Art. 9 
 
                             Pubblicita' 
 
  1. Il Dipartimento per  l'informazione  e  l'editoria  assicura  la
pubblicita'  sul  proprio  sito  web  delle  procedure  regolate  dal
presente decreto  e  degli  atti  che  le  concludono  nonche'  delle
informazioni raccolte e ai criteri di fissazione dei fabbisogni.