Art. 5 Modalita' di svolgimento della procedura negoziata e rinnovo e novazione dei contratti 1. Le Agenzie di stampa che intendono essere incluse nell'elenco di cui all'art. 1, comma 1, fanno domanda compilando e presentando al Dipartimento per l'informazione e l'editoria il modello tipo di cui all'art. 2, comma 2, entro il termine ivi indicato. 2. Il contratto ha durata di un anno in costanza dei requisiti di cui all'art. 2 ed e' tacitamente prorogato per altri due anni al persistere di detti requisiti. La modifica, sia per incremento che per riduzione, del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), fermo restando il numero minimo di cinquanta, nonche' dei parametri di cui all'art. 3 determina la novazione oggettiva del contratto. Detta novazione comporta un aumento del contributo per l'Agenzia in caso di incremento. In caso di riduzione del numero dei giornalisti assunti o di riduzione dei parametri incentivanti posseduti, il nuovo contratto stabilisce il decremento del contributo di spettanza dell'Agenzia.