Art. 8 Utilizzo dell'elenco di cui all'art. 1, comma 1, da parte degli enti locali 1. Gli enti locali stipulano contratti con le Agenzie iscritte nell'elenco di cui all'art. 1, avvalendosi dei propri fondi, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.