Art. 7 
 
                      Aggiornamento dell'elenco 
 
  1. L'elenco delle Agenzie  di  stampa  di  rilevanza  nazionale  e'
aggiornato almeno con cadenza annuale. Le Agenzie di stampa che, dopo
la prima applicazione, entrino  in  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'art. 2 possono presentare domanda per l'iscrizione all'elenco  di
cui  all'art.  1,  nelle  modalita'  e  nei  termini  precisati   dal
Dipartimento per l'informazione e l'editoria  all'art.  2,  comma  2.
Anche  nella  fase  transitoria  di  cui  all'art.  6,  comma  1,  il
Dipartimento procede, nel secondo e nel terzo anno, all'aggiornamento
dell'elenco sulla base delle domande di iscrizione pervenute. 
  2.  Il  Dipartimento  per  l'informazione  e  l'editoria  avvia  le
procedure negoziate con le Agenzie  eventualmente  iscritte  dopo  il
primo  anno  della  fase  transitoria  solo   laddove   sussista   la
disponibilita'  finanziaria   per   un   incremento   delle   risorse
disponibili o per i  risparmi  ottenuti  da  eventuali  cancellazioni
dall'elenco e solamente se vi sia l'esigenza di  acquisire  ulteriori
notiziari da parte delle pubbliche amministrazioni. 
  3. Le Agenzie  di  stampa  di  rilevanza  nazionale  comunicano  al
Dipartimento per l'informazione e l'editoria  le  modifiche  ai  loro
requisiti e parametri precisati agli articoli 2 e 3. La  perdita  dei
requisiti minimi  per  l'iscrizione  nell'elenco  e'  tempestivamente
comunicata al suddetto Dipartimento che provvede  alla  cancellazione
dell'Agenzia  dall'elenco  di  cui  all'art.  1.  Tale  cancellazione
determina la risoluzione del contratto stipulato dal Dipartimento per
l'informazione e l'editoria con l'Agenzia esclusa dall'elenco.