((Art. 3 - ter 
 
Misure in materia di produzione di energia da impianti alimentati  da
                          biogas e biomassa 
 
  1. Il comma 8 dell'articolo 24  del  decreto  legislativo  3  marzo
2011, n. 28, e' sostituito dal seguente: «8. Entro centottanta giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente   disposizione,
l'Autorita' di regolazione per energia, reti e  ambiente  provvede  a
definire prezzi minimi  garantiti,  ovvero  integrazioni  dei  ricavi
conseguenti  alla  partecipazione  al  mercato  elettrico,   per   la
produzione da impianti alimentati da biogas e biomassa, in  esercizio
alla data di entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  che
beneficino di incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027  ovvero
che, entro il medesimo termine, rinuncino agli incentivi per  aderire
al regime di cui al presente comma, sulla base dei seguenti  criteri:
a) i prezzi minimi garantiti, ovvero le integrazioni dei ricavi, sono
corrisposti a copertura  dei  costi  di  funzionamento,  al  fine  di
assicurare  la  prosecuzione  dell'esercizio   e   il   funzionamento
efficiente dell'impianto; b) i prezzi  minimi  garantiti,  ovvero  le
integrazioni dei ricavi, sono  differenziati  in  base  alla  potenza
dell'impianto;  c)  gli  impianti  rispettano  i  requisiti  di   cui
all'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.  199;  d)
il valore dei prezzi minimi garantiti, ovvero delle integrazioni  dei
ricavi, e' aggiornato annualmente, tenendo conto dei valori di  costo
delle materie prime e della necessita' di promuovere  la  progressiva
efficienza dei  costi  degli  impianti,  anche  al  fine  di  evitare
incrementi dei prezzi delle materie prime correlati alla presenza  di
incentivi all'utilizzo energetico delle stesse».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  24  del  decreto
          legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva
          2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da  fonti
          rinnovabili,  recante  modifica  e  successiva  abrogazione
          delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE),  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 24. (Meccanismi di  incentivazione).  -  1.  La
          produzione di energia elettrica da impianti  alimentati  da
          fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 31  dicembre
          2012 e' incentivata tramite gli strumenti e sulla base  dei
          criteri generali di cui al comma 2 e dei criteri  specifici
          di cui ai commi 3 e 4. La salvaguardia delle produzioni non
          incentivate e' effettuata con gli strumenti di cui al comma
          8. 
                2. La produzione di energia elettrica dagli  impianti
          di cui al comma 1 e' incentivata sulla  base  dei  seguenti
          criteri generali: 
                  a) l'incentivo ha lo scopo di assicurare  una  equa
          remunerazione dei costi di investimento ed esercizio; 
                  b) il periodo di diritto all'incentivo e' pari alla
          vita media utile convenzionale delle  specifiche  tipologie
          di impianto e decorre dalla data di  entrata  in  esercizio
          dello stesso; 
                  c) l'incentivo resta costante per tutto il  periodo
          di  diritto  e  puo'  tener  conto  del  valore   economico
          dell'energia prodotta; 
                  d) gli incentivi sono assegnati  tramite  contratti
          di diritto privato fra il GSE e  il  soggetto  responsabile
          dell'impianto, sulla base  di  un  contratto-tipo  definito
          dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro  tre
          mesi dalla data di entrata in vigore del primo dei  decreti
          di cui al comma 5; 
                  e) fatto salvo quanto previsto dalla lettera i) del
          presente comma e dalla lettera c) del comma 5,  l'incentivo
          e'  attribuito  esclusivamente  alla  produzione  da  nuovi
          impianti,  ivi  inclusi  quelli  realizzati  a  seguito  di
          integrale   ricostruzione,   da   impianti    ripotenziati,
          limitatamente alla producibilita' aggiuntiva, e da centrali
          ibride, limitatamente alla quota  di  energia  prodotta  da
          fonti rinnovabili; 
                  f) l'incentivo assegnato  all'energia  prodotta  da
          impianti solari fotovoltaici e' superiore per gli  impianti
          ad alta concentrazione (400 soli) e tiene conto del maggior
          rapporto tra energia prodotta e superficie utilizzata; 
                  g) per biogas, biomasse  e  bioliquidi  sostenibili
          l'incentivo  tiene  conto  della  tracciabilita'  e   della
          provenienza della materia prima, nonche'  dell'esigenza  di
          destinare prioritariamente: 
                    i.  le  biomasse   legnose   trattate   per   via
          esclusivamente meccanica all'utilizzo termico; 
                    ii. i bioliquidi sostenibili all'utilizzo  per  i
          trasporti; 
                    iii. il biometano all'immissione nella  rete  del
          gas naturale e all'utilizzo nei trasporti; 
                  h) per biogas, biomasse e  bioliquidi  sostenibili,
          in aggiunta ai criteri di cui alla lettera g),  l'incentivo
          e' finalizzato a promuovere: 
                    i. l'uso efficiente di rifiuti  e  sottoprodotti,
          di biogas da reflui zootecnici  o  da  sottoprodotti  delle
          attivita' agricole, agro-alimentari,  agro-industriali,  di
          allevamento  e   forestali,   di   prodotti   ottenuti   da
          coltivazioni dedicate non alimentari, nonche' di biomasse e
          bioliquidi sostenibili e biogas da filiere corte, contratti
          quadri e da intese di filiera; 
                    ii. la  realizzazione  di  impianti  operanti  in
          cogenerazione; 
                    iii. la realizzazione e l'esercizio, da parte  di
          imprenditori agricoli, di impianti alimentati da biomasse e
          biogas asserviti alle attivita' agricole, in particolare di
          micro e minicogenerazione, nel  rispetto  della  disciplina
          comunitaria in materia di aiuti di Stato, tenuto  conto  di
          quanto previsto all'articolo 23, comma 1; 
                  i)  l'incentivo   e'   altresi'   attribuito,   per
          contingenti di potenza, alla produzione da impianti oggetto
          di  interventi  di  rifacimento  totale  o  parziale,   nel
          rispetto dei seguenti criteri: 
                    i. l'intervento e' eseguito su impianti che siano
          in esercizio da un periodo pari almeno ai due  terzi  della
          vita utile convenzionale dell'impianto; 
                    ii. l'incentivo massimo  riconoscibile  non  puo'
          essere  superiore,  per  gli  interventi   di   rifacimento
          parziale,  al  25%(percento)  e,  per  gli  interventi   di
          rifacimento   totale,   al   50%(percento)   dell'incentivo
          spettante per le produzioni da  impianti  nuovi;  nel  caso
          degli impianti alimentati a biomassa, ivi  compresi  quelli
          alimentati con  la  frazione  biodegradabile  dei  rifiuti,
          l'incentivo   massimo   riconoscibile   non   puo'   essere
          superiore, per  gli  interventi  di  rifacimento  parziale,
          all'80%(percento) e,  per  gli  interventi  di  rifacimento
          totale, al 90%(percento) dell'incentivo  spettante  per  le
          produzioni da impianti nuovi; 
                    iii. l'incentivo in ogni caso non si applica alle
          opere di manutenzione ordinaria e alle opere effettuate per
          adeguare l'impianto a prescrizioni di legge; 
                    iv. l'incentivo non si applica alle produzioni da
          impianti che beneficiano di incentivi gia' attribuiti  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto o attribuiti
          ai sensi del presente articolo, per tutto il periodo per il
          quale e' erogato l'incentivo in godimento; 
                  i-bis)   deve   essere    assicurata    prioritaria
          possibilita'  di  partecipazione  agli  incentivi   a   chi
          installi  impianti  fotovoltaici  a  seguito  di  rimozione
          dell'amianto, con  agevolazioni  premiali  e  modalita'  di
          partecipazione quanto piu' possibile ampie. A tali fini: 
                    1) non e' necessario che l'area dove e'  avvenuta
          la sostituzione dell'amianto coincida con quella dove viene
          installato l'impianto, purche'  l'impianto  sia  installato
          sullo stesso edificio  o  in  altri  edifici  catastalmente
          confinanti nella disponibilita' dello stesso soggetto; 
                    2) gli impianti  fotovoltaici  potranno  occupare
          una superficie maggiore di quella dell'amianto  sostituito,
          fermo  restando  che  in  tale   caso   saranno   decurtati
          proporzionalmente in modo forfettario i benefici aggiuntivi
          per la sostituzione dell'amianto; 
                  i-ter)  qualora  nel  corso  delle   procedure   di
          assegnazione degli incentivi si  verifichi  un  eccesso  di
          offerta per gli impianti  sopra  o  sotto  una  determinata
          soglia di potenza, con il decreto di cui  al  comma  5,  la
          parte degli incentivi non assegnati puo'  essere  destinata
          ad altre procedure per impianti di potenza diversa dove  vi
          sia eccesso di domanda. 
                3. La produzione di energia elettrica da impianti  di
          potenza nominale fino a  un  valore,  da  stabilire  con  i
          decreti di cui al comma 5, differenziato sulla  base  delle
          caratteristiche delle diverse fonti  rinnovabili,  comunque
          non superiore a 5 MW elettrici per gli impianti eolici e  a
          1 MW elettrico per  gli  impianti  alimentati  dalle  altre
          fonti rinnovabili, ha  diritto  a  un  incentivo  stabilito
          sulla base dei seguenti criteri: 
                  a) l'incentivo e' diversificato  per  fonte  e  per
          scaglioni di potenza, al fine di favorire la riduzione  dei
          costi; 
                  b) l'incentivo riconosciuto e'  quello  applicabile
          alla data di entrata in esercizio sulla base del comma 5. 
                4. La produzione di energia elettrica da impianti  di
          potenza nominale superiore ai valori minimi  stabiliti  per
          l'accesso ai meccanismi di cui al comma 3 ha diritto  a  un
          incentivo assegnato tramite aste  al  ribasso  gestite  dal
          GSE. Le procedure d'asta sono disciplinate sulla  base  dei
          seguenti criteri: 
                  a) gli incentivi a base d'asta  tengono  conto  dei
          criteri generali indicati al comma 2  e  del  valore  degli
          incentivi, stabiliti ai fini dell'applicazione del comma 3,
          relativi all'ultimo scaglione di potenza, delle  specifiche
          caratteristiche delle diverse tipologie di impianto e delle
          economie di scala delle diverse tecnologie; 
                  b) le aste hanno luogo con  frequenza  periodica  e
          prevedono, tra l'altro, requisiti minimi dei progetti e  di
          solidita'  finanziaria   dei   soggetti   partecipanti,   e
          meccanismi a garanzia della  realizzazione  degli  impianti
          autorizzati,  anche  mediante  fissazione  di  termini  per
          l'entrata in esercizio; 
                  c) le procedure d'asta sono riferite a  contingenti
          di potenza, anche riferiti a piu' tecnologie  e  specifiche
          categorie di interventi; 
                  d) l'incentivo riconosciuto e'  quello  aggiudicato
          sulla base dell'asta al ribasso; 
                  e) le procedure d'asta prevedono un  valore  minimo
          dell'incentivo comunque riconosciuto dal  GSE,  determinato
          tenendo conto delle esigenze di rientro degli  investimenti
          effettuati. 
                5. Con decreti del Ministro dello sviluppo  economico
          di concerto con il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio e del mare e, per i profili  di  competenza,
          con il  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali,
          sentite l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  e  la
          Conferenza unificata, di cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  sono  definite  le
          modalita' per l'attuazione dei sistemi di incentivazione di
          cui al presente articolo, nel rispetto dei criteri  di  cui
          ai precedenti commi 2, 3 e 4. I  decreti  disciplinano,  in
          particolare: 
                  a) i valori degli incentivi di cui al comma  3  per
          gli impianti che  entrano  in  esercizio  a  decorrere  dal
          1°gennaio  2013  e  gli  incentivi   a   base   d'asta   in
          applicazione  del  comma  4,  ferme  restando  le   diverse
          decorrenze fissate ai sensi dei decreti attuativi  previsti
          dall'articolo 7 del decreto legislativo 29  dicembre  2003,
          n. 387 nonche' i valori di potenza, articolati per fonte  e
          tecnologia,  degli  impianti  sottoposti   alle   procedure
          d'asta; 
                  b) le modalita' con cui il GSE seleziona i soggetti
          aventi  diritto  agli  incentivi  attraverso  le  procedure
          d'asta; 
                  c) le modalita' per la transizione dal  vecchio  al
          nuovo meccanismo di incentivazione.  In  particolare,  sono
          stabilite le modalita' con le quali il diritto a fruire dei
          certificati verdi per gli anni successivi al 2015, anche da
          impianti non alimentati da fonti rinnovabili, e'  commutato
          nel diritto ad accedere, per il residuo periodo di  diritto
          ai  certificati  verdi,  a  un  incentivo  ricadente  nella
          tipologia di cui al  comma  3,  in  modo  da  garantire  la
          redditivita' degli investimenti effettuati; 
                  d) le modalita' di calcolo e di applicazione  degli
          incentivi per le produzioni imputabili a fonti  rinnovabili
          in centrali ibride; 
                  e) le modalita'  con  le  quali  e'  modificato  il
          meccanismo dello scambio sul posto per gli impianti,  anche
          in esercizio, che accedono a  tale  servizio,  al  fine  di
          semplificarne la fruizione; 
                  f) le modalita' di aggiornamento degli incentivi di
          cui al comma 3 e degli incentivi a base d'asta  di  cui  al
          comma 4, nel rispetto dei seguenti criteri: 
                    i. la  revisione  e'  effettuata,  per  la  prima
          volta, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del
          provvedimento di cui alla lettera  a)  e,  successivamente,
          ogni tre anni; 
                    ii. i nuovi valori riferiti agli impianti di  cui
          al comma 3  si  applicano  agli  impianti  che  entrano  in
          esercizio decorso un anno dalla data di entrata  in  vigore
          del decreto di determinazione dei nuovi valori; 
                    iii.  possono  essere  introdotti  obiettivi   di
          potenza da installare per ciascuna  fonte  e  tipologia  di
          impianto, in coerenza con la progressione temporale di  cui
          all'articolo 3, comma 3; 
                    iv. possono  essere  riviste  le  percentuali  di
          cumulabilita' di cui all'articolo 26; 
                  g) il valore minimo di potenza di cui ai commi 3  e
          4, tenendo conto  delle  specifiche  caratteristiche  delle
          diverse  tipologie  di  impianto,  al  fine  di   aumentare
          l'efficienza complessiva del sistema di incentivazione; 
                  h)  le  condizioni  in  presenza  delle  quali,  in
          seguito ad interventi tecnologici sugli impianti  da  fonti
          rinnovabili   non   programmabili    volti    a    renderne
          programmabile  la  produzione  ovvero   a   migliorare   la
          prevedibilita'  delle  immissioni  in  rete,  puo'   essere
          riconosciuto  un  incremento  degli  incentivi  di  cui  al
          presente  articolo.  Con  il  medesimo  provvedimento  puo'
          essere individuata la data a decorrere dalla quale i  nuovi
          impianti  accedono  agli  incentivi  di  cui  al   presente
          articolo esclusivamente se dotati di  tale  configurazione.
          Tale data non puo' essere antecedente al 1° gennaio 2018; 
                  i) fatto salvo  quanto  previsto  all'articolo  23,
          comma 3, ulteriori requisiti soggettivi per l'accesso  agli
          incentivi. 
                6. I decreti di cui al comma 5  sono  adottati  entro
          sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. 
                7. L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
          definisce  le  modalita'  con  le  quali  le  risorse   per
          l'erogazione degli incentivi di cui al presente articolo  e
          all'articolo 25, comma 4,  trovano  copertura  nel  gettito
          della componente A3 delle tariffe dell'energia elettrica. 
                8. Entro centottanta giorni dalla data di entrata  in
          vigore  della   presente   disposizione,   l'Autorita'   di
          regolazione  per  energia,  reti  e  ambiente  provvede   a
          definire prezzi minimi garantiti, ovvero integra-zioni  dei
          ricavi   conseguenti   alla   partecipazione   al   mercato
          elettrico, per la  produzione  da  impianti  alimentati  da
          biogas e biomassa, in esercizio alla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  disposizione,  che  beneficino  di
          incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027 ovvero che,
          entro il medesimo termine,  rinuncino  agli  incentivi  per
          aderire al regime di cui al presente comma, sulla base  dei
          seguenti criteri: 
                  a)   i   prezzi   minimi   garantiti,   ovvero   le
          integrazioni dei ricavi, sono corrisposti a  copertura  dei
          costi  di  funzionamento,  al   fine   di   assicurare   la
          prosecuzione dell'esercizio e il  funzionamento  efficiente
          dell'impianto; 
                  b)   i   prezzi   minimi   garantiti,   ovvero   le
          integrazioni dei ricavi, sono differenziati  in  base  alla
          potenza dell'impianto; 
                  c) gli  impianti  rispettano  i  requisiti  di  cui
          all'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
          199; 
                  d) il valore dei prezzi  minimi  garantiti,  ovvero
          delle integrazioni dei ricavi, e'  aggiornato  annualmente,
          tenendo conto dei valori di costo  delle  materie  prime  e
          della necessita' di promuovere  la  progressiva  efficienza
          dei  costi  degli  impianti,  anche  al  fine  di   evitare
          incrementi dei prezzi delle materie  prime  correlati  alla
          presenza di incentivi all'utilizzo energetico delle stesse. 
                9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
          di concerto con il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
          del  territorio  e  del  mare,  sono   definiti   specifici
          incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili
          mediante  impianti  che  facciano  ricorso   a   tecnologie
          avanzate e non ancora pienamente commerciali, compresi  gli
          impianti sperimentali di potenza fino a 5 MW alimentati  da
          fluidi geotermici a media ed alta entalpia.»