Art. 8 
 
          Utilizzo dell'elenco di cui all'art. 1, comma 1, 
                     da parte degli enti locali 
 
  1. Gli enti locali stipulano  contratti  con  le  Agenzie  iscritte
nell'elenco di cui all'art. 1,  avvalendosi  dei  propri  fondi,  nel
rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n.
36.