((Art. 3 - quater 
 
Modifica al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22,  in  materia
              di coltivazione delle risorse geotermiche 
 
  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n.  22,
dopo il comma 3.bis.1 e' inserito il seguente: 
  «3-bis.2. I soggetti  titolari  di  permessi  rilasciati  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 2-bis, trascorsi cinque anni  dall'inizio  dei
lavori e tenuto conto dei risultati sperimentali in  termini  di  ore
annue di funzionamento, nell'ambito della successiva richiesta  della
concessione   possono   presentare   contestualmente    istanza    di
potenziamento con una variazione del  programma  dei  lavori  e  agli
stessi non  si  applica  il  limite  di  5  MW  di  potenza  nominale
installata, di cui ai commi 3-bis e 3-bis.1,  nonche'  il  limite  di
40.000 MWh annui di energia immessa nel sistema elettrico, di cui  al
medesimo comma 3-bis.1».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  1,  del  decreto
          legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, come modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art.  1.  (Ambito  di  applicazione  della  legge  e
          competenze) - (omissis) 
                3-bis.2. I soggetti titolari di  permessi  rilasciati
          ai sensi dell'articolo 3,  comma  2-bis,  trascorsi  cinque
          anni dall'inizio dei lavori e tenuto  conto  dei  risultati
          sperimentali in termini  di  ore  annue  di  funzionamento,
          nell'ambito della successiva  richiesta  della  concessione
          possono presentare contestualmente istanza di potenziamento
          con una variazione del programma dei lavori e  agli  stessi
          non si applica il  limite  di  5  MW  di  potenza  nominale
          installata, di cui ai commi 3-bis  e  3-bis.1,  nonche'  il
          limite di 40.000 MWh annui di energia immessa  nel  sistema
          elettrico, di cui al medesimo comma 3-bis.1. 
                (omissis)