Art. 7 Aggiornamento dell'elenco 1. L'elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale e' aggiornato almeno con cadenza annuale. Le Agenzie di stampa che, dopo la prima applicazione, entrino in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 possono presentare domanda per l'iscrizione all'elenco di cui all'art. 1, nelle modalita' e nei termini precisati dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria all'art. 2, comma 2. Anche nella fase transitoria di cui all'art. 6, comma 1, il Dipartimento procede, nel secondo e nel terzo anno, all'aggiornamento dell'elenco sulla base delle domande di iscrizione pervenute. 2. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria avvia le procedure negoziate con le Agenzie eventualmente iscritte dopo il primo anno della fase transitoria solo laddove sussista la disponibilita' finanziaria per un incremento delle risorse disponibili o per i risparmi ottenuti da eventuali cancellazioni dall'elenco e solamente se vi sia l'esigenza di acquisire ulteriori notiziari da parte delle pubbliche amministrazioni. 3. Le Agenzie di stampa di rilevanza nazionale comunicano al Dipartimento per l'informazione e l'editoria le modifiche ai loro requisiti e parametri precisati agli articoli 2 e 3. La perdita dei requisiti minimi per l'iscrizione nell'elenco e' tempestivamente comunicata al suddetto Dipartimento che provvede alla cancellazione dell'Agenzia dall'elenco di cui all'art. 1. Tale cancellazione determina la risoluzione del contratto stipulato dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria con l'Agenzia esclusa dall'elenco.