Art. 4 Criteri e parametri per la definizione del fabbisogno e del corrispettivo per l'acquisizione dei servizi delle Agenzie di stampa iscritte nell'elenco 1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, sulla base del numero e delle caratteristiche delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale iscritte nell'apposito elenco in applicazione degli articoli 2 e 3, definisce il fabbisogno finanziario annuale necessario alla corresponsione del corrispettivo per le dette Agenzie. 2. La determinazione del corrispettivo riconosciuto alla singola Agenzia iscritta nell'elenco avviene in seguito alla procedura negoziata tra il Dipartimento per l'informazione e l'editoria con le dette Agenzie e prende le mosse dai requisiti e dai parametri incentivanti effettivamente posseduti dall'Agenzia come stabilito all'art. 2 e 3. 3. La quota del fabbisogno annuale per il corrispettivo da riconoscere alle Agenzie iscritte nell'elenco di cui all'art. 1 da destinare alla corresponsione degli incentivi per il possesso dei parametri di cui all'art. 3 e' stabilito dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria in una percentuale non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del totale. La suddetta quota e' incrementata con le economie derivanti dalla gestione dell'anno finanziario precedente.