  marzo  1999,
n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico
delle imprese nel triennio  precedente  la  data  di  scadenza  della
presentazione delle offerte. Tale  relazione  deve  essere  trasmessa
anche alle rappresentanze sindacali aziendali. 
    L'obbligo di cui al comma 3 si aggiunge a quello  gia'  previsto,
in via generale, dall'art. 17 della legge 12 marzo 1999,  n.  68,  ai
sensi del quale le  imprese  che  partecipino  a  bandi  per  appalti
pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione  con
pubbliche  amministrazioni  devono  presentare  preventivamente  alla
controparte  pubblica,  a  pena  di   esclusione   dalla   gara,   la
dichiarazione del proprio legale rappresentante che attesti di essere
in regola con le norme che disciplinano il diritto  al  lavoro  delle
persone con disabilita'. 
    Alla  luce  di  quanto  gia'  previsto  a  legislazione   vigente
dall'art. 17 della  legge  12  marzo  1999,  n.  68,  e  al  fine  di
assicurare il piu' ampio rispetto delle  norme  che  disciplinano  il
diritto al  lavoro  delle  persone  con  disabilita',  l'assolvimento
dell'obbligo di  cui  al  comma  3  dovrebbe  essere  richiesto,  con
espressa previsione nel bando di gara, anche agli operatori economici
con piu' di cinquanta dipendenti. 
    La mancata produzione della dichiarazione e  della  relazione  di
cui al comma 3 determina l'applicazione delle penali di cui al  comma
6 dell'art. 1  dell'allegato  II.3,  da  commisurarsi  in  base  alla
gravita' della violazione e proporzionali  rispetto  all'importo  del
contratto o alle prestazioni dello stesso. 
    Per le sanzioni si veda anche  lo  specifico  paragrafo  relativo
all'applicazione delle penali. 
3. Clausole contrattuali e misure premiali (commi 4 e 5  dell'art.  1
  dell'allegato II.3) 
    I commi  4  e  5  dell'art.  1  dell'allegato  II.3  del  decreto
legislativo  31  marzo  2023,  n.  36  recano  disposizioni   dirette
all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori  requisiti
premiali   dell'offerta,   di   criteri   orientati   a    promuovere
l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone  con
disabilita', la parita' di genere e l'assunzione di giovani  di  eta'
inferiore a  trentasei  anni  e  di  donne.  Tali  misure  richiedono
specifiche declinazioni attuative nell'ambito dei bandi di gara,  che
tengano conto delle caratteristiche del progetto e delle peculiarita'
dei vari settori del mercato del lavoro. 
    In particolare, si prevede che costituiscano requisiti  necessari
dell'offerta: 
      a. l'aver assolto, al momento della presentazione  dell'offerta
stessa,  agli  obblighi  in  materia  di  lavoro  delle  persone  con
disabilita' di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; 
      b.  l'assunzione  dell'obbligo  di  assicurare,  in   caso   di
aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per  cento,
delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o  per  la
realizzazione di  attivita'  ad  esso  connesse  o  strumentali,  sia
all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. 
    Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei  bandi
di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di  partecipazione
di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone  adeguata
e  specifica  motivazione,  qualora  l'oggetto  del   contratto,   la
tipologia o la natura del  progetto  o  altri  elementi  puntualmente
indicati ne rendano  l'inserimento  impossibile  o  contrastante  con
obiettivi  di  universalita'  e   socialita',   di   efficienza,   di
economicita' e di qualita' del servizio nonche' di  ottimale  impiego
delle risorse pubbliche. 
    Si prevede, inoltre, che  i  bandi  contengano  ulteriori  misure
premiali che prevedano  l'assegnazione  di  un  punteggio  aggiuntivo
all'offerente o al candidato. 
    Per tali ragioni,  le  presenti  linee  guida  intendono  fornire
criteri  applicativi  alle  stazioni  appaltanti  e  agli   operatori
economici in ordine alla declinazione delle disposizioni di cui commi
4, 5 e 7 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del  decreto  legislativo  31
marzo 2023, n. 36: 
      a. la definizione della metodologia da utilizzare per  definire
la  quota  del  30  per  cento   delle   assunzioni   da   destinare,
rispettivamente a occupazione giovanile e femminile; 
      b. l'indicazione  delle  circostanze  che  rendono  il  ricorso
all'inserimento di  clausole  di  premialita'  o  il  rispetto  della
destinazione della quota del  30  per  cento  alle  nuove  assunzioni
giovanili e femminili, in tutto o in parte impossibile o contrastante
con obiettivi  di  universalita'  e  socialita',  di  efficienza,  di
economicita' e di qualita' del servizio nonche' di  ottimale  impiego
delle risorse pubbliche e pertanto plausibile il ricorso alle deroghe
previste dal commi 4 e 5 dell'art. 1 dell'allegato II.3: 
      c. l'indicazione esemplificativa  e  non  esaustiva  di  alcune
clausole di premialita' che le stazioni appaltanti possono utilizzare
per la predisposizione della documentazione di gara. 
4. Requisito della quota del 30 per cento di assunzioni da  destinare
  a nuova occupazione giovanile e  femminile  (comma  4  dell'art.  1
  dell'allegato II.3) 
    Gli obiettivi di incremento occupazionale giovanile e  di  genere
che si intendono perseguire  costituiscono  due  distinti  target  di
policy. Cio' significa che nelle procedure  di  affidamento  si  deve
intendere autonomo il target di incremento dell'occupazione giovanile
rispetto a quello dell'occupazione femminile. 
Calcolo della quota del 30 per cento 
    L'obbligo e'  finalizzato  a  garantire  un  incremento  sia  dei
lavoratori giovani sia delle lavoratrici e pertanto la percentuale di
incremento deve essere assicurata  con  riferimento  ad  entrambe  le
tipologie. Fatte salve le deroghe di cui al comma 7,  va  dunque,  ad
esempio, esclusa un'azienda che si impegna all'incremento del 30  per
cento componendolo con il 20 per cento di giovani e il 10  per  cento
di donne, salvo che queste percentuali non rispecchino i criteri  per
l'applicazione  delle  deroghe  indicati  di  seguito.  Diversamente,
invece, va, ad esempio, ammessa l'azienda  che  garantisce  l'impegno
con assunzioni che, sebbene nominalmente non superino la  percentuale
del 30 per cento, garantiscono  tuttavia  il  target  con  un  numero
inferiore di unita' in tutto o in  parte  caratterizzate  dal  doppio
requisito di genere ed eta' (30 per cento di donne  con  meno  di  36
anni oppure 20 per cento di donne con meno di 36 anni, 10  per  cento
di donne di almeno 36 anni e 10 per cento di uomini con  meno  di  36
anni). In termini assoluti, ad esempio, l'aggiudicatario  che  assume
20 persone rispettera' le quote previste non solo  nel  caso  in  cui
assuma 6 uomini con meno di 36 anni e 6 donne con almeno 36 anni,  ma
anche qualora assuma 6 donne con meno di 36 anni oppure 4 donne  e  2
uomini con meno di 36 anni e 2 donne con almeno 36. 
    Ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'art.  1  dell'allegato
II.3, le  stazioni  appaltanti  e  gli  operatori  economici  faranno
riferimento alle seguenti indicazioni: 
      1. in ordine alla platea di lavoratori da  considerare  per  il
calcolo  della  percentuale  si  deve  fare  riferimento  al   numero
complessivo di nuove assunzioni da impiegare lungo  l'arco  temporale
di esecuzione del contratto; 
      2.  le  assunzioni  da  destinare  a  occupazione  giovanile  e
femminile si identificano con  il  perfezionamento  di  contratti  di
lavoro subordinato disciplinati dal  decreto  legislativo  15  giugno
2015,  n.  81,  e  dai  contratti   collettivi   sottoscritti   dalle
organizzazioni  comparativamente  piu'  rappresentative   a   livello
nazionale. 
    L'ultima parte del comma 4 prevede che  l'obbligo  di  assicurare
una quota  pari  almeno  al  30  per  cento  riguardi  le  assunzioni
necessarie per l'esecuzione del contratto o per la  realizzazione  di
attivita' ad esso connesse o strumentali. 
    Fermo restando che  il  bando  puo'  limitarsi  a  riprendere  il
contenuto della disposizione,  mentre  l'eventuale  violazione  della
clausola rilevera' in sede esecutiva del contratto,  da  tale  inciso
emerge la necessita' di definire due punti. 
    Il primo riguarda le attivita' necessarie  per  l'esecuzione  del
contratto. Tale riferimento non implica di distinguere tra assunzioni
necessarie e non necessarie, ma introduce una relazione  o  un  nesso
funzionale tra l'esecuzione del contratto e le assunzioni, nel  senso
che nel calcolo della quota corrispondente al numero delle assunzioni
obbligatorie  occorre  fare  riferimento  a   tutte   le   assunzioni
funzionali a garantire l'esecuzione del contratto aggiudicato. Devono
ritenersi escluse dal citato computo le assunzioni non  funzionali  a
garantire l'esecuzione del contratto. In questo senso la disposizione
deve essere esaminata contestualmente alla tipologia di contratti  di
lavoro rilevanti ai fini del calcolo della medesima quota del 30  per
cento. 
    Il  riferimento  alla  realizzazione  di  attivita'  connesse   o
strumentali  richiede,   invece,   di   svolgere   un'interpretazione
sistematica della clausola, muovendo dalle  seguenti  considerazioni:
la disposizione trova applicazione solo per i contratti riservati, il
punto di riferimento  e'  comunque  il  contratto  stipulato  tra  la
stazione appaltante e l'aggiudicatario e, quindi, le  prestazioni  da
esso ricavabili. 
    Il  dettato  normativo  non  fa  riferimento  alla   nozione   di
collegamento contrattuale, ma introduce una relazione tra  esecuzione
del contratto e attivita' ad esso connesse o strumentali. Deve quindi
ritenersi che il legislatore non abbia voluto introdurre una clausola
estensiva o ampliativa delle ipotesi in cui e' applicabile il  citato
obbligo (ad esempio anche ai contratti  stipulati  con  terzi  -  es.
contratti di fornitura), ma abbia inteso riferirsi alla realizzazione
di  attivita'  comunque  funzionali  e  strumentali   rispetto   alla
esecuzione delle obbligazioni principali del contratto - come sovente
avviene  nella  prassi  contrattuale  in  cui   viene   indicato   il
riferimento allo svolgimento di attivita'  strumentali  e  funzionali
alla  esecuzione  delle   prestazioni   contrattuali   di   carattere
principale o relative alla categoria prevalente. 
    Ne  discende  che  il  perimetro  applicativo   dell'obbligo   di
assunzione  e'  comunque   delimitato   all'interno   del   contratto
aggiudicato  e  la  disposizione  introduce  un  obbligo  rivolto  al
contraente principale. L'obbligo deve  comunque  essere  inteso  come
riferibile  anche  alle  prestazioni  che   questi   esegue   tramite
subappalto o avvalimento, purche' rientranti nel descritto  perimetro
applicativo. Sul punto, ferma l'autonomia della  stazione  appaltante
in  ordine  alla  determinazione  delle  preferibili   modalita'   di
indicazione del citato  obbligo  assunzionale  all'appaltatore  e  al
subappaltatore  -  con  uno  specifico   riferimento   in   sede   di
autorizzazione del subappalto, fin dal momento della stipulazione del
contratto con l'appaltatore ovvero con entrambe  le  modalita'  -  le
quote di cui comma 4 dell'art. 1 dell'allegato II.3,  sono  calcolate
sul totale delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto
o per le attivita' ad esso connesse e  strumentali,  restando  invece
irrilevante la concreta  ripartizione  delle  stesse  assunzioni  tra
appaltatore e subappaltatore. 
    Pertanto, a titolo esemplificativo, qualora  l'appaltatore  abbia
gia' raggiunto la percentuale del 30 per cento, il subappaltatore non
sara' tenuto  ad  assumere  lavoratori  appartenenti  alle  categorie
indicate dalla norma primaria, fermo restando che  le  assunzioni  da
questi effettuate rileveranno per  determinare  la  base  di  calcolo
della quota del 30 per cento. 
    Il  rispetto  dell'impegno  di  assicurare,  ai  sensi  comma   4
dell'art. 1 dell'allegato II.3, una quota pari almeno al 30 per cento
delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o  per  la
realizzazione  di  attivita'  ad  esso  connesse  o  strumentali  sia
all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile e' oggetto di
specifico controllo in sede di verifica di conformita' da parte delle
stazioni appaltanti. 
5. Deroghe  all'applicazione  dei  dispositivi  per   la   promozione
  dell'occupazione  giovanile  e  femminile  (comma  7  dell'art.   1
  dell'allegato II.3) 
    Il comma 7 dell'art. 1 dell'allegato II.3 prevede  due  tipologie
di deroga alle misure stabilite nel comma 4 dello stesso articolo. La
prima deroga consiste nella possibilita' per le  stazioni  appaltanti
di escludere l'inserimento, nei bandi di gara, negli avvisi  e  negli
inviti, dei  requisiti  di  partecipazione  di  cui  al  comma  4:  i
requisiti considerati corrispondono, segnatamente, all'inserimento di
clausole necessarie e/o di premialita' e all'obbligo  di  assicurare,
in caso di aggiudicazione del contratto, una quota non  inferiore  al
30  per  cento  delle  assunzioni  necessarie  per  l'esecuzione  del
contratto o per la realizzazione di  attivita'  ad  esso  connesse  o
strumentali,  sia  all'occupazione  giovanile   sia   all'occupazione
femminile. La seconda deroga corrisponde  alla  possibilita'  per  le
stazioni appaltanti di stabilire una quota inferiore al 30 per  cento
delle predette assunzioni, che  puo'  quindi  essere  ridotta  a  una
percentuale piu' bassa. In  questo  secondo  caso,  rimarrebbe  ferma
l'applicazione delle clausole premiali di cui al comma 4,  salvo  non
vi siano adeguate e specifiche ragioni per escluderne, anche  in  tal
caso, l'applicazione (si veda infra). 
    L'attuazione delle deroghe rappresenta una facolta' rimessa  alle
stazioni appaltanti, che possono,  in  ogni  caso,  decidere  di  non
avvalersi delle suddette deroghe, anche qualora ricorressero in linea
astratta alcuni presupposti per la loro applicazione. 
    In  ogni  caso,  le  deroghe  non   possono   operare   in   modo
incondizionato,  in  quanto  la  loro  attivazione   e'   subordinata
all'esistenza di specifici presupposti stabiliti dallo stesso comma 7
dell'art. 1 dell'allegato II.3. Tali presupposti  corrispondono,  per
ambo le tipologie di deroga, ai casi in cui l'oggetto del  contratto,
la tipologia o la natura del progetto o altri  elementi  puntualmente
indicati  dalla  stazione  appaltante  rendano  l'inserimento   delle
clausole premiali e il predetto obbligo assunzionale nella quota  del
30  per  cento  impossibile   o   contrastante   con   obiettivi   di
universalita' e socialita',  di  efficienza,  di  economicita'  e  di
qualita' del servizio, nonche'  di  ottimale  impiego  delle  risorse
pubbliche. 
    L'esistenza di tali presupposti obbliga le  stazioni  appaltanti,
cosi' come espressamente  sancito  dalla  disposizione  normativa  in
esame, a dare una a adeguata e specifica motivazione nei casi in  cui
intendano avvalersi di una delle deroghe. Si tratta, pertanto, di  un
onere  motivazionale  particolarmente  stringente,  che  le  stazioni
appaltanti  sono  tenute  ad  esternare,  con   atto   espresso   del
responsabile  della  stazione  appaltante,  prima  o  contestualmente
all'avvio della procedura ad evidenza pubblica.  L'esternazione  puo'
avvenire nella determina a contrarre  o  in  un  atto  immediatamente
esecutivo della determina stessa. 
    La   motivazione   dovra'   riportare   una   specificazione    e
dimostrazione delle ragioni  per  cui  l'oggetto  del  contratto,  la
tipologia o la natura del  progetto  o  altri  elementi  puntualmente
indicati dalla stazione  appaltante  (come  ad  esempio  il  tipo  di
procedura, il mercato  di  riferimento,  l'entita'  dell'importo  del
contratto, ecc.) rendano impossibile l'applicazione delle  misure  di
cui  al  comma  4  o  la  rendano  contrastante  con   obiettivi   di
universalita' e socialita',  di  efficienza,  di  economicita'  e  di
qualita' del servizio, nonche'  di  ottimale  impiego  delle  risorse
pubbliche. Si pensi, a titolo esemplificativo  e  non  esaustivo,  ai
casi di affidamenti  diretti  per  importi  di  modico  valore  o  di
procedure che prevedano un  numero  di  assunzioni  inferiore  a  tre
unita' di personale, all'assunzione  di  personale  con  abilitazioni
tali da rendere la platea dei potenziali interessati alle  assunzioni
limitata  nel  breve  periodo,  a  procedure  per  somma  urgenza   o
protezione civile o, comunque, altrimenti giustificate da  specifiche
ragioni di urgenza. Ad ogni modo, nel  caso  in  cui  si  ravvisi  il
contrasto con i predetti obiettivi,  la  stazione  appaltante  dovra'
fornire  evidenza  del  suddetto  contrasto  per  ogni  tipologia  di
obiettivo suindicato. 
    Al contrario, in via generale e salve valutazioni piu' specifiche
relative alle peculiarita' delle diverse fattispecie, deve  ritenersi
difficilmente motivabile l'applicazione di deroghe negli  appalti  di
servizi relativi a contratti ad alta intensita'  di  manodopera  (che
presentino un costo della manodopera pari ad almeno il 50  per  cento
dell'importo totale del contratto). Al contempo, in tutti casi in cui
nelle   nuove   assunzioni   intervengono   «clausole   sociali»   di
riassorbimento occupazionale -  come  puo'  accadere  nel  cambio  di
appalti di servizi - la  deroga  puo'  trovare  adeguata  motivazione
nell'obiettivo di garantire stabilita' occupazionale agli addetti che
escono da una precedente fornitura. 
    Per quanto attiene all'occupazione giovanile, la  motivazione,  a
sostegno della deroga all'obbligo di assicurare una quota pari almeno
al 30 per cento di nuove assunzioni di giovani, potrebbe  considerare
i casi in cui  esigenze  specifiche  correlate  alle  caratteristiche
delle mansioni da svolgere per l'esecuzione del contratto  o  per  la
realizzazione  di  attivita'  ad   esso   connesse   o   strumentali,
richiedano, per oltre il 70 per cento  delle  nuove  assunzioni,  una
pregressa esperienza o specializzazione tali  da  rendere  la  fascia
anagrafica  giovanile  con  esse  incompatibile,  quale,   a   titolo
esemplificativo, quella corrispondente ad  un  arco  temporale  ultra
quindicennale. In tali casi, quindi, la  stazione  appaltante  potra'
individuare la riduzione  della  quota  da  applicare  ritenuta  piu'
congrua, motivando, in modo analitico, la necessita'  della  predetta
esperienza. 
    Per quanto attiene alla quota di genere nelle  nuove  assunzioni,
nella  motivazione  la  stazione   appaltante   potra'   fare   anche
riferimento al livello dei tassi di occupazione femminile,  che,  del
resto,  presentano   significative   differenziazioni   tra   settori
economici e tipologie di  committenza  pubblica  (lavori,  servizi  e
forniture), per cui il raggiungimento della percentuale  del  30  per
cento delle  nuove  assunzioni  potrebbe  incontrare  difficolta'  in
particolari contesti di attivita' in  ragione  delle  caratteristiche
strutturali delle mansioni da svolgere o del contesto di applicazione
dei  contratti.  Una  rigida  applicazione  della   regola   potrebbe
determinare nel breve periodo un onere troppo gravoso per  i  settori
in cui i tassi  di  occupazione  femminile  sono  lontani  da  quelli
prevalenti nel sistema economico a livello nazionale. In questi casi,
quindi, le stazioni  appaltanti  possono  motivare  il  ricorso  alla
deroga, specificando che in quel  determinato  settore  il  tasso  di
occupazione    femminile    rilevato    dall'ISTAT    si     discosta
significativamente dalla  media  nazionale  complessiva  nei  settori
osservati. 
    Quanto alle  concrete  modalita'  applicative  della  deroga  che
consente la definizione di una quota inferiore al 30 per cento  delle
assunzioni da destinare a occupazione  femminile,  si  ritiene  utile
individuare  un  target  differenziato  in  relazione  alla   diversa
distribuzione dei tassi di occupazione femminile rilevata nei settori
produttivi  a  livello  nazionale.  In  particolare,  nello   spirito
dell'allegato II.3, la percentuale del 30 per cento  dovrebbe  essere
interpretata come parametro di riferimento pur consentendone, in caso
di deroga motivata, un'applicazione  comunque  orientata  all'aumento
del tasso di occupazione secondo il seguente schema. In questi  casi,
l'individuazione del target in base alla  valutazione  del  tasso  di
occupazione femminile nel  settore  di  riferimento  puo'  costituire
adeguata e specifica motivazione ai sensi del  comma  7  dell'art.  1
dell'allegato II.3. 
 
=====================================================================
|  Motivazione della deroga |                Target                 |
+===========================+=======================================+
|Presenza di un tasso di    |Assunzione di una percentuale di donne |
|occupazione femminile nel  |superiore di 5 punti percentuali al    |
|settore ATECO 2 Digit di   |tasso di occupazione femminile         |
|riferimento inferiore al 25|registrato a livello nazionale nel     |
|per cento                  |settore ATECO 2 Digit di riferimento   |
+---------------------------+---------------------------------------+
 
    In  caso  di  attivazione  delle  deroghe  all'applicazione   dei
dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e  femminile
di cui al comma 7 dell'art. 1 dell'allegato  II.3,  alla  luce  della
necessita' posta dall' art. 61 del decreto legislativo n. 36 del 2023
di concorrere al perseguimento delle finalita' di pari  opportunita',
generazionali e di genere, le stazioni appaltanti potranno rafforzare
nei bandi di gara misure premiali  che  prevedano  l'assegnazione  di
punteggi aggiuntivi all'offerente o al candidato. 
6. Applicazione delle penali (comma 6 dell'art. 1 dell'allegato II.3) 
    Il comma 6 dell'art. 1 dell'allegato II.3, al fine  di  garantire
effettivita' alle previsioni di cui al medesimo articolo,  individua,
anche  nelle  ipotesi  in   cui   non   sia   prevista   l'esclusione
dell'operatore economico dalla partecipazione  alla  gara,  ulteriori
meccanismi lato sensu sanzionatori rispetto  al  mancato  adempimento
delle previsioni di cui: 
      a. al comma 2 (mancata produzione  della  relazione  di  genere
sulla situazione del personale maschile e femminile); 
      b. al comma 3 (mancata produzione della dichiarazione  relativa
all'assolvimento delle norme che disciplinano il  diritto  al  lavoro
delle persone con disabilita'  e  della  relazione  relativa  a  tale
assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti  nel  triennio
antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte); 
      c. al comma 4 (mancato rispetto della quota del 30 per cento di
assunzioni di giovani e donne); 
      d. ad altre ipotesi individuate dalle stazioni appaltanti  come
requisiti premiali. 
    Per tutte le fattispecie citate  e'  prevista  l'applicazione  di
penali commisurate alla gravita'  della  violazione  e  proporzionali
rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni  dello  stesso,
nel rispetto dell'importo complessivo previsto dall'art. 50, comma 4,
ultimo periodo del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. 
    Per i soli casi di cui alla lettera a) (mancata produzione  della
relazione  di  genere  sulla  situazione  del  personale  maschile  e
femminile) si prevede, inoltre, l'interdizione dalla  partecipazione,
per  un  periodo  di  dodici  mesi,  sia  in  forma  singola  sia  in
raggruppamento, ad ulteriori procedure di affidamento  in  ambito  di
contratti riservati. 
    In tale ambito, la gravita' dell'inadempimento potra',  a  titolo
esemplificativo,  essere  commisurata   dalla   stazione   appaltante
all'inadempimento  totale  o  parziale,  anche   sotto   il   profilo
temporale,  ovvero  all'eventuale   reiterazione   dell'inadempimento
contestato. 
    Con riferimento alla quantificazione  delle  penali  applicabili,
anche in deroga all'art. 126 del decreto legislativo 31  marzo  2023,
n. 36, potra' farsi riferimento, in via analogica, a quanto stabilito
nell'art. 50, comma 4, ultimo periodo  del  decreto-legge  31  maggio
2021, n. 77, ove si stabilisce che le penali dovute (ancorche' per il
ritardato adempimento e su misura giornaliera) possono consistere  in
una sanzione giornaliera compresa tra lo 0,6  per  mille  e  l'1  per
mille dell'ammontare netto contrattuale. In tal senso, in ipotesi  di
inadempienza a quanto previsto dai commi 2, 3  e  4,  potra'  trovare
applicazione  il  medesimo  principio,  graduando  la  misura   sulla
gravita' dell'inadempimento, per tutta la durata dello stesso fino al
raggiungimento del limite massimo stabilito dal medesimo art. 50,  ai
sensi  del  quale  le   penali   non   possono   comunque   superare,
complessivamente, il 20 per cento dell'ammontare netto contrattuale. 
7. Condizioni necessarie 
    Come anticipato  nei  precedenti  paragrafi,  il  legislatore  ha
individuato  alcuni  requisiti  necessari  dell'offerta,  applicabili
quindi agli operatori economici partecipanti alla procedura  di  gara
pur in mancanza di una espressa previsione nel bando.  Tuttavia,  per
esigenze  di  certezza   dei   rapporti   giuridici   e   di   tutela
dell'affidamento  degli  stessi   i   partecipanti   alla   procedura
competitiva, e'  senz'altro  opportuno  che  il  contenuto  di  detti
obblighi  sia  espressamente  indicato  nel  bando  di  gara  e   nel
contratto. 
    Per tanto,  al  fine  di  agevolare  l'attivita'  delle  stazioni
appaltanti e ferma la discrezionalita' delle stesse  in  ordine  alle
concrete  modalita'  di   redazione   delle   stesse,   le   clausole
disciplinate dalle presenti linee  guida  relative  a  previsioni  di
necessaria applicazione sono le seguenti: 
 
=====================================================================
|         Oggetto        |            Modello di clausola           |
+========================+==========================================+
|                        |Ai sensi del comma 1 dell'art. 1          |
|                        |dell'allegato II.3 del decreto legislativo|
|                        |31 marzo 2023, n. 36, gli operatori       |
|                        |economici tenuti alla redazione del       |
|                        |rapporto sulla situazione del personale,  |
|                        |ai sensi dell'art. 46 del decreto         |
|                        |legislativo 11 aprile 2006, n. 198,       |
|                        |producono, a pena di esclusione, al       |
|                        |momento della presentazione della domanda |
|                        |di partecipazione o dell'offerta, copia   |
|                        |dell'ultimo rapporto redatto, con         |
|                        |attestazione della sua conformita' a      |
|                        |quello eventualmente trasmesso alle       |
|Rapporto sulla          |rappresentanze sindacali aziendali e alla |
|situazione personale per|consigliera e al consigliere regionale di |
|operatori economici che |parita', ovvero, in caso di inosservanza  |
|occupano oltre 50       |dei termini previsti dal comma 1 del      |
|dipendenti (par. 2 linee|medesimo art. 46, con attestazione della  |
|guida - comma 1, art. 1,|sua contestuale trasmissione alle         |
|allegato II.3 decreto   |rappresentanze sindacali aziendali e alla |
|legislativo 31 marzo    |consigliera e al consigliere regionale di |
|2023, n. 36)            |parita'.                                  |
+------------------------+------------------------------------------+
|                        |Ai sensi del comma 2 dell'art. 1          |
|                        |dell'allegato II.3 del decreto legislativo|
|                        |31 marzo 2023, n. 36, gli operatori       |
|                        |economici che occupano un numero pari o   |
|                        |superiore a 15 dipendenti e non tenuti    |
|                        |alla redazione del rapporto sulla         |
|                        |situazione del personale, ai sensi        |
|                        |dell'art. 46 del decreto legislativo 11   |
|                        |aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro   |
|                        |sei mesi dalla conclusione del contratto, |
|                        |a consegnare alla stazione appaltante una |
|                        |relazione di genere sulla situazione del  |
|                        |personale maschile e femminile in ognuna  |
|                        |delle professioni ed in relazione allo    |
|                        |stato di assunzioni, della formazione,    |
|                        |della promozione professionale, dei       |
|                        |livelli, dei passaggi di categoria o di   |
|                        |qualifica, di altri fenomeni di mobilita',|
|                        |dell'intervento della Cassa integrazione  |
|                        |guadagni, dei licenziamenti, dei          |
|                        |prepensionamenti e pensionamenti, della   |
|                        |retribuzione effettivamente corrisposta.  |
|                        |L'operatore economico e' altresi' tenuto a|
|                        |trasmettere la relazione alle             |
|                        |rappresentanze sindacali aziendali e alla |
|Relazione di genere     |consigliera e al consigliere regionale di |
|sulla situazione del    |parita'. La mancata produzione della      |
|personale maschile e    |relazione comporta l'applicazione delle   |
|femminile per operatori |penali di cui al comma 6 dell'art. 1      |
|economici che occupano  |dell'allegato II.3 del decreto legislativo|
|un numero pari o        |31 marzo 2023, n. 36, da commisurarsi in  |
|superiore a 15          |base alla gravita' della violazione e     |
|dipendenti e non tenuti |proporzionali rispetto all'importo del    |
|alla redazione del      |contratto o alla prestazione dello stesso,|
|rapporto sulla          |nonche' l'impossibilita' di partecipare in|
|situazione del personale|forma singola ovvero in raggruppamento    |
|(par. 2 linee guida -   |temporaneo, per un periodo di dodici mesi,|
|comma 2, art. 1,        |ad ulteriori procedure di affidamento     |
|allegato II.3 decreto   |afferenti ai contratti riservati di cui   |
|legislativo 31 marzo    |all'art. 61 del decreto legislativo 31    |
|2023, n. 36)            |marzo 2023, n. 36.                        |
+------------------------+------------------------------------------+
|                        |Ai sensi del comma 3 dell'art. 1          |
|                        |dell'allegato II.3 del decreto legislativo|
|                        |31 marzo 2023, n. 36, gli operatori       |
|                        |economici che occupano un numero pari o   |
|                        |superiore a quindici dipendenti sono      |
|                        |tenuti, entro sei mesi dalla conclusione  |
|                        |del contratto, a consegnare alla stazione |
|                        |appaltante una relazione che chiarisca    |
|                        |l'avvenuto assolvimento degli obblighi    |
|                        |previsti a carico delle imprese dalla     |
|                        |legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri    |
|                        |eventuali sanzioni e provvedimenti imposti|
|                        |a carico delle imprese nel triennio       |
|                        |precedente la data di scadenza della      |
|                        |presentazione delle offerte. L'operatore  |
|                        |economico e' altresi' tenuto a trasmettere|
|                        |la relazione alle rappresentanze sindacali|
|                        |aziendali. La mancata produzione della    |
|                        |relazione comporta l'applicazione delle   |
|                        |penali di cui al comma 6 dell'art. 1      |
|                        |dell'allegato II.3 del decreto legislativo|
|                        |31 marzo 2023, n. 36, da commisurarsi in  |
|                        |base alla gravita' della violazione e     |
|                        |proporzionali rispetto all'importo del    |
|                        |contratto o alla prestazione dello stesso.|
|                        |Ai sensi dell'art. 17 della legge 12 marzo|
|                        |1999, n. 68, le imprese, pubbliche o      |
|Dichiarazione di        |private, partecipanti alla procedura di   |
|regolarita' sul diritto |gara in oggetto sono tenute a presentare, |
|al lavoro delle persone |a pena di esclusione, al momento della    |
|con disabilita' (par. 2 |presentazione dell'offerta, la            |
|linee guida - comma 3,  |dichiarazione del legale rappresentante   |
|art. 1, allegato II.3   |che attesti di essere in regola con le    |
|decreto legislativo 31  |norme che disciplinano il diritto al      |
|marzo 2023, n. 36)      |lavoro delle persone con disabilita'.     |
+------------------------+------------------------------------------+
|Rispetto degli obblighi |Costituisce causa di esclusione           |
|di cui alla legge 12    |dell'operatore economico dalla procedura  |
|marzo 1999, n. 68 (par. |di gara, il mancato rispetto, al momento  |
|2 linee guida - comma 4,|della presentazione dell'offerta, degli   |
|art. 1 allegato II.3,   |obblighi in materia di lavoro delle       |
|decreto legislativo 31  |persone con disabilita' di cui alla legge |
|marzo 2023, n. 36)      |12 marzo 1999, n. 68.                     |
+------------------------+------------------------------------------+
 
8. Clausole di premialita' (comma 5 dell'art. 1 dell'allegato II.3) 
    Ai sensi del comma 4 dell'art. 1 dell'allegato II.3  del  decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le stazioni  appaltanti  prevedono,
nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti,  specifiche  clausole
dirette   all'inserimento,   come   ulteriori   requisiti    premiali
dell'offerta,  di  criteri  orientati  a  promuovere  l'imprenditoria
giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone con disabilita',  la
parita' di genere e l'assunzione di  giovani  con  eta'  inferiore  a
trentasei anni e donne. 
    Il comma 5 del medesimo art.  1  individua  alcune  tipologie  di
clausole  di  premialita',  prevedendo  che  possa  essere   prevista
l'assegnazione  di  un  punteggio  aggiuntivo  all'offerente   o   al
candidato che: 
      a. nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine  di
presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti
relativi ad atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'art. 44
del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  dell'art.  4  del
decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dell'art.  4  del  decreto
legislativo 9 luglio 2003, n. 216, dell'art. 3 della legge  1°  marzo
2006, n. 67, degli articoli 35 e 55-quinquies del decreto legislativo
11 aprile 2006, n. 198, ovvero dell'art. 54 del  decreto  legislativo
26 marzo 2001, n. 151; 
      b. utilizzi o si impegni a utilizzare  specifici  strumenti  di
conciliazione delle esigenze di cura, di  vita  e  di  lavoro  per  i
propri dipendenti, nonche' modalita' innovative di organizzazione del
lavoro; 
      c. si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale
prevista come requisito di partecipazione, persone  con  disabilita',
giovani con eta' inferiore a trentasei anni e donne per  l'esecuzione
del contratto o per la realizzazione di attivita' ad esso connesse  o
strumentali; 
      d. abbia, nell'ultimo triennio,  rispettato  i  principi  della
parita' di genere e adottato specifiche misure per promuovere le pari
opportunita' generazionali e  di  genere,  anche  tenendo  conto  del
rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi
e nel conferimento di incarichi apicali; 
      e. abbia, nell'ultimo triennio, rispettato gli obblighi di  cui
alla legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di lavoro  delle  persone
con disabilita'; 
      f. abbia presentato o si impegni  a  presentare,  per  ciascuno
degli esercizi finanziari ricompresi nella durata  del  contratto  di
appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ai
sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254. 
    Di seguito  si  riportano  esempi  di  clausole  contrattuali  da
utilizzare nella costruzione del disciplinare di gara. 
    

=====================================================================
|                                           | Ipotesi di modalita' d|
|                                           |  i attribuzione del   |
|          Criterio di valutazione          |       punteggio       |
+===========================================+=======================+
|Possesso della certificazione di           |                       |
|responsabilita' sociale ed etica SA 8000 o |Si = X p               |
|equivalente                                |No = 0 p               |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|Natura di cooperativa sociale dell'impresa |                       |
|ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), |                       |
|della legge 8 novembre 1991, n. 381, a     |                       |
|condizione che le persone con disabilita'  |                       |
|impiegate siano almeno il 30 per cento dei |                       |
|lavoratori della cooperativa (al netto     |                       |
|cioe' delle altre categorie di lavoratori  |≥ 50% = Y + X p        |
|«svantaggiati» di cui all'art. 4 della     |≥ 30% = Y p            |
|legge n. 381 del 1991).                    |< 30% = 0 p            |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|Imprese o start-up di cui siano titolari   |                       |
|persone con disabilita' o di cui la        |                       |
|maggioranza dei soci siano persone con     |                       |
|disabilita' o che abbiano persone con      |                       |
|disabilita' nel ruolo di presidente,       |                       |
|amministratore delegato, direttore         |Si = X p               |
|generale.                                  |No = 0 p               |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|Impiego o assunzione di persone con        |X p per ogni unita'    |
|disabilita' in quota eccedente l'obbligo   |eccedente l'obbligo    |
|minimo di legge.                           |minimo di legge        |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|Impiego o assunzione, anche nell'ambito    |X p per ogni unita' con|
|della quota obbligatoria per legge, di     |grado di invalidita'   |
|persone con grado di invalidita' pari o    |pari superiore all'80  |
|superiore all'80 per cento.                |per cento              |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|Assenza di verbali di discriminazione di   |                       |
|genere. Sara' valutata l'assenza, nei tre  |                       |
|anni antecedenti la data di presentazione  |                       |
|dell'offerta, di verbali di conciliazione  |                       |
|extragiudiziale per discriminazione di     |                       |
|genere (articoli 37-41 del decreto         |                       |
|legislativo n. 198 del 2006) con Ufficio   |Si = X p               |
|consigliera di parita'.                    |No = 0 p               |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|Previsione nell'organico aziendale della   |Si = X p               |
|figura del disability manager.             |No = 0 p               |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|Adozione di strumenti di conciliazione     |                       |
|delle esigenze di cura, di vita e di lavoro|                       |
|per i propri dipendenti, nonche' modalita' |                       |
|innovative di organizzazione del lavoro    |                       |
|che prevedano:                             |                       |
|a) asilo nido aziendale convenzionato      |                       |
|inclusivo;                                 |                       |
|b) misure di flessibilita' oraria in       |                       |
|entrata, uscita, roll up;                  |                       |
|c) telelavoro o smart working;             |                       |
|d) part-time, aspettativa per motivi       |                       |
|personali;                                 |                       |
|e) integrazione economica a congedi        |                       |
|parentali;                                 |                       |
|f) benefit di cura per infanzia e          |                       |
|anziani/disabili non autosufficienti e loro|                       |
|familiari;                                 |                       |
|g) sportello informativo su non            |                       |
|discriminazione/pari                       |                       |
|opportunita'/inclusione persone con        |                       |
|disabilita';                               |                       |
|h) forme di comunicazione esterna e interna|                       |
|o aziendale (intranet) accessibile;        |                       |
|i) formazione sui temi delle pari          |                       |
|opportunita' e non discriminazione della   |                       |
|inclusione delle persone con disabilita';  |Adozione di meno di 4  |
|j) adesione a network territoriali per la  |strumenti = 0 p fra 4 e|
|parita';                                   |6 strumenti = Yp 7 o   |
|k) identificazione di una figura aziendale |piu' strumenti = Xp Nel|
|per le politiche anti discriminatorie (es. |caso di partecipazione |
|diversity manager);                        |di RTI o Consorzi      |
|l) attuazione di accomodamenti ragionevoli |verra' attribuito il   |
|finalizzati alla inclusione delle persone  |punteggio in           |
|sorde (servizi-ponte);                     |proporzione alla quota |
|m) adozione di servizi di sicurezza sul    |di esecuzione del      |
|lavoro specificamente rivolti alle persone |servizio di ciascun    |
|con disabilita'.                           |impresa del RTI        |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|Imprese o cooperative sociali il cui       |                       |
|direttivo e' costituito per la maggioranza |                       |
|da giovani tra i diciotto e i trentacinque |Si = X p               |
|anni                                       |No = 0 p               |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|Imprese o start-up in cui la compagine     |                       |
|societaria sia composta, per oltre la meta'|                       |
|numerica dei soci e di quote di            |                       |
|partecipazione, da soggetti di eta'        |Si = X p               |
|inferiore ai 36 anni.                      |No = 0 p               |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|Adozione di un welfare aziendale orientato |                       |
|a fornire sostegno ai giovani dipendenti   |                       |
|attraverso i seguenti interventi:          |                       |
|a) adozione di misure idonee a favorire la |                       |
|conciliazione dei tempi di vita e di       |                       |
|lavoro;                                    |                       |
|b) adozione di una formazione professionale|                       |
|dedicata ai giovani dipendenti con         |                       |
|l'attivazione di percorsi formativi        |                       |
|specifici per l'inserimento nel contesto   |                       |
|aziendale delle nuove figure professionali |                       |
|e per l'aggiornamento costante delle       |Adozione di 3          |
|risorse presenti;                          |interventi: X p        |
|c) adozione di una formazione professionale|Adozione di 2          |
|dedicata ai giovani dipendenti con         |interventi: Y p        |
|l'attivazione di corsi finalizzati a       |Adozione di 2          |
|promuovere la cybersecurity, l'acquisizione|interventi: Z p        |
|di digital skills e l'utilizzo consapevole |Adozione di 0          |
|e responsabile delle piattaforme digitali. |interventi: 0 p        |
+-------------------------------------------+-----------------------+
|Dimostrazione che la propria attivita'     |                       |
|aziendale ha prodotto un beneficio         |                       |
|specifico sui giovani di eta' inferiore a  |                       |
|36 anni. La valutazione dell'impatto       |                       |
|generato deve essere prodotta utilizzando  |                       |
|lo standard di valutazione esterno di cui  |                       |
|all'Allegato n. 4 annesso alla legge       |Si = X p               |
|dicembre 2015, n. 308.                     |No = 0 p               |
+-------------------------------------------+-----------------------+

    
    Le clausole di  premialita'  devono  operare  tra  i  criteri  di
valutazione con i seguenti pesi: 
      1. peso non inferiore al 4 per cento del punteggio tecnico  nel
caso di componente di lavoro femminile inferiore al 10 per cento  nel
settore economico di attivita' prevalente per l'impresa; 
      2. peso non inferiore al 2 per cento del punteggio tecnico  nel
caso di componente di lavoro femminile inferiore al 20 per cento  nel
settore economico di attivita' prevalente per l'impresa; 
      3. peso non inferiore al 1 per cento del punteggio tecnico  nel
caso di componente di lavoro femminile inferiore al 30 per cento  nel
settore economico di attivita' prevalente per l'impresa; 
      4. peso non inferiore al 4 per cento del punteggio tecnico  nel
caso di componente di lavoro giovanile inferiore al 10 per cento  nel
settore economico di attivita' prevalente per l'impresa; 
      5. peso non inferiore al 2 per cento del punteggio tecnico  nel
caso di componente di lavoro giovanile inferiore al 20 per cento  nel
settore economico di attivita' prevalente per l'impresa; 
      6. peso non inferiore al 1 per cento del punteggio tecnico  nel
caso di componente di lavoro giovanile inferiore al 30 per cento  nel
settore economico di attivita' prevalente per l'impresa. 
9. Monitoraggio (comma 9 dell'art. 1 dell'allegato II.3) 
    Sul  profilo  del  committente,  nella  sezione  «Amministrazione
trasparente», sono pubblicati  ai  sensi  dell'art.  28  del  decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36: 
      a. il rapporto sulla situazione del personale, di cui  all'art.
46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (comma 1  dell'art.
1 dell'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36); 
      b. la  relazione  di  genere  sulla  situazione  del  personale
maschile e femminile (comma 2  dell'art.  1  dell'allegato  II.3  del
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36); 
      c.  la  dichiarazione  circa  il  rispetto  delle   norme   che
disciplinano il diritto al lavoro delle persone con  disabilita',  di
cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (comma 3 dell'art. 1
dell'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) 
    La notizia dell'avvenuta pubblicazione  e'  comunicata  via  PEC,
mediante l'invio del link della sezione «Amministrazione trasparente»
in cui sono pubblicati i suddetti documenti, ai Ministri o  autorita'
delegati per le pari opportunita' e la  famiglia,  per  le  politiche
giovanili e il servizio civile universale, per le politiche in favore
della disabilita'.