Art. 3 
 
        Parametri per incentivare la qualita' e l'efficienza 
           delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale 
 
  1. Laddove il requisito di cui all'art. 2,  comma  1,  lettera  a),
superi il numero minimo per l'iscrizione nell'elenco, alle Agenzie di
stampa e' riconosciuto un corrispettivo superiore a quello  minimo  e
l'incremento e'  proporzionale  al  numero  maggiore  di  giornalisti
assunti a tempo  pieno  e  indeterminato,  sempre  nel  rispetto  del
requisito di cui alla lettera b) dello stesso comma 1 dell'art. 2. 
  2. Al fine di incentivare la qualita' delle  informazioni  primarie
offerte, e' altresi' prevista  l'attribuzione  alle  Agenzie  incluse
nell'elenco di cui all'art. 1, comma 1, di un ulteriore contributo in
considerazione del possesso dei parametri premianti di cui  al  comma
4. 
  3. Costituiscono parametri premianti, il cui possesso e'  attestato
dalla singola Agenzia di stampa: 
    a) l'adozione di  una  politica  di  reclutamento  che  privilegi
l'assunzione di giornalisti con una eta' anagrafica non superiore  ai
trentacinque anni; 
    b) la comprovata  disponibilita'  all'assunzione  di  giornalisti
che,  a  seguito  di  operazioni  di  ristrutturazione  aziendale   o
accorpamenti  tra  Agenzie,  abbiano  perso  l'occupazione  divenendo
esuberi; 
    c) l'approntamento di programmi  di  investimento  in  tecnologie
innovative   che   permettano   l'effettivo    miglioramento    delle
performance; 
    d)  la  comprovata  possibilita'  di  intrattenere  rapporti   di
collaborazione con Agenzie estere che non si sostanzino in  una  mera
attivita' di traduzione e distribuzione di notizie; 
    e) la capacita' e frequenza nell'accedere a fonti di informazioni
specializzate, quali, ad esempio, quelle  prodotte  dalla  Ragioneria
generale dello Stato, dall'Istituto nazionale di statistica  (Istat),
dall'Organizzazione per la sicurezza  e  la  cooperazione  in  Europa
(Ocse), dall'Organizzazione delle nazioni unite per l'educazione,  la
scienza e la cultura (Unesco), nonche' dagli  altri  organi  ed  enti
pubblici che istituzionalmente producono ed elaborano informazioni.