Art. 5 
 
         Modalita' di svolgimento della procedura negoziata 
                 e rinnovo e novazione dei contratti 
 
  1. Le Agenzie di stampa che intendono essere incluse nell'elenco di
cui all'art. 1, comma 1, fanno domanda compilando  e  presentando  al
Dipartimento per l'informazione e l'editoria il modello tipo  di  cui
all'art. 2, comma 2, entro il termine ivi indicato. 
  2. Il contratto ha durata di un anno in costanza dei  requisiti  di
cui all'art. 2 ed e' tacitamente prorogato  per  altri  due  anni  al
persistere di detti requisiti. La modifica, sia  per  incremento  che
per riduzione, del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lettera  a),
fermo restando il numero minimo di cinquanta, nonche'  dei  parametri
di cui all'art. 3 determina la  novazione  oggettiva  del  contratto.
Detta novazione comporta un aumento del contributo per  l'Agenzia  in
caso di incremento. In caso di riduzione del numero  dei  giornalisti
assunti o di riduzione dei parametri incentivanti posseduti, il nuovo
contratto  stabilisce  il  decremento  del  contributo  di  spettanza
dell'Agenzia.