Art. 2 
 
           Iscrizione nell'elenco delle Agenzie di stampa 
                       di rilevanza nazionale 
 
  1. La rilevanza nazionale, che consente l'iscrizione delle  Agenzie
di stampa nell'elenco di cui all'art. 1, e' desumibile  dai  seguenti
requisiti dimensionali, organizzativi e di capacita' operativa: 
    a) la disponibilita' di un numero di giornalisti, assunti a tempo
pieno ed indeterminato, pari a non meno di cinquanta; 
    b) la corresponsione  ai  giornalisti  di  una  retribuzione  non
inferiore alla  soglia  minima  stabilita  dal  contratto  collettivo
nazionale del comparto giornalistico; 
    c) la capacita' di garantire giornalmente  un  numero  minimo  di
lanci pari a quattrocento con un loro frazionamento non  superiore  a
due lanci; 
    d) la comprovata idoneita' a dislocare  in  modo  continuativo  i
propri giornalisti sul territorio nazionale  in  modo  da  assicurare
un'adeguata capillarita' nella raccolta delle informazioni primarie; 
    e) il possesso di un bilancio, certificato da parte  di  societa'
di revisione iscritte all'albo CONSOB, che per almeno  la  meta'  sia
alimentato da risorse acquisite per attivita'  svolte  a  favore  del
settore privato e comunque sul mercato; 
    f) l'istituzione, almeno al  momento  della  presentazione  della
istanza di iscrizione all'elenco di cui all'art. 1, della figura  del
Garante della  informazione  avente  la  funzione  di  assicurare  la
qualita' delle informazioni ed impedire la diffusione di  fake  news,
avente provata professionalita', esperienza,  imparzialita'  e  senza
una pregressa appartenenza all'Agenzia presso cui opera; 
    g) il possesso di un rating di legalita' di  cui  all'art.  5-ter
del decreto-legge 24  gennaio  2012,  n.  1,  cosi'  come  modificato
dall'art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 marzo  2012,  n.
29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62. 
  2. Il Dipartimento per l'informazione  e  l'editoria  pubblica  sul
proprio sito internet un modello tipo di istanza che  le  Agenzie  di
stampa usano per dichiarare il possesso dei  requisiti  necessari  di
cui al comma 1 per l'iscrizione  nell'elenco  nonche'  dei  parametri
incentivanti di cui all'art. 3. Nella medesima modalita' e'  indicato
il termine di  presentazione  della  istanza  di  cui  al  precedente
periodo. 
  3. Il possesso dei requisiti minimi di  cui  al  presente  articolo
permette  l'iscrizione  nell'elenco  delle   Agenzie   di   rilevanza
nazionale e consente, a seguito del positivo  esito  della  procedura
negoziata, la sottoscrizione di contratti con i quali il Dipartimento
per l'informazione e l'editoria riconosce alle Agenzie di  stampa  un
corrispettivo  minimo  per  l'acquisizione  dei  notiziari  messi   a
disposizione delle pubbliche amministrazioni.