((Art. 3 - quinquies 
 
Misure urgenti per incrementare la produzione  di  biometano  nonche'
  l'impiego di prodotti energetici alternativi. 
  1. All'articolo 8-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.  28,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) la lettera a-bis) e' sostituita dalla seguente: 
  «a-bis) la procedura abilitativa semplificata per gli interventi di
parziale o completa riconversione alla  produzione  di  biometano  di
impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas,  gas
di discarica o gas residuati dai processi di depurazione»; 
  2) dopo la lettera a-bis) e' inserita la seguente: 
  «a-ter) la procedura abilitativa semplificata per gli interventi su
impianti  per  la  produzione  di  biometano  in  esercizio  che  non
comportino un incremento dell'area gia' oggetto di autorizzazione,  a
prescindere dalla quantita' risultante di biometano immesso in rete a
seguito  degli  interventi  medesimi,  nel  rispetto  delle  seguenti
condizioni: 
  1)  nel  caso  di  impianti  collegati  alla  rete,   vi   sia   la
disponibilita' del gestore di rete a immettere  i  volumi  aggiuntivi
derivanti dalla realizzazione degli interventi; 
  2) gli interventi non comportino alcuna modifica delle tipologie di
matrici gia' autorizzate; 
  3) la targa del sistema di upgrading indichi il valore di capacita'
produttiva derivante dalla realizzazione degli interventi; 
  4)  l'eventuale  aumento  delle  aree  dedicate   alla   digestione
anaerobica  non  sia  superiore  al  50  per  cento  di  quelle  gia'
autorizzate»; 
  3) alla lettera b), le parole: «di cui alla lettera  a)  e  a-bis)»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle  lettere  a),  a-bis)  e
a-ter);»; 
  b) il comma 1-bis e' abrogato. 
  2.  Il  trattamento  specifico  sul  gasolio  commerciale  di   cui
all'articolo 24-ter del testo unico  delle  disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al  decreto  legislativo  26
ottobre 1995, n. 504, nonche' le altre agevolazioni previste  per  il
gasolio  nella  tabella  A  allegata  al  medesimo  testo  unico   si
applicano, nel rispetto  delle  norme  prescritte,  anche  ai  gasoli
paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento utilizzati,  tal
quali, nell'uso previsto in sostituzione del gasolio.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8-bis, del  decreto
          legislativo 3 marzo 2011,  n.  28,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art.  8-bis  (Regimi  di   autorizzazione   per   la
          produzione  di  biometano).  -   1.   Ferme   restando   le
          disposizioni  tributarie  in  materia  di  accisa  sul  gas
          naturale,   per   l'autorizzazione   alla   costruzione   e
          all'esercizio degli impianti di produzione di  biometano  e
          delle relative opere di  modifica,  ivi  incluse  le  opere
          connesse e le infrastrutture necessarie alla costruzione  e
          all'esercizio  degli  impianti,  inclusa  l'immissione  del
          biometano in rete, si applicano le procedure  di  cui  agli
          articoli 5 e 6. A tali fini si utilizza: 
                  a) la  procedura  abilitativa  semplificata  per  i
          nuovi impianti di capacita' produttiva,  come  definita  ai
          sensi dell'articolo  21,  comma  2,  non  superiore  a  500
          standard metri cubi/ora; 
                  a-bis) la procedura  abilitativa  semplificata  per
          gli interventi di parziale o  completa  riconversione  alla
          produzione  di  biometano  di  impianti  di  produzione  di
          energia elettrica alimentati a biogas, gas di  discarica  o
          gas residuati dai processi di depurazione; 
                  a-ter) la procedura  abilitativa  semplificata  per
          gli interventi su impianti per la produzione  di  biometano
          in esercizio che non  comportino  un  incremento  dell'area
          gia'  oggetto  di  autorizzazione,  a   prescindere   dalla
          quantita' risultante di biometano immesso in rete a seguito
          degli interventi  medesimi,  nel  rispetto  delle  seguenti
          condizioni: 
                    1) nel caso di impianti collegati alla  rete,  vi
          sia la disponibilita' del gestore di  rete  a  immettere  i
          volumi  aggiuntivi  derivanti  dalla  realizzazione   degli
          interventi; 
                    2) gli interventi non comportino alcuna  modifica
          delle tipologie di matrici gia' autorizzate; 
                    3) la targa del sistema di upgrading  indichi  il
          valore   di   capacita'    produttiva    derivante    dalla
          realizzazione degli interventi; 
                    4) l'eventuale aumento delle aree  dedicate  alla
          digestione anaerobica non sia superiore al 50 per cento  di
          quelle gia' autorizzate 
                  b)  l'autorizzazione  unica  nei  casi  diversi  da
          quelli di cui alla lettera a), a-bis) e a-ter); 
                2. Nel  comma  4-bis  dell'articolo  12  del  decreto
          legislativo  29  dicembre  2003  n.  387,  dopo  la  parola
          «biomassa, sono  inserite  le  seguenti:  ivi  inclusi  gli
          impianti  a  biogas  e  gli  impianti  per  produzione   di
          biometano di nuova costruzione,».