Art. 3 Parametri per incentivare la qualita' e l'efficienza delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale 1. Laddove il requisito di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), superi il numero minimo per l'iscrizione nell'elenco, alle Agenzie di stampa e' riconosciuto un corrispettivo superiore a quello minimo e l'incremento e' proporzionale al numero maggiore di giornalisti assunti a tempo pieno e indeterminato, sempre nel rispetto del requisito di cui alla lettera b) dello stesso comma 1 dell'art. 2. 2. Al fine di incentivare la qualita' delle informazioni primarie offerte, e' altresi' prevista l'attribuzione alle Agenzie incluse nell'elenco di cui all'art. 1, comma 1, di un ulteriore contributo in considerazione del possesso dei parametri premianti di cui al comma 4. 3. Costituiscono parametri premianti, il cui possesso e' attestato dalla singola Agenzia di stampa: a) l'adozione di una politica di reclutamento che privilegi l'assunzione di giornalisti con una eta' anagrafica non superiore ai trentacinque anni; b) la comprovata disponibilita' all'assunzione di giornalisti che, a seguito di operazioni di ristrutturazione aziendale o accorpamenti tra Agenzie, abbiano perso l'occupazione divenendo esuberi; c) l'approntamento di programmi di investimento in tecnologie innovative che permettano l'effettivo miglioramento delle performance; d) la comprovata possibilita' di intrattenere rapporti di collaborazione con Agenzie estere che non si sostanzino in una mera attivita' di traduzione e distribuzione di notizie; e) la capacita' e frequenza nell'accedere a fonti di informazioni specializzate, quali, ad esempio, quelle prodotte dalla Ragioneria generale dello Stato, dall'Istituto nazionale di statistica (Istat), dall'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Ocse), dall'Organizzazione delle nazioni unite per l'educazione, la scienza e la cultura (Unesco), nonche' dagli altri organi ed enti pubblici che istituzionalmente producono ed elaborano informazioni.