Art. 4 
 
Criteri  e  parametri  per  la  definizione  del  fabbisogno  e   del
  corrispettivo per  l'acquisizione  dei  servizi  delle  Agenzie  di
  stampa iscritte nell'elenco 
  1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, sulla base  del
numero e delle caratteristiche delle Agenzie di stampa  di  rilevanza
nazionale  iscritte  nell'apposito  elenco  in   applicazione   degli
articoli  2  e  3,  definisce  il  fabbisogno   finanziario   annuale
necessario  alla  corresponsione  del  corrispettivo  per  le   dette
Agenzie. 
  2. La determinazione del corrispettivo  riconosciuto  alla  singola
Agenzia  iscritta  nell'elenco  avviene  in  seguito  alla  procedura
negoziata tra il Dipartimento per l'informazione e l'editoria con  le
dette Agenzie e  prende  le  mosse  dai  requisiti  e  dai  parametri
incentivanti effettivamente  posseduti  dall'Agenzia  come  stabilito
all'art. 2 e 3. 
  3.  La  quota  del  fabbisogno  annuale  per  il  corrispettivo  da
riconoscere alle Agenzie iscritte nell'elenco di cui  all'art.  1  da
destinare alla corresponsione degli incentivi  per  il  possesso  dei
parametri di  cui  all'art.  3  e'  stabilito  dal  Dipartimento  per
l'informazione e l'editoria in una percentuale non  inferiore  al  10
per cento e non superiore al 20 per cento  del  totale.  La  suddetta
quota e'  incrementata  con  le  economie  derivanti  dalla  gestione
dell'anno finanziario precedente.