Art. 2 Iscrizione nell'elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale 1. La rilevanza nazionale, che consente l'iscrizione delle Agenzie di stampa nell'elenco di cui all'art. 1, e' desumibile dai seguenti requisiti dimensionali, organizzativi e di capacita' operativa: a) la disponibilita' di un numero di giornalisti, assunti a tempo pieno ed indeterminato, pari a non meno di cinquanta; b) la corresponsione ai giornalisti di una retribuzione non inferiore alla soglia minima stabilita dal contratto collettivo nazionale del comparto giornalistico; c) la capacita' di garantire giornalmente un numero minimo di lanci pari a quattrocento con un loro frazionamento non superiore a due lanci; d) la comprovata idoneita' a dislocare in modo continuativo i propri giornalisti sul territorio nazionale in modo da assicurare un'adeguata capillarita' nella raccolta delle informazioni primarie; e) il possesso di un bilancio, certificato da parte di societa' di revisione iscritte all'albo CONSOB, che per almeno la meta' sia alimentato da risorse acquisite per attivita' svolte a favore del settore privato e comunque sul mercato; f) l'istituzione, almeno al momento della presentazione della istanza di iscrizione all'elenco di cui all'art. 1, della figura del Garante della informazione avente la funzione di assicurare la qualita' delle informazioni ed impedire la diffusione di fake news, avente provata professionalita', esperienza, imparzialita' e senza una pregressa appartenenza all'Agenzia presso cui opera; g) il possesso di un rating di legalita' di cui all'art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62. 2. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria pubblica sul proprio sito internet un modello tipo di istanza che le Agenzie di stampa usano per dichiarare il possesso dei requisiti necessari di cui al comma 1 per l'iscrizione nell'elenco nonche' dei parametri incentivanti di cui all'art. 3. Nella medesima modalita' e' indicato il termine di presentazione della istanza di cui al precedente periodo. 3. Il possesso dei requisiti minimi di cui al presente articolo permette l'iscrizione nell'elenco delle Agenzie di rilevanza nazionale e consente, a seguito del positivo esito della procedura negoziata, la sottoscrizione di contratti con i quali il Dipartimento per l'informazione e l'editoria riconosce alle Agenzie di stampa un corrispettivo minimo per l'acquisizione dei notiziari messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni.